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FORMAZIONE DATORI DI LAVORO: Le modifiche al Testo Unico Sicurezza

Il decreto legge 146/2021 ha comportato diverse importanti modifiche nel D. Lgs. 81/2008; di interesse le novità introdotte riguardo la formazione dei datori di lavoro.

La modifica all’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 comporterà che, entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotti un accordo nel quale provveda all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del D.Lgs. 81/2008 in materia di formazione, in modo da garantire:

  1.  L’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  2.  L’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Al comma 5 si introduce l “l’obbligo di tracciamento in apposito registro, anche informatizzato, degli interventi di addestramento effettuati, definiti come prove pratiche per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale.

Al comma 7 dell’articolo, ora sostituito, il Datore di Lavoro va ad aggiungersi alle figure dei dirigenti e preposti, quale soggetto di un’adeguata e specifica formazione e dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno biennale (questo valido solo per i preposti (art. 37 comma 7-ter) in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro; formazione e aggiornamento dei preposti dovranno essere svolti in presenza.

Clicca qui per consultare il testo del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 coordinato con le modifiche apportate dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215  

 

 

 

Finanziamento delle attività di formazione continua dei Dirigenti delle aziende aderenti al Fondo FonARCom

Sono finanziabili con contributo a fondo perduto (importo massimo concedibile per singolo dirigente € 15.000,00) i piani formativi rivolti ai dirigenti aziendali e sviluppati sulle seguenti tematiche prioritarie di intervento:

  • Formazione continua per la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla salvaguardia psico-fisica del lavoratore nel rispetto delle sue mansioni e dell’incarico contrattuale assunto. La tematica tiene conto, in particolare, di tutte quelle realtà che per loro natura sono più esposte ai fattori di rischio e pertanto necessitano di determinate procedure di sicurezza anche ad impatto ambientale;
  • Formazione continua per l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore in generale e con particolare attenzione al tema di innovazione ed impiego di tecnologie moderne, all’introduzione di tecniche e pratiche dell’organizzazione e della produttività tali da consentire un giusto equilibrio tra performance ed investimenti;
  • Formazione continua per l’allineamento delle competenze aziendali in tema di internazionalizzazione, con particolare attenzione ad una visione europeistica del mercato del lavoro e degli ambienti produttivi tali da garantire un’effettiva capacità di posizionamento nei più ampi contesti internazionali.

Le domande possono essere presentate dalle ore 09.00 del 10/01/2022 rispettando le seguenti scadenze:

  • 30/09/2022 ore 16.00 – Termine ultimo di invio telematico dei PF alle Parti Sociali per la condivisione;
  • 31/10/2022 ore 16.00 – Termine ultimo di invio telematico al Fondo dei PF condivisi positivamente dalle Parti Sociali.

Contattaci per maggiori informazioni :

E-mail: segreteria@crescosrl.net – Tel : 0776 18151

Il ruolo del preposto: novità in materia di formazione e aggiornamento (le modifiche al D.Lgs.81/08)

La Legge 215/2021 di conversione del D.L.146/2021, ha così modificato il D.Lgs.81/08:

1) Ha introdotto nell’art.18 c.1 (obblighi del datore di lavoro e dirigente) il seguente obbligo:
«Individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività».
2) Ha sostituito la lettera a) dell’art.19 c.1 (obblighi del preposto) con la seguente:
«a) Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti». Inoltre ha introdotto nell’art.19 c.1 il seguente obbligo:
«In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate»
3) Ha introdotto nell’art.26 il seguente comma 8-bis:
«Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto»
4) Ha sostituito il comma 7 dell’art.37 con il seguente:
«Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo»; L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
5) Ha introdotto nell’art.37 il comma 7-ter:
«Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi al fine di assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti. ».

 

Sono previste inoltre nuove sanzioni per il Datore di lavoro e il Dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro in caso di omessa individuazione del preposto o dei preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19 del D.lgs. 81/2008.
Nuove sanzioni per il preposto: l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 446,72 a 1.340,18 euro per la violazione da parte del preposto dei nuovi obblighi di vigilanza e di intervento sopra descritti.

Nuove modifiche al decreto 81/08 : Convertito il D.L. n. 146/2021, quali sono le novità in materia sicurezza sul lavoro?

Il 20 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 17 dicembre 2021, n. 215 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 146/ 2021, con importanti novità per datori di lavoro, sottoposti all’obbligo formativo, e lavoratori, tendenzialmente più tutelati.

Legge 17 dicembre 2021, n. 215 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro [modifica D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro] e per esigenze indifferibili.
(GU Serie Gen. n.301 – 20-12-2021)

Quali sono le novità in materia sicurezza sul lavoro?

La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro definisce una “miniriforma” del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro. L’intervento, volto a migliorare le tutele prevenzionistiche, prevede l’implementazione delle attività formative e di addestramento, la riformulazione complessiva del potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza, l’individuazione più stringente delle funzioni di vigilanza e controllo del preposto, l’estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione riconosciute alle Aziende Sanitarie Locali ed infine il rilancio del ruolo degli organismi paritetici. Per garantire l’osservanza delle nuove disposizioni è prevista l’applicazione di pesanti sanzioni a carico dei datori di lavoro.

La definitiva conversione in legge del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021), consegna un quadro regolatorio di rilievo innovatore in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, attraverso modifiche su ben 14 articoli (artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99) del D.Lgs. n. 81/08, di cui viene integralmente sostituito anche l’Allegato I.
L’ampiezza dell’intervento normativo, può leggersi come una “miniriforma” del Testo Unico, con precipuo riferimento al Titolo I, volto a rilevare l’urgenza di un miglioramento delle evidenze prevenzionistiche.

Le modifiche riguardano:

  • una implementazione delle attività formative e di addestramento;
  • l’individuazione più stringente delle funzioni di vigilanza e controllo e delle correlate responsabilità del preposto;
  • l’estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione in precedenza riconosciute soltanto alle Aziende Sanitarie Locali;
  • la riformulazione complessiva del potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza;
  •  il rilancio del ruolo degli organismi paritetici.

In particolare, in riferimento alla formazione,  L’art. 37 comma 7 del decreto 81/08 stabilisce l’obbligo al datore di lavoro, in aggiunta ai dirigenti e ai preposti, di un’adeguata e specifica formazione e dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno biennale in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza. La formazione e l’aggiornamento devono essere effettuati in presenza. Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato – Regioni individuerà la durata , i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, ma anche le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza.

Consulta qui il decreto legge – GAZZETTA UFFICIALE

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