La Legge 215/2021 di conversione del D.L.146/2021, ha così modificato il D.Lgs.81/08:
1) Ha introdotto nell’art.18 c.1 (obblighi del datore di lavoro e dirigente) il seguente obbligo:
«Individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività».
2) Ha sostituito la lettera a) dell’art.19 c.1 (obblighi del preposto) con la seguente:
«a) Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti». Inoltre ha introdotto nell’art.19 c.1 il seguente obbligo:
«In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate»
3) Ha introdotto nell’art.26 il seguente comma 8-bis:
«Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto»
4) Ha sostituito il comma 7 dell’art.37 con il seguente:
«Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo»; L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
5) Ha introdotto nell’art.37 il comma 7-ter:
«Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi al fine di assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti. ».
Sono previste inoltre nuove sanzioni per il Datore di lavoro e il Dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro in caso di omessa individuazione del preposto o dei preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19 del D.lgs. 81/2008.
Nuove sanzioni per il preposto: l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 446,72 a 1.340,18 euro per la violazione da parte del preposto dei nuovi obblighi di vigilanza e di intervento sopra descritti.

