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D.Lgs 81/08: Come assicurare che datore di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa affidataria siano adeguatamente formati?

Il D.Lgs.81/08 obbliga  a chi gestisce un’impresa affidataria di verificare l’adempimento degli obblighi in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro da parte delle imprese alle quali ha affidato dei lavori in appalto o in subappalto.

L’art. 97 comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede che i Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti, per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo stesso (coordinamento imprese, controlli documenti subappaltatori, ecc.) siano in possesso di adeguata formazione.

La violazione di quest’obbligo è punito con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2000  euro a carico di datore di lavoro e dirigente.

 

Ecco quali sono gli Obblighi del Datore di Lavoro dell’impresa affidataria secondo l’art.97

1.Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2.Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’allegato XVII.

3.Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria,        i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

 

Secondo quali modalità il committente o il responsabile dei lavori “può assicurare che il datore di lavoro dell’impresa affidataria abbia provveduto a formare adeguatamente il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 81/2008”?

 

Al riguardo l’art. 100, co 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97 comma 3-bis e 3-ter.

Si ritiene, dunque, che il committente o il responsabile dei lavori, acquisendo attraverso la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese (allegato XVII D.Lgs. n. 81/2008) “il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”, dovrà verificarne l’avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria.

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