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Cassazione Penale, Sez. 4, 07 giugno 2018, n. 25815: Schiacciamento della mano con un macchinario non protetto e responsabilità di un datore di lavoro e di un RSPP

La nomina del RSPP non rientra nella delega di funzioni e non esonera il datore di lavoro dagli obblighi derivanti dall’articolo 71, D.lgs 81/2008.

Con la sentenza 7 Giugno 2018 n.25815 della corte di Cassazione , si conferma che la nomina del RSPP da parte del datore di lavoro non costituisce delega di funzioni e non solleva quest’ultimo dall’obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della salute e sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08.

In questo caso la responsabilità per lesioni personali colpose, è riferibile ad entrambi i datori di lavoro, poichè il fatto che uno dei due avesse anche la qualifica di RSPP non esonera l’altro da responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

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Indicazione per la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

L’USR Veneto il 28 maggio 2018 ha emanato una nota per dare indicazioni per la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

 

La nota specifica che va individuato tra le RSU di nuova nomina e proposto al dirigente scolastico.

 

La dichiarazione prodotta dalle RSU configura le seguenti casistiche: a) viene confermato il RLS uscente, rieletto tra le nuove RSU. In questo caso il Dirigente Scolastico ne prenderà semplicemente atto b) viene designato un RLS diverso da quello uscente, eletto tra le nuove RSU. In questo caso il Dirigente Scolastico dovrà comunicare in via telematica all’INAIL il nominativo del nuovo RLS (art. 18, comma 1, lettera aa, del D.Lgs. 81/2008), provvedere ad avviare alla formazione obbligatoria la persona designata (art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008) ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), inserendovi il nominativo del nuovo RLS. Si precisa che fino al completamento della formazione di cui sopra e al superamento della prevista verifica finale, il nuovo RLS non può esercitare il suo ruolo ed è lecito dunque supporre che possa restare in carica il RLS uscente c) non viene individuato alcun componente delle RSU che si renda disponibile a svolgere il ruolo di RLS. In questo caso il Dirigente Scolastico dovrà consentire a tutto il personale (docente e ATA) di eleggere il RLS tra i lavoratori non eletti nelle RSU, nei modi che verranno concordati. Se da tale elezione risultasse confermato il RLS uscente (però non rieletto tra le nuove RSU), vale quanto scritto al precedente punto a), altrimenti vale quanto scritto al precedente punto b).

Se non viene individuato alcun componente delle RSU che si renda disponibile a svolgere il ruolo di RLS e il personale non intende avvalersi del diritto di eleggere il RLS, oppure non vi è alcuna candidatura per tale ruolo tra il personale, il Dirigente Scolastico non potrà che prenderne atto e l’Istituto resterà privo di tale figura. E’ consigliabile che il Dirigente Scolastico conservi agli atti la documentazione che le RSU non hanno designato nessuno o che i lavoratori non hanno eletto nessuno. Si precisa che per il comparto Scuola non è stata ancora istituita la figura del RLS Territoriale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 81/2008. Si sottolinea altre sì il fatto che la figura di RLS non è obbligatoria all’interno di un Istitruto scolastico, ma si configura come un diritto dei lavoratori ed un’importante opportunità per il Sistema Sicurezza dell’Istituto. A nessun titolo il Dirigente Scolastico può individuare e designare direttamente il RLS, che rimane prerogativa esclusiva delle RSU (designazione) o dei lavoratori (elezione). Infine, come recita l’art. 50, comma 7 del D.Lgs. 81/2008, si ricorda che “l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione”. Oltre alla già menzionata formazione iniziale, regolamentata dagli art. 37, commi 11 e 12 del D.Lgs. 81/2008, dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e dall’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 (allegati III e V), si ricorda che il RLS ha diritto ad almeno 8 ore all’anno di aggiornamento periodico, su argomenti coerenti con il proprio ruolo. Tale diritto rappresenta, per contro, un obbligo del Dirigente Scolastico alla formazione e all’aggiornamento del RLS (art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008). Si precisa che il diritto del RLS ad aggiornarsi costituisce contemporaneamente un suo dovere morale nei confronti degli altri lavoratori che lo hanno eletto, in quanto, in assenza o carenza d’aggiornamento, non può esercitare la propria funzione fino al completamento delle ore d’aggiornamento (Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016, allegato A, punto 10). Resta infine acclarato l’obbligo anche per il RLS, che resta comunque un lavoratore, di frequentare la formazione specifica di cui all’art. 37, commi 1, lettera b, 3 e 4 del D.Lgs. 81/2008 e i corsi o i momenti d’aggiornamento della stessa (art. 37, comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011), per un totale di almeno 6 ore ogni 5 anni.

 

Fonte: Miur Veneto

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Cassazione Penale, Sez. 4, 18 maggio 2018, n. 22013 : Responsabilità dell’amministratore delegato dell’impresa appaltatrice per omesso controllo dell’adozione da parte del sub-appaltatore delle misure di tutela di salute e sicurezza

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio nel caso di omesso controllo dell’adozione da parte del sub-appaltatore delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, quando si manifesti una situazione di pericolo immediatamente percepibile che non sia meramente occasionale; circostanza ricorrente nel caso in esame dove i lavori appaltati alla ditta G.G. si svolgevano da diversi giorni e risultavano ormai in fase di ultimazione.

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Oggi 12 Giugno 2018 è la giornata mondiale contro il lavoro minorile!

Oggi, 12 giugno, è una giornata dedicata a una serie di iniziative atte a combattere quanto più possibile lo sfruttamento dei minori. In particolare oggi ci si dedica alla campagna “Giovani, Salute e sicurezza” che si inserisce nel progetto Generation Safe & Healty organizzato da OIL (l’organizzazione internazionale del lavoro) e che mira a favorire le condizioni necessarie per un lavoro sicuro e salubre per i giovani in età lavorativa.

 

Secondo i dati elaborati dall’OIL, nel mondo ci sono 73 milioni di bambini intrappolati in lavori pericolosi, quasi la metà dei 152 milioni di bambini tra i 5 e i 17 anni tuttora vittime del lavoro minorile.  Questi bambini lavorano nelle miniere e nei campi, nelle fabbriche e nelle case. Essi sono esposti a pesticidi e altre sostanze tossiche, trasportano carichi pesanti o lavorano tante ore ogni giorno.  A causa di questi lavori inaccettabili, molti di loro subiscono danni fisici e psicologici permanenti.  Anche la loro vita può essere compromessa.

Il nuovo rapporto dell’OIL «Verso l’eliminazione urgente del lavoro minorile pericoloso», rileva che alcuni rischi professionali, come l’esposizione a stress psicologico e alle sostanze chimiche, sono ancora più gravi per i bambini di quanto si pensasse in precedenza.

Il rapporto delinea lo stretto legame che esiste tra istruzione e salute: una scarsa istruzione aumenta il rischio d’impatto negativo del lavoro sulla salute, mentre un’istruzione di qualità protegge e favorisce la buona salute.

Tra il 2012 e il 2016 il numero di bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni vittime del lavoro minorile è rimasto invariato, mentre è aumentato il numero degli stessi che hanno un lavoro pericoloso e pertanto inaccettabile.

 

Noi di Cresco Formazione e Consulenza Srl ci teniamo a porre l’attenzione a favore dei diritti dei minori, vittime di sfruttamento; lo sfruttamento minorile è una violazione dei diritti del bambino che invece di lavorare dovrebbe essere istruito e vivere una vera infanzia!

 

INFO: OIL ( Organizzazione Internazionale del Lavoro)

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