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Formazione, corsi unici abilitanti più professioni: interpello n.1/2019

Online il primo interpello del 2019 in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare sui corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezzae riguarda la possibilità o meno di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali.

Il  Consiglio Nazionale degli Ingegneri aveva richiesto  un parere  sui seguenti punti:

    – Se “sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011”;

  – Se “sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e,  contemporaneamente, dall’altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio”.

La commissione sicurezza ha risposto negativamente , specificando che  sulla base di quanto stabilito dall’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie  Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016,

    – Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP non si ritiene  valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad  eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per  coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008.

   – Quindi il medesimo evento non puo  essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto  nel citato punto 9 dell’ Allegato A dell’Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 che ne differenzia le modalità di attuazione.

 

Fonte: Min. Lavoro – Interpello n. 1/2019

 

La defibrillazione precoce nei luoghi di lavoro

Ogni anno in Italia si stimano circa 60.000 decessi dovuti a morte cardiaca improvvisa, molti dei quali accadono nei luoghi di lavoro, anche in seguito ad asfissia, elettrocuzione, sforzo eccessivo, trauma toracico.

Per tanti infortuni di lavoro, l’esito dell’arresto cardiaco dipende anche dalla prontezza e dall’efficacia dei primi soccorsi che possono fare la differenza tra la vita e la morte.

 A ricordacelo è un factsheet prodotto dal Dipartimento di Medicina del Lavoro dell’INAIL, uno strumento di facile consultazione ideato per sensibilizzare su specifiche tematiche emergenti in tema di tutela della salute e benessere dei lavoratori.

 

Consulta il factsheet: LA DEFIBRILLAZIONE PRECOCE NEI LUOGHI DI LAVORO

 

Apprendistato e formazione in distacco, chiarimenti Ministero Lavoro

Pubblicata sul portale ministeriale Cliclavoro una nota del 17 gennaio 2019, n.1118, avente per oggetto una richiesta di parere sul Contratto di apprendistato e formazione in distacco ex articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

Così la nota: “Occorre in primo luogo considerare che in tale ipotesi resta ferma la necessità della previsione
del distacco nel piano formativo dell’apprendista”. Quindi deve rimanere prevalente l’aspetto formativo, garantita la presenza del tutor verificando l’esercizio effettivo dei compiti previsti dalla contrattazione collettiva.

Ogni aspetto deve risultare dal piano formativo, che può annoverare anche il distacco del tutor o di un referente che si relazioni con lo stesso tutor nella sede scelta per il distacco. Ancora, “qualora il distacco riguardi l’apprendistato di primo o di terzo livello è necessario tenere conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 12 ottobre 2015 che, agli articoli 5 e 7″.

Il distacco dovrà avere in ogni caso durata limitata e contenuta rispetto al periodo totale di apprendistato.

 

Info: Cliclavoro, nota n.1118 del 17 gennaio 2019

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA | Pubblicata la revisione di gennaio 2019

La nuova versione del Testo Unico riporta le seguenti novità:

Modifica introdotta all’art. 99 (notifica preliminare) dalla Legge 1 dicembre 2018 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. (GU n. 281 del 3/12/2018 in vigore dal 04/12/2018);

Inseriti gli interpelli n. 6 del 18/07/2018 e n. 7 del 21/09/2018;

Sostituito il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 novembre 2018 – Ventesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;

Rivalutati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, nella misura del 10%, gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera d), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio), che ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. Le anzidette maggiorazioni sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti;

È stata inserita l’Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatari con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio);

Corretto il refuso relativo all’Interpello n. 26/2014 del 31/12/2014 – Applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014 cosiddetto “decreto capannoni”.

 

Info: Inl, Testo unico sicurezza sul lavoro aggiornato gennaio 2019

 

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