La nomina del RSPP non rientra nella delega di funzioni e non esonera il datore di lavoro dagli obblighi derivanti dall’articolo 71, D.lgs 81/2008.
Con la sentenza 7 Giugno 2018 n.25815 della corte di Cassazione , si conferma che la nomina del RSPP da parte del datore di lavoro non costituisce delega di funzioni e non solleva quest’ultimo dall’obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della salute e sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08.
In questo caso la responsabilità per lesioni personali colpose, è riferibile ad entrambi i datori di lavoro, poichè il fatto che uno dei due avesse anche la qualifica di RSPP non esonera l’altro da responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

