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RLS: Che tipo di formazione spetta ai rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza?

Innanzitutto per RLS si intende quella figura istituita dal D.lgs. 626 che deve essere presente in tutti i luoghi di lavoro. La figura del RLS viene eletta direttamente dai lavoratori o da una rappresentanza sindacale per permettere ai lavoratori di esprimere le proprie osservazioni in materia di salute e sicurezza.

Agli RLS spetta una formazione particolare, tale da assicurare competenze adeguate.

Secondo l’art.37 comma 11 del DLgs 81/08 i contenuti minimi della formazione che un RLS deve possedere riguarda:

 

  • Principi giuridici comunitari e nazionali;
  • Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza del lavoro;
  • I principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • Definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
  • Valutazione rischi;
  • Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
  • Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • Valutazione dei rischi;
  • Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • Aspetti normativi di rappresentanza dei lavoratori;
  • Nozioni di tecnica di comunicazione;
  • Valutazione dei rischi;
  • Nozioni di tecnica di comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda con tutte le misure di prevenzione da adottare e conseguente verifica di apprendimento.

E’ previsto anche un aggiornamento obbligatorio periodico della durata di 4 ore per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori e di 8 ore per quelli che li superano.

 

Quali sono gli obiettivi di apprendimento?

 

La consultazione risulta essere uno degli obblighi fondamentali relazionali previsti dalle norme  sin dall’entrata in vigore del precedente D.lgs. 626/94  e del presente D.lgs. 81/08.

La consultazione va intesa come la necessaria condizione per poter elaborare una valutazione dei rischi più completa e affidabile di quella che sarebbe possibile senza la consultazione stessa. La competenza decisiva è quella di saper osservare e ascoltare per rilevare punti di pericolo da segnalare al servizio di Prevenzione e Protezione.

Importante per gli RLS è orientare le relazioni tra loro e gli altri attori del sistema di prevenzione a una prospettiva di soluzione dei problemi, impiegando tecniche di creatività e negoziazione non conflittuale.

 

Articolo tratto dal libro “FSPP Formare La Sicurezza” di Renato Borgato, Monica Cicci, Attilio Pagano

Il Preposto: Quali sono i suoi obblighi e le sue responsabilità?

Il decreto 81/08 stabilisce che i preposti ricevano a cura del datore di lavoro una specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’art. 37 indica i contenuti che comprendono:

 

    • Principali soggetti e i relativi obblighi;
    • Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
    • Valutazione dei rischi;
    • Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Secondo la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si prevede che la formazione del preposto sia aggiuntiva a quella dovutagli come lavoratore e che abbia una durata minima di 8 ore.

 

Quali sono gli obiettivi di apprendimento?

 

L’aspetto centrale della formazione dei preposti è quello di dare supporto allo svolgimento delle ordinarie funzioni direttive e di responsabilità affinchè in tutti i processi organizzativi si tenga conto delle conseguenze per la salute e sicurezza degli operatori.

Quindi gli obiettivi di apprendimento da perseguire:

 

  • Conoscere i concetti di pericolo, rischio e prevenzione;
  • Conoscere la definizione di preposto nel D.lgs 81/08 e prendere consapevolezza del proprio ruolo nel sistema di prevenzione;
  • Saper declinare alle proprie specifiche attività le funzioni del preposto definite dalla legge;
  • Sapere come collocare la relazione preposto-collaboratore nel sistema aziendale di prevenzione (osservazione comportamenti e restituzione feedback).

 

Articolo tratto dal libro “FSPP Formare La Sicurezza” di Renato Borgato, Monica Cicci, Attilio Pagano

Come si diventa formatori per la sicurezza sul lavoro?

Con il D.Lgs 81/08 e l’Accordo Stato-Regioni del 2011 (entrato in vigore dal gennaio 2012) si definisce l’obbligatorietà della formazione al fine di conseguire il titolo di docente-formatore, e si affidava alla Commissione Consultiva Permanente il compito di stabilire ed indicare i requisiti minimi che chi voleva diventare formatore doveva possedere.

 

Con l’entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 6 Marzo 2013 vengono delineati i criteri ed i requisiti necessari per accedere al percorso formativo.
Inoltre, vengono definite tre aree tematiche di riferimento:
– area normativa/giuridica/organizzativa;
– area rischi tecnici/igienico-sanitari;
– area relazioni/comunicazione.

 

Quali sono i requisiti?

Il prerequisito è il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

 

Mentre per i Requisiti, occorre soddisfare almeno uno dei 6 criteri di qualificazione sotto elencati:

 

    • Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza;
    • Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza;
    • Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza;
    • Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi postlaurea nel campo della salute e sicurezza sul lavoro;
    • Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
    • Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
    • Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto    della docenza;
    • Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito  del macro-settore ATECO).

 

Inoltre, la normativa predispone anche l’obbligo di aggiornamento per il formatore.
Il formatore, per mantenere inalterata la sua qualifica, deve adempiere a obblighi con cadenza triennale:

– frequentare corsi di aggiornamento per almeno 24 ore complessive;

oppure

– effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza.

Sicurezza sul lavoro: impegno comune di Istituzioni e parti sociali per dire basta alle vittime degli incidenti mortali

Sono queste le parole chiave con cui affrontare il problema dell’insufficiente sicurezza sui luoghi di lavoro, emerse dal confronto promosso dal Ministro Poletti a seguito degli infortuni mortali registrati nelle ultime settimane, che ha impegnato, in diversi incontri, tutti gli attori istituzionali competenti in materia e le parti sociali.

Un’analisi che non ha evidenziato situazioni o fattispecie particolari, ma casistiche statisticamente ricorrenti(investimento ad opera di mezzi o macchine, caduta dall’alto, intossicazione in ambienti confinati, ribaltamento di mezzi meccanici, specialmente in agricoltura) che richiedono di essere fronteggiate attraverso il miglioramento della prevenzione e del coordinamento tra Istituzioni e parti sociali.

Da qui l’indicazione di proseguire il lavoro, già in atto, per migliorare la capacità di analisi e di valutazione sugli infortuni. L’obiettivo è quello di individuare le situazioni ed i settori più a rischio, così da poter indirizzare in modo più mirato le attività di controllo e di orientare al meglio gli incentivi alla prevenzione per promuovere il miglioramento delle condizioni di sicurezza e l’adozione di tecnologie aggiornate da parte delle imprese.

Considerazioni, condivise anche dalle Associazioni imprenditoriali e dai sindacati CGIL, CISL e UIL, con i quali, in occasione del secondo incontro del 18 aprile, è stato convenuto di proseguire il lavoro di analisi e di approfondimento sulle problematiche relative alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro, anche in sede di Commissione consultiva permanente, con un impegno comune di tutti i soggetti coinvolti – Istituzioni, imprese, sindacati – in direzione di alcuni obiettivi essenziali: rafforzare la prevenzione, migliorando ed ampliando gli strumenti esistenti e le azioni possibili; rendere più efficaci e mirati i controlli, aumentando il numero degli ispettori e accrescendo il coordinamento dei vari enti preposti alla vigilanza; modificare, qualora ne emerga l’esigenza, misure specifiche contenute nella normativa in materia di sicurezza.

Per quanto riguarda l’efficacia dei controlli, poi, oltre a confermare la prossima assunzione di 150 nuovi ispettori che rafforzeranno l’attività dell’Ispettorato e di assicurare un maggiore coordinamento delle attività di controllo in capo a Istituzioni diverse per massimizzare l’efficacia degli interventi, è emersa l’esigenza di assicurare forme di collaborazione con i soggetti, come le ASL, che ricadono nelle competenze delle Regioni: un punto, questo, su cui  è stata subito registrata una piena disponibilità da parte dei rappresentanti delle Regioni nell’incontro di ieri, 19 aprile, tra il Ministro Poletti, il Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, la coordinatrice della Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, Cristina Grieco, e i rappresentanti di Ispettorato Nazionale del Lavoro, INAIL e INPS.

In particolare, Ministero e Regioni hanno convenuto sull’opportunità di puntare ad un rafforzamento dei controlli, attraverso un aumento del numero degli ispettori e forme stabili di collaborazione tra istituzioni nazionali ed enti di competenza regionale; ad una più incisiva attività di formazione mirata ad accrescere le competenze in materia di sicurezza; sul coordinamento tra incentivi nazionali e Regionali per le imprese che realizzino investimenti in sicurezza.

L’impegno di Ministero e Regioni si svilupperà attraverso un confronto che sarà portato avanti a partire dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.

D’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prossimamente si terrà un incontro presso la sede della Conferenza delle Regioni con i vertici dell’INAIL, sull’uso dei fondi dello stesso Istituto e delle Regioni per azioni concertate sul fronte della prevenzione, e con i vertici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sul tema dei controlli con particolare riferimento al sistema delle notifiche online.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

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