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Perchè scegliere la formazione e-learning? Quali sono i vantaggi?

In un mondo sempre più frenetico dove il tempo è diventato una risorsa preziosa, soprattutto per i lavoratori, e dove accresce sempre di più la necessità di formare, informare ed addestrare i lavoratori in ottica di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ecco che l’e-learning è la soluzione che meglio riesce a coniugare le diverse esigenze. La rivoluzione dell’e-learning nel campo della formazione ha portato notevoli cambiamenti nell’ottica dell’aggiornamento aziendale, grazie all’utilizzo della tecnologia, visto l’utilizzo sempre maggiore di smartphone e tablet all’interno delle aziende.

 

Quali sono i vantaggi?

Flessibilità Spaziale: con l’e-learning la formazione può avvenire in qualsiasi luogo. Questo è estremamente comodo in quanto si evitano fastidiosi spostamenti.

Flessibilità Temporale: basta trovare spazi impossibili per conciliare la formazione con gli impegni lavorativi, con l’E-learning si può scegliere quando seguire.

Stop & Start: possibilità di intervallare la formazione a seconda delle esigenze senza perdere troppo tempo utile.

Modularità del percorso: sarà possibile spezzare la formazione in più blocchi, una giusta quantità di tempo tra una lezione e l’altra  permetterà di assimilare i concetti appresi e rifletterci.

 

Cresco Srl è centro di formazione O.P.N. EFEI N. CF 017

Il nostro Team saprà consigliarti i migliori pacchetti E-learning in base alle diverse esigenze formative! Contattaci ora!

Data protection impact assessment: di cosa parliamo?

Il Regolamento europeo per la protezione dei dati entra nella piena operatività: il sito del Garante italiano  (www.garanteprivacy.it) è un punto di riferimento essenziale per  chiarire le novità operative più importanti che tutti devono affrontare e  in quest’ultimo anno l’Autorità Garante italiana ha incontrato le pubbliche amministrazioni con una serie di appuntamenti dedicati al nuovo Regolamento europeo sulla privacy 2016/679.

Tra gli obblighi del titolare (nel caso della pubblica amministrazione: l’Ente a cui fa capo, per legge, un determinato trattamento dei dati personali) è opportuno soffermarsi sulla necessità di istituire il registro dei trattamenti e di effettuare, quando necessario, la valutazione d’impatto nella protezione dei dati (DPIA). Il Regolamento UE disciplina la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati all’art. 35, comma 1:

 

“Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali”.

 

Che cos’è una DPIA? Una DPIA è un processo volto a descrivere il trattamento, valutare la necessità e la proporzionalità di una lavorazione di dati  e serve principalmente ad individuare e aiutare la gestione di rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche risultanti dal trattamento dei dati personali, determinando e programmando le misure da adottare per  far loro fronte e scongiurare danni per i  soggetti interessati e  anche per l’ente, quali limitazioni di attività a causa di blocco di dati, danni di immagine, perdita di fiducia, sanzioni amministrative.

La DPIA è richiesta quando il trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in relazione al volume e alla tipologia dei dati trattati e alla conoscenza o meno del trattamento da parte dell’interessato.

La DPIA deve essere effettuata prima del trattamento, in fase di progettazione ma il rischio è un processo continuo: la DPIA dovrà essere rivista quando il rischio cambia. Il titolare deve assicurare che la DPIA venga eseguita e, nel caso in cui si avvalesse di altro soggetto interno od esterno, ne è, comunque, giuridicamente responsabile.

 

In questo processo di valutazione dei rischi il titolare del trattamento deve chiedere il parere del DPO (data protection officer / Responsabile della protezione dei dati) e questi deve monitorarne l’esecuzione.

Trattandosi di un nodo cruciale per la piena applicazione del Regolamento Europeo il gruppo di esperti europei (cosiddetto Gruppo di lavoro Articolo 29) ha elaborato linee guida specifiche che vengono  man mano aggiornate (vai al documento);   il Garante per la protezione dei dati  italiano ha allestito una sezione del proprio sito dedicata al  problema dell’invididuazione e gestione dei rischio (DPIA sul sito del Garante) dove sono raccolti video, slides e approfondimenti  specifici.

Fra questi segnaliamo la registrazione completa dell’intervento  della dott.ssa Viggiano dell’Autorità Garante al convegno svolto a Bari, il 15 gennaio 2018,  facente parte degli appuntamenti organizzati dal Garante per  le pubbliche amministrazioni (vai al video  youtube )

L’ultimo di questi incontri fissato  il 24 maggio 2018  sarà a Bologna e sarà dedicato in particolare ai compiti  dei DPO,responsabili della protezione dei dati, che tute le Pubbliche amministrazioni dovranno aver individuato per quella data.

 

Nell’ambito della collaborazione fra le autorità garanti europee, e’ importante segnalare che la CNIL, l’Autorità francese per la protezione dei dati, ha messo a disposizione un software di ausilio ai titolari in vista della effettuazione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA). Il Garante segnala che il software è un utile supporto di orientamento allo svolgimento di una DPIA, ma non va inteso come schema predefinito per ogni valutazione d’impatto che va integrata in ragione delle tipologie di trattamento esaminate e alla luce delle norme integrative che spetta a ogni Stato di emanare, per il necessario raccordo con le regole nazionali previgenti.

