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Data protection impact assessment: di cosa parliamo?

Il Regolamento europeo per la protezione dei dati entra nella piena operatività: il sito del Garante italiano  (www.garanteprivacy.it) è un punto di riferimento essenziale per  chiarire le novità operative più importanti che tutti devono affrontare e  in quest’ultimo anno l’Autorità Garante italiana ha incontrato le pubbliche amministrazioni con una serie di appuntamenti dedicati al nuovo Regolamento europeo sulla privacy 2016/679.

Tra gli obblighi del titolare (nel caso della pubblica amministrazione: l’Ente a cui fa capo, per legge, un determinato trattamento dei dati personali) è opportuno soffermarsi sulla necessità di istituire il registro dei trattamenti e di effettuare, quando necessario, la valutazione d’impatto nella protezione dei dati (DPIA). Il Regolamento UE disciplina la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati all’art. 35, comma 1:

 

“Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali”.

 

Che cos’è una DPIA? Una DPIA è un processo volto a descrivere il trattamento, valutare la necessità e la proporzionalità di una lavorazione di dati  e serve principalmente ad individuare e aiutare la gestione di rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche risultanti dal trattamento dei dati personali, determinando e programmando le misure da adottare per  far loro fronte e scongiurare danni per i  soggetti interessati e  anche per l’ente, quali limitazioni di attività a causa di blocco di dati, danni di immagine, perdita di fiducia, sanzioni amministrative.

La DPIA è richiesta quando il trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in relazione al volume e alla tipologia dei dati trattati e alla conoscenza o meno del trattamento da parte dell’interessato.

La DPIA deve essere effettuata prima del trattamento, in fase di progettazione ma il rischio è un processo continuo: la DPIA dovrà essere rivista quando il rischio cambia. Il titolare deve assicurare che la DPIA venga eseguita e, nel caso in cui si avvalesse di altro soggetto interno od esterno, ne è, comunque, giuridicamente responsabile.

 

In questo processo di valutazione dei rischi il titolare del trattamento deve chiedere il parere del DPO (data protection officer / Responsabile della protezione dei dati) e questi deve monitorarne l’esecuzione.

Trattandosi di un nodo cruciale per la piena applicazione del Regolamento Europeo il gruppo di esperti europei (cosiddetto Gruppo di lavoro Articolo 29) ha elaborato linee guida specifiche che vengono  man mano aggiornate (vai al documento);   il Garante per la protezione dei dati  italiano ha allestito una sezione del proprio sito dedicata al  problema dell’invididuazione e gestione dei rischio (DPIA sul sito del Garante) dove sono raccolti video, slides e approfondimenti  specifici.

Fra questi segnaliamo la registrazione completa dell’intervento  della dott.ssa Viggiano dell’Autorità Garante al convegno svolto a Bari, il 15 gennaio 2018,  facente parte degli appuntamenti organizzati dal Garante per  le pubbliche amministrazioni (vai al video  youtube )

L’ultimo di questi incontri fissato  il 24 maggio 2018  sarà a Bologna e sarà dedicato in particolare ai compiti  dei DPO,responsabili della protezione dei dati, che tute le Pubbliche amministrazioni dovranno aver individuato per quella data.

 

Nell’ambito della collaborazione fra le autorità garanti europee, e’ importante segnalare che la CNIL, l’Autorità francese per la protezione dei dati, ha messo a disposizione un software di ausilio ai titolari in vista della effettuazione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA). Il Garante segnala che il software è un utile supporto di orientamento allo svolgimento di una DPIA, ma non va inteso come schema predefinito per ogni valutazione d’impatto che va integrata in ragione delle tipologie di trattamento esaminate e alla luce delle norme integrative che spetta a ogni Stato di emanare, per il necessario raccordo con le regole nazionali previgenti.

 

Fonte: DORS (Centro regionale di Documentazione per la promozione della salute)

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