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COVID 19 | Green Pass e datori di lavoro. Quali sono gli obblighi?

Da oggi, 6 Agosto è obbligatorio possedere il “Green Pass”, il documento che dimostra la vaccinazione anti-Covid, la guarigione dalla malattia o l’esito negativo ad un tampone antigenico o molecolare. Nel presente articolo si intende approfondire alcune problematiche operative riguardo la gestione dei controlli del green pass all’interno delle aziende.

Per quanto concerne la corretta modalità di verifica del possedimento di tale documento è prevista all’interno del DPCM dello scorso 17 giugno 2021, in particolare nell’articolo 13, il quale spiega che la verifica deve essere effettuata mediante la lettura del QR-Code del certificato attraverso l’applicazione denominata “VerificaC19”. L’attività viene svolta dall’addetto alla verifica e non comporta in alcun modo, come spiega il comma 5 del suddetto articolo, nessuna raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.

Andiamo nel dettaglio : secondo il DPCM del 17 giugno 2021, non è previsto alcun trattamento dei dati poiché, come espresso dallo stesso Garante della Privacy in un commento al succitato DPCM ossia senza mettere in luce se il soggetto possessore del green pass sia vaccinato, guarito o sia risultato negativo ad un test.

Tuttavia, non tutti i lavoratori potranno fare richiesta di esibire della certificazione, ma solo coloro i quali sono stati nominati formalmente dal Datore di Lavoro.

I luoghi per cui è previsto il possesso del Green Pass sono bar e ristoranti con consumo al tavolo al coperto, spettacoli eventi e competizioni sportive, musei e mostre, piscine, palestre e centri benessere, sagre e fiere, centri termali, parchi di divertimento, sale gioco, scommesse e bingo e casinò, nonché per i concorsi pubblici.

È importante però sottolineare che per i lavoratori delle attività sopra citate non è previsto l’obbligo di vaccinazione se non per il personale del settore sanitario. La normativa sull’uso del Green Pass, infatti, fa riferimento all’accesso ai servizi e alle attività senza riferimento o obblighi a chi presta i servizi.

Allo stesso modo è da escludere l’imposizione, da parte del Datore di Lavoro, di test sierologici/tamponi in azienda.

Clicca qui per consultare l’approfondimento.

FONTE : Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

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