 

Fonte: DORS (Centro regionale di Documentazione per la promozione della salute)

Che tipo di formazione spetta agli addetti antincendio?

L’art. 18 del D.lgs 81/08 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione antincendio e di fornire loro la necessaria formazione.

Ai sensi del comma 9 dell’articolo 37 del Testo Unico, “i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.

La figura dell’addetto “lotta antincendi”  ha assunto una funzione e una caratteristica professionale che sono state ben individuate dal D.M. 10 marzo 1998, pubblicato prima in attuazione dell’art. 13 del D.Lgs. 626/94 oggi sostituito dall’art. 46 del D.Lgs. 81/08. Il testo fornisce il quadro dei contenuti della preparazione di base e delle procedure amministrative necessarie per l’effettuazione dei corsi e per l’acquisizione dell’attestato di idoneità, così come previsto dalla normativa.

Sulla base della valutazione dei rischi è possibile identificare il livello di rischio d’incendio dell’intero luogo di lavoro o di parte di esso; questo livello può essere basso, medio o elevato e in base alla classe di rischio in cui l’azienda rientra, i lavoratori incaricati di far parte della squadra antincendio dovranno frequentare:

 

FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO ALTO – 16 ORE

Contenuti:

 L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ORE)

 

    • Principi sulla combustione;
    • le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
    • le sostanze estinguenti;
    • i rischi alle persone ed all’ambiente;
    • specifiche misure di prevenzione incendi;
    • accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
    • l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
    • l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio

 

LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ORE)

 

    • Misure di protezione passiva;
    • vie di esodo, compartimentazione, distanziamenti;
    • attrezzature ed impianti di estinzione;
    • sistemi di allarme;
    • segnaletica di sicurezza;
    • impianti elettrici di sicurezza;
    • illuminazione di sicurezza.

 

PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ORE)

 

    • Procedure da adottare quando si scopre un incendio;
    • procedure da adottare in caso di allarme;
    • modalità di evacuazione;
    • modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
    • collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
    • esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative.

 

ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ORE)

 

    • Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
    • presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute. etc.);
    • esercitazione sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

 

FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO – 8 ORE

Contenuti:

 

 L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ORE)

 

    • Principi sulla combustione e l’incendio;
    • le sostanze estinguenti;
    • triangolo della combustione,
    • le principali cause di un incendio;
    • rischi alle persone in caso di incendio;
    • principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

 

PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3 ORE)

 

    • Le principali misure di protezione contro gli incendi;
    • vie di esodo;
    • procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
    • procedure per l’evacuazione;
    • rapporti con i vigili del fuoco;
    • attrezzature ed impianti di estinzione;
    • sistemi di allarme;
    • segnaletica di sicurezza;
    • illuminazione di emergenza.

 

ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE)

 

    • Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
    • presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
    • esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

 

FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO BASSO – 4 ORE

Contenuti:

 

L’INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ORA)

 

    • Principi della combustione;
    • prodotti della combustione;
    • sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
    • effetti dell’incendio sull’uomo;
    • divieti e limitazioni di esercizio;
    • misure comportamentali.

PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 ORA)

 

    • Principali misure di protezione antincendio;
    • evacuazione in caso di incendio;
    • chiamata dei soccorsi.

ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ORE)

 

  • Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
  • istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

 

AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO

L’Art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08 introduce l’obbligo di aggiornamento periodico: “I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.

 A tal proposito, non è ancora stato emanato uno specifico decreto che disciplini la durata e la periodicità di tale aggiornamento.

Per far fronte alle numerose richieste di attivazione dei corsi di aggiornamento, la Direzione Centrale del Corpo dei Vigili del Fuoco ha emanato una circolare valida sull’intero territorio nazionale, secondo la quale gli aggiornamenti andrebbero ripartiti nel modo seguente:

 

Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio BASSO: 2 ore;

Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio MEDIO: 5 ore;

Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio ALTO: 8 ore.

 

La periodicità di tali aggiornamenti deve avvenire, al pari del corso di Primo Soccorso, con cadenza triennale.

E’ da sottolineare che, al momento, questa circolare non ha forza di legge, ma è comunque un’indicazione uniforme ed univoca  che aiuta ad adempiere all’obbligo di aggiornamento periodico stabilito dal D.Lgs. 81/08.

Servizio di prevenzione aziendale: attenzione all’aggiornamento formativo!

Gli addetti o i responsabili del servizio di prevenzione e protezione aziendale, per esercitare la propria funzione, devono dimostrare di aver partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto. L’obbligo di aggiornamento è quinquennale. I corsi non devono riguardare temi di carattere generale, ma aspetti e tematiche nuove o applicazioni pratiche collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore di interesse. La mancata frequenza dei corsi di aggiornamento comporta gravi conseguenze per gli addetti o i responsabili del servizio di prevenzione e protezione aziendale.

 

Il 15 maggio 2018 è scaduto il secondo quinquennio di aggiornamento per chi, avendo usufruito al 15 maggio 2008 dell’esonero formativo previsto dalla legge, eserciti le funzioni di addetto o responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale. L’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 ha disciplinato i contenuti, le modalità e il riconoscimento dei crediti formativi di tale aggiornamento. Cosa comporta il non essere in regola con l’obbligo di aggiornamento?

 

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