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Incontro Scuola e Impresa : insieme per accrescere la conoscenza

La società STI Sviluppo Tecnologie Industriali Srl, attiva nel settore delle tarature, controlli e misure, in collaborazione con Cresco Formazione e Consulenza Srl ha dato la possibilità a 24 studenti della classe prima, sez. C, del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Sora (FR) di approfondire le conoscenze apprese dai libri nell’ambito delle misure, attraverso l’applicazione pratica.

Studenti e insegnanti hanno potuto conoscere da vicino l’azienda, approfondire i servizi offerti e visitare i laboratori interni alla struttura, dimostrando grande interesse e coinvolgimento.

Questi momenti sono fondamentali per promuovere la conoscenza e stimolare la curiosità degli studenti e siamo orgogliosi di aver contribuito in questo modo alla loro formazione.

Alcune foto dell’evento:

 

TCA : Prorogata la scadenza per l’aggiornamento professionale

Novità importante per i tecnici competenti in acustica: i termini per l’aggiornamento professionale (30 ore di formazione, da distribuire su almeno 3 anni) sono stati prorogati  di 3 anni, a causa della situazione emergenziale pandemica che ha contraddistinto il quinquennio 2018-23.

Il D.L. “Milleproroghe” n. 215/2023 (30 dicembre 2023), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 in data 28/02/2024, ha modificato il D.Lgs. n. 42/2017 estendendo il termine per l’aggiornamento professionale da parte di tecnici competenti in acustica iscritti nell’elenco, da cinque ad otto anni.

Pertanto, l’Allegato 1 del D.Lgs. 42/2017, al punto 2 riporta:

“Ai fini dell’aggiornamento professionale, gli iscritti nell’elenco di cui all’art. 21 devono partecipare, nell’arco di 8 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.”

Tale modifica permette, anche a coloro che alla data di scadenza del loro primo quinquennio non abbiano ancora iniziato o completato i corsi di aggiornamento, di svolgere correttamente l’intero ciclo di aggiornamento obbligatorio nei tre anni addizionali concessi dal ministero.

Si evidenzia, inoltre, che il D.Lgs 42/2017 riporta da sempre che, sia nel primo ciclo [ora di 8 anni] che nei successivi [ogni 5 anni], gli aggiornamenti debbano essere distribuiti su almeno tre anni e che pertanto non è possibile svolgere le 30 ore di formazione esclusivamente in uno o due anni. Si invitano, pertanto, tutti i TCA a verificare tale requisito anche qualora abbiano completato le 30 ore formative. Nel caso in cui il proprio percorso formativo non è in linea con tale requisito, il TCA, deve effettuare ore di aggiornamento addizionali al fine di rispettare l’obbligo formativo spalmato su almeno tre anni.

 

Decreto-Milleproroghe-convertito-nella-Legge-18_2024

Novità normative in materia salute e sicurezza sul lavoro: L 214/2023 e DL 215/2023

Il 31/12/2023 sono entrate in vigore:

  • Legge 30 dicembre 2023, n. 214, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”;
  • Decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (Decreto milleproroghe);

apportando importanti novità in materia salute e sicurezza sul lavoro.

Con la Legge 214/2023, l’obiettivo è quello di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all’apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori. Tra le varie disposizioni, una modifica significativa riguarda il D.lgs. 81/08 ed in particolare la gestione delle emergenze sul luogo di lavoro.
L’articolo 4 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante “Modifiche all’articolo 45 del Decreto Legislativo n. 81/08”, subisce modifiche sostanziali, introducendo nuove disposizioni riguardanti il primo soccorso, ed in particolare:

  • il datore di lavoro, in accordo con il medico competente dove nominato, deve prendere provvedimenti necessari in materia di primo soccorso considerando la natura dell’attività e le dimensioni dell’azienda, stabilendo rapporti con i servizi esterni per il trasporto dei lavoratori infortunati;
  • entro centoventi giorni dall’entrata in vigore, bisogna definire procedure operative per il soccorso qualificato lungo le reti ferroviarie: “Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l’attuazione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni”.

La Legge 214/2023 include anche disposizioni in materia di energia, trasporti, rifiuti, e comunicazioni, oltre a regolamentare il commercio al dettaglio e i poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Con il Decreto-legge 215/2023, noto come Decreto Milleproroghe,  vengono estese una serie di disposizioni fondamentali, rivolgendo particolare attenzione agli spettacoli dal vivo.

In particolare (art. 38-bis legge 120/2020) ‘per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti’ , è sufficiente la presentazione della SCIA che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo e deve essere corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la conformità della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi.

Per maggiori approfondimenti:

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 214 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. (23G00220)

(GU Serie Generale n.303 del 30-12-2023)

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215 – Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (23G00227)

(GU Serie Generale n.303 del 30-12-2023)

Formazione preposti : Aggiornamento entro il 21 Dicembre 2023

Il Preposto alla sicurezza è quella figura, individuata dal Datore di lavoro, che ha il compito di  sorvegliare le attività lavorative dei dipendenti verificando che vengano applicate tutte le norme relative alla sicurezza.

Con la Legge n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021 sono state apportate importanti modifiche al D.Lgs. 81/08, tra queste alcune riguardano la figura del Preposto e la sua Formazione, introducendo l’obbligo di aggiornamento biennale anzichè quinquennale.

Il mancato aggiornamento con cadenza biennale potