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Sicurezza sul lavoro: Cos’è la delega di funzioni?

La normativa riguardo la delega di funzioni è contenuta all’interno del Testo Unico sulla sicurezza e indica le modalità per effettuarla, ma anche quegli obblighi che il datore di lavoro non può delegare. Il D.Lgs. 81/08, ha previsto la possibilità di delega di funzioni, per conferire le competenze organizzative e gestionali a un terzo soggetto che sia in azienda o esterno.

La delega viene definita come: “l’atto organizzativo interno all’impresa,  con il quale un soggetto a ciò abilitato, il delegante – in presenza di determinati requisiti  oggettivi e soggettivi, positivi e negativi trasferisce ad un altro soggetto, il delegato, doveri originariamente gravanti su di lui, il cui omesso o negligente impedimento può dare luogo a responsabilità penale”.

La delega è possibile e legittima in base alle dimensioni aziendali, all’effettivo trasferimento dei poteri, alle effettive capacità del soggetto delegato.

Il Datore di lavoro può incaricare, con delega, dirigenti, preposti, responsabili del servizio, tecnici, consulenti ad attuare gli obblighi previsti dalla normativa della sicurezza sul lavoro.

La validità della delega

La delega deve essere specifica, redatta in forma scritta ed accettata. Il soggetto delegato non può trasmettere la delega ad altri soggetti.

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

  1. che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  2. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  3. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  4. che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  5. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Vi sono, tuttavia, delle attività che non possono essere delegate dal Datore di Lavoro, come specificato all’articolo 17. Esse sono:

  • Valutazione dei rischi (con conseguente elaborazione del DVR);
  • Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Sub Delega

Il Dgs. 81/2008 prevede e disciplina la “subdelega”, la quale consente che il soggetto delegato, previa intesa col datore di lavoro possa a sua volta subdelegare i propri compiti parzialmente o integralmente, rispettando però le condizioni di validità ed efficacia della delega, compreso l’obbligo di vigilanza. Quest’ultimo tuttavia non potrà effettuare alcuna ulteriore subdelega.

Per maggiori informazioni scrivi a segreteria@crescosrl.net o contattaci al numero 0776 18151

 

 

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