Fatto
- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa nei confronti di B.E. dal Tribunale di Piacenza, con la quale questi era stato giudicato responsabile del delitto di cui all’art. 590 cod. pen., commesso con violazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro il 22.5.2013 in danno del lavoratore O.A. e condannato alla pena ritenuta equa e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Secondo l’accertamento condotto nei gradi di merito il 22.5.2013 l’O.A., dipendente della B.E. Trasporti s.r.l., era caduto dal pianale del veicolo sul quale stava cercando di assicurare un silos, restando incastrato con il piede sinistro tra il pianale medesimo e il basamento del silos, riportando la frattura esposta della tibia sinistra.
Al B.E., quale datore di lavoro della persona offesa, è stato rimproverato di non aver dato specifica informazione al lavoratore circa l’attività da eseguire, di non averlo istruito su come affrontare eventuali anomalie e di non averlo formato sulle specifiche mansioni affidategli e sui rischi correlati. - Avverso tale decisione ricorre per cassazione con atto sottoscritto personalmente l’imputato.
- Con un primo motivo deduce il vizio della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, per non aver valutato la Corte di Appello che l’O.A. era fornito dei dispositivi individuali di protezione (guanti, elmetto, scarpe antinfortunistiche), che l’altezza del pianale era di circa un metro e che pertanto egli non necessitava di formazione specifica, mentre la normativa non impone alcuna informazione specifica per l’attività da svolgersi a cura del lavoratore, autista di livello 3 addetto al trasporto e non alle consegne, e per l’assicurazione del carico.
- Con un secondo motivo deduce errata applicazione dell’art. 590, co. 1 e 2 cod. pen. sotto il profilo del ragionevole dubbio che il B.E. non avesse comunque fornito una adeguata formazione al lavoratore.
- La parte civile O.A.ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale chiede il rigetto del ricorso.
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