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Misure urgenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro : Decreto 146/2021

Lo scorso 22/10/2021 è stato emanato il decreto 146/2021 contenente le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare si è sottolineata l’importanza delle troppi morti bianche che purtroppo hanno caratterizzato questo 2021.

In merito a ciò, il Governo, ha ritenuto importante porre maggiore attenzione a questo problema apportando diverse modifiche al precedente decreto:

  • Rafforzamento dell’attività di coordinamento ed ispettiva, tesa a prevenire le situazioni di illegalità e di pericolo;
  • Inasprimento delle sanzioni nei confronti delle imprese inadempienti, sia di quelle che non abbiano posto in essere le misure previste dal D.lgs. 81/2008, sia quelle in cui sono individuati lavoratori irregolarmente assunti o addirittura “al nero”.
  • Per prevenire questo rischio, il decreto appena emanato prevede un rafforzamento del ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Particolarmente importante è stata la decisione del personale dell’Ispettorato in materia, che va a integrare un apposito capitolo dell’INL stesso, finalizzato a finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro oltre all’aumento dell’organico. Infatti è prevista l’assunzione di 1.024 unità e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione idonea per poter svolgere l’attività di vigilanza. Vengono anche  definiti gli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi e per i quali non sarà più richiesta alcuna “recidiva” ai fini dell’ adozione del provvedimento che  scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche .

Nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare, il soggetto sospeso, deve pagare una somma pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari ed a 5.000 euro se sono impiegati più di cinque lavoratori irregolari. Finora, la sanzione era pari a euro 2.000, a prescindere dal numero dei lavoratori. A tal fine sono state individuate tre soglie: euro 3.000, euro 2.500 oppure euro 300 per ciascun lavoratore interessato, anche qui con un notevole aggravio rispetto alla situazione precedente, quando la sanzione era pari a euro 3.200 a prescindere dal tipo di violazione accertata.

L’imprenditore sospeso che non chieda la revoca e non rispetti la sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro oppure con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

FONTE : GAZZETTA UFFICIALE

Aggiornamento formazione addetti lavori elettrici : Cosa prevede la nuova CEI 11 – 27 : 2021

Tra gli aggiornamenti introdotti attraverso la nuova norma CEI 11-27 nella sua edizione 2021, prevede che gli addetti ai lavori elettrici svolgano un aggiornamento della formazione di almeno 4 ore ogni 5 anni.

La norma precisa quindi un obbligo che era già precedentemente prevista dal D. Lgs. 81/08, dando indicazioni allineate alle periodicità dell’aggiornamento della Formazione sulla Sicurezza previsto per i lavoratori dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

La nuova norma CEI 11 – 27 fornisce gli elementi essenziali per la formazione degli addetti ai lavori elettrici (PES PAV PEI), che sulla base di competenze, formazione ed esperienza, il datore di lavoro conferisca ai lavoratori addetti ai lavori elettrici la qualifica per operare sugli impianti elettrici come persona esperta (PES), persona avvertita (PAV), e idonea ai lavori elettrici sotto tensione (PEI).

Oltre alla formazione per gli addetti ai lavori elettrici PES PAV PEI, la norma CEI 11 – 27 prevede anche una specifica organizzazione dei “lavori elettrici” e “non elettrici con rischio elettrico” prevedendo delle ulteriori figure, con figure di Preposto e Responsabile cioè:

– la persona o unità responsabile dell’impianto elettrico;

– la persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico durante i lavori elettrici;

– la persona o unità responsabile della realizzazione del lavoro ;

– la persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa.

FONTE : INAIL

La nuova norma CEI 11-27 : Edizione aggiornata 2021

Il Comitato Elettrotecnico Italiano ha pubblicato la quinta edizione della Norma CEI 11-27 sui “Lavori sugli impianti elettrici”.

La nuova norma si rivolge principalmente ai “lavori elettrici” cioè a “tutte quelle attività e operazioni di lavoro svolte sugli impianti elettrici ad essi connessi e vicino ad essi”. Sono presenti delle novità rispetto alla precedente che fu emanata nel 2014 :

  • l’aggiornamento delle definizioni di URI, URL e PL;
  • ulteriori delucidazioni riguardanti l’organizzazione dei lavori elettrici e le relative comunicazioni;
  • la formazione degli addetti ai lavori elettrici (PES e PAV);
  • l’introduzione dell’aggiornamento ogni 5 anni della formazione degli addetti ai lavori elettrici;
  • l’aggiornamento delle esclusioni dei lavori sotto tensione;
  • l’inserimento dell’allegato H “Ulteriori informazioni per il lavoro in sicurezza”.

Inoltre, sono state modificate le definizioni  delle seguenti figure:

RI (Responsabile dell’Impianto): persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico durante l’attività lavorativa. La nuova norma ha esplicitato che la figura del RI è “attiva” solo durante i lavori elettrici sull’impianto.

URL (Unità Responsabile del Lavoro): si definisce come l’unità o la persona alla quale è affidato l’incarico di preparare ed eseguire il lavoro elettrico.

PL (Preposto Lavori): la variazione prevede l’aggiunta nella definizione della parola “persona”, ossia, secondo la nuova edizione della norma CEI 11-27 si definisce PL: Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa.

Si precisa che tutti  gli addetti ai lavori elettrici svolgano un aggiornamento della formazione di almeno 4 ore ogni 5 anni.

FONTE : INAIL

DMS : Movimenti ripetitivi o che richiedono uno sforzo fisico

Tra i disturbi muscolo scheletrici rientrano i movimenti ripetitivi che richiedono uno sforzo fisico. Rappresenta uno dei disturbi più comuni legati al lavoro, spesso colpiscono varie parti del corpo come la schiena, il collo, le spalle, gli arti superiori ma anche inferiori e denotano qualsiasi altro disturbo delle articolazioni o di altri tessuti. I fattori di rischio più comuni sono le movimentazioni dei carichi specialmente durante le fasi di flessione e torsione. Il piano d’azione per prevenire tale rischio sarebbe di assicurare che tutti i lavoratori ricevano informazioni, istruzioni e formazione adeguate sulla salute e sulla sicurezza  affinchè sappiano evitare rischi e pericoli specifici.

Le misure di prevenzione da adottare in questi casi sono :

  • la sorveglianza sanitaria;
  • una attenta valutazione e gestione dei turni di lavoro;
  • automazione dei processi che risultano più gravosi;
  • formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici della mansione.
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