Il 6 marzo 2013 è stato emanato il Decreto Interministeriale con i criteri di qualificazione dei formatori, il quale stabilisce limitatamente all’accordo del 21 dicembre 2011 e fino a 24 mesi dall’entrata in vigore del D.I, che i datori di lavoro che svolgono direttamente il compito di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione possono svolgere la formazione al proprio personale. Al termine di tale periodo i datori di lavoro che intendono continuare a svolgere l’attività formativa devono dimostrare di possedere i requisiti previsti.
“I datori di lavoro abilitati ad eseguire la formazione ai propri lavoratori, sono obbligati ad applicare quanto stabilito dall’art. 37, comma 12 del D.lgs.81/08 s.m.i., devono chiedere la collaborazione ad organismi paritetici, ove presenti e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, con largo anticipo all’erogazione della formazione”.

