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Monthly Archives: Settembre 2023

Sicurezza sul lavoro: Cos’è la delega di funzioni?

La normativa riguardo la delega di funzioni è contenuta all’interno del Testo Unico sulla sicurezza e indica le modalità per effettuarla, ma anche quegli obblighi che il datore di lavoro non può delegare. Il D.Lgs. 81/08, ha previsto la possibilità di delega di funzioni, per conferire le competenze organizzative e gestionali a un terzo soggetto che sia in azienda o esterno.

La delega viene definita come: “l’atto organizzativo interno all’impresa,  con il quale un soggetto a ciò abilitato, il delegante – in presenza di determinati requisiti  oggettivi e soggettivi, positivi e negativi trasferisce ad un altro soggetto, il delegato, doveri originariamente gravanti su di lui, il cui omesso o negligente impedimento può dare luogo a responsabilità penale”.

La delega è possibile e legittima in base alle dimensioni aziendali, all’effettivo trasferimento dei poteri, alle effettive capacità del soggetto delegato.

Il Datore di lavoro può incaricare, con delega, dirigenti, preposti, responsabili del servizio, tecnici, consulenti ad attuare gli obblighi previsti dalla normativa della sicurezza sul lavoro.

La validità della delega

La delega deve essere specifica, redatta in forma scritta ed accettata. Il soggetto delegato non può trasmettere la delega ad altri soggetti.

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

  1. che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  2. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  3. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  4. che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  5. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Vi sono, tuttavia, delle attività che non possono essere delegate dal Datore di Lavoro, come specificato all’articolo 17. Esse sono:

  • Valutazione dei rischi (con conseguente elaborazione del DVR);
  • Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Sub Delega

Il Dgs. 81/2008 prevede e disciplina la “subdelega”, la quale consente che il soggetto delegato, previa intesa col datore di lavoro possa a sua volta subdelegare i propri compiti parzialmente o integralmente, rispettando però le condizioni di validità ed efficacia della delega, compreso l’obbligo di vigilanza. Quest’ultimo tuttavia non potrà effettuare alcuna ulteriore subdelega.

Per maggiori informazioni scrivi a segreteria@crescosrl.net o contattaci al numero 0776 18151

 

 

Formazione Sicurezza: Bozza Nuovo Accordo Stato-Regioni

E’ stata pubblicata la bozza del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione, in attesa di approvazione.

La bozza introduce alcune novità e modifiche rispetto all’Accordo vigente, che saranno oggetto di discussione e confronto nei prossimi giorni. Di seguito, le principali novità e criticità che EFEI Organismo intende sottoporre:

NOVITA’

  • Associazioni datoriali e sindacali autorizzate a fare formazione: solo quelle che compongono Organismi Paritetici (OP) inseriti nel repertorio di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/08.

  • Corso lavoratori: scompare la classificazione basso/medio/alto. La formazione specifica ha una durata minima di 6 ore per tutti e deve essere commisurata ai rischi effettivi e mansione.

  • Corso preposti: durata minima di 12 ore e non più di 8.

  • Corso dirigenti: durata minima di 12 ore e non più di 16, con un modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore.

  • Corso datori di lavoro: durata minima di 16 ore, con un modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore, anche se non svolgono direttamente i compiti di RSPP.

  • Corso RSPP per datori di lavoro: scompare la classificazione basso/medio/alto. La formazione si articola su vari moduli di cui uno comune e 4 integrativi in base alle Macrotipologie Ateco, analogamente a quanto già in vigore per RSPP/ASPP.

  • Ambienti confinati: vengono regolamentati corso (durata minima di 12 ore) e requisiti docenti.

  • Attrezzature di lavoro: vengono inserite nuove attrezzature relativi corsi (Carri raccoglifrutta 8 ore, Caricatori per la movimentazione materiali, Carriponte durata variabile in base alla conformazione).

CRITICITA’

  • La limitazione delle associazioni datoriali e sindacali autorizzate a fare formazione: potrebbe limitare la scelta dei soggetti formatori con il rischio di aumento dei costi per le imprese.

  • La riduzione della durata del corso per i preposti: potrebbe non essere sufficiente per garantire una formazione adeguata.

  • La durata del corso per i datori di lavoro non RSPP: potrebbe essere eccessiva per le piccole imprese.

EFEI Organismo ritiene che le novità introdotte dalla bozza siano positive, in particolare la regolamentazione del corso per i preposti e la nuova struttura del corso RSPP per datori di lavoro. Inoltre, si ritiene che la limitazione delle associazioni datoriali e sindacali autorizzate a fare formazione avrà senz’altro un impatto importante sulla scelta dei soggetti formatori e sui costi per le imprese.

Cliccando qui  è possibile visionare in anteprima la bozza in revisione del Nuovo Accordo Stato Regioni.

 

Fonte EFEI – ente paritetico bilaterale nazionale per la formazione

Riunione periodica: Cosa è e perchè è così importante?

Un momento importante di comunicazione tra i soggetti aziendali è la Riunione Periodica, che ha la funzione di monitorare costantemente i comportamenti dei lavoratori per prevenire i rischi di infortuni e malattie professionali ed individuare le azioni che conducono ad un miglioramento complessivo della sicurezza aziendale.

Come si svolge la riunione periodica?

Il datore di lavoro ha l’obbligo di indire una riunione periodica almeno una volta l’anno, nelle unità produttive che hanno più di 15 lavoratori. Nella riunione periodica vengono riesaminati il Documento di Valutazione dei Rischi, l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della Sorveglianza Sanitaria, considerando le variazioni di esposizione al rischio a cui sono stati sottoposti i lavoratori nel periodo esaminato o quelle che potranno esserci nell’immediato futuro.

Durante la riunione periodica vengono programmati tutti gli interventi necessari a ridurre il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori, derivante da eventuali nuove condizioni di lavoro o dall’introduzione di nuove attrezzature da lavoro o tecnologie da utilizzare. Viene quindi operata una revisione di tutti i rischi e tutti i dispositivi di protezione collettivi e individuali presenti e definito se necessario comprarne di nuovi. Dalla riunione periodica, infine, deve essere redatto un verbale, firmato da tutti i partecipanti e messo loro a disposizione per la consultazione.

Chi partecipa alla riunione periodica?

Partecipano il datore di lavoro o suo delegato, l’RSPP, il Medico competente e i Rappresentanti deli lavoratori per la sicurezza (RLS).

Ogni quanto si deve effettuare la riunione periodica?

L’art.35 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la riunione periodica è obbligatoria per le unità produttive che occupano più di 15 lavoratori e deve essere indetta almeno una volta l’anno, ma vista la sua efficacia nella gestione dei rischi aziendali , può essere indetta anche più volte nell’arco di un anno o comunque ogni qualvolta esistano significativi cambiamenti strutturali, organizzativi, tecnologici, che possano esporre i lavoratori a nuovi rischi. Per lo stesso motivo le unità produttive con meno di 15 lavoratori anche se non sono obbligate a farlo, possono indire una riunione periodica; in genere è il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza che la richiede al datore di lavoro, se lo ritiene necessario.

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