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FORMAZIONE DATORI DI LAVORO: Le modifiche al Testo Unico Sicurezza

Il decreto legge 146/2021 ha comportato diverse importanti modifiche nel D. Lgs. 81/08; di interesse le novità introdotte riguardo la formazione dei datori di lavoro.

La modifica all’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 comporterà che, entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotti un accordo nel quale provveda all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del D.Lgs. 81/08 in materia di formazione, in modo da garantire:

  1.  L’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  2.  L’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Al comma 5 si introduce l “l’obbligo di tracciamento in apposito registro, anche informatizzato, degli interventi di addestramento effettuati, definiti come prove pratiche per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale.

Al comma 7 dell’articolo, ora sostituito, il Datore di Lavoro va ad aggiungersi alle figure dei dirigenti e preposti, quale soggetto di un’adeguata e specifica formazione e dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno biennale (questo valido solo per i preposti (art. 37 comma 7-ter) in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro; formazione e aggiornamento dei preposti dovranno essere svolti in presenza.

Clicca qui per consultare il testo del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 coordinato con le modifiche apportate dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215  

 

 

 

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