Con il D.Lgs 81/08 e l’Accordo Stato-Regioni del 2011 (entrato in vigore dal gennaio 2012) si definisce l’obbligatorietà della formazione al fine di conseguire il titolo di docente-formatore, e si affidava alla Commissione Consultiva Permanente il compito di stabilire ed indicare i requisiti minimi che chi voleva diventare formatore doveva possedere.
Con l’entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 6 Marzo 2013 vengono delineati i criteri ed i requisiti necessari per accedere al percorso formativo.
Inoltre, vengono definite tre aree tematiche di riferimento:
– area normativa/giuridica/organizzativa;
– area rischi tecnici/igienico-sanitari;
– area relazioni/comunicazione.
Quali sono i requisiti?
Il prerequisito è il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Mentre per i Requisiti, occorre soddisfare almeno uno dei 6 criteri di qualificazione sotto elencati:
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- Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza;
- Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza;
- Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza;
- Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi postlaurea nel campo della salute e sicurezza sul lavoro;
- Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza;
- Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO).
Inoltre, la normativa predispone anche l’obbligo di aggiornamento per il formatore.
Il formatore, per mantenere inalterata la sua qualifica, deve adempiere a obblighi con cadenza triennale:
– frequentare corsi di aggiornamento per almeno 24 ore complessive;
oppure
– effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza.

