Novità importante per i tecnici competenti in acustica: i termini per l’aggiornamento professionale (30 ore di formazione, da distribuire su almeno 3 anni) sono stati prorogati di 3 anni, a causa della situazione emergenziale pandemica che ha contraddistinto il quinquennio 2018-23.
Pertanto, l’Allegato 1 del D.Lgs. 42/2017, al punto 2 riporta:
“Ai fini dell’aggiornamento professionale, gli iscritti nell’elenco di cui all’art. 21 devono partecipare, nell’arco di 8 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.”
Tale modifica permette, anche a coloro che alla data di scadenza del loro primo quinquennio non abbiano ancora iniziato o completato i corsi di aggiornamento, di svolgere correttamente l’intero ciclo di aggiornamento obbligatorio nei tre anni addizionali concessi dal ministero.
Si evidenzia, inoltre, che il D.Lgs 42/2017 riporta da sempre che, sia nel primo ciclo [ora di 8 anni] che nei successivi [ogni 5 anni], gli aggiornamenti debbano essere distribuiti su almeno tre anni e che pertanto non è possibile svolgere le 30 ore di formazione esclusivamente in uno o due anni. Si invitano, pertanto, tutti i TCA a verificare tale requisito anche qualora abbiano completato le 30 ore formative. Nel caso in cui il proprio percorso formativo non è in linea con tale requisito, il TCA, deve effettuare ore di aggiornamento addizionali al fine di rispettare l’obbligo formativo spalmato su almeno tre anni.