Il decreto legge 146/2021 ha comportato diverse importanti modifiche nel D. Lgs. 81/08; di interesse le novità introdotte riguardo la formazione dei datori di lavoro.
La modifica all’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 comporterà che, entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotti un accordo nel quale provveda all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del D.Lgs. 81/08 in materia di formazione, in modo da garantire:
- L’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- L’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Al comma 5 si introduce l “l’obbligo di tracciamento in apposito registro, anche informatizzato, degli interventi di addestramento effettuati, definiti come prove pratiche per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale.
Al comma 7 dell’articolo, ora sostituito, il Datore di Lavoro va ad aggiungersi alle figure dei dirigenti e preposti, quale soggetto di un’adeguata e specifica formazione e dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno biennale (questo valido solo per i preposti (art. 37 comma 7-ter) in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro; formazione e aggiornamento dei preposti dovranno essere svolti in presenza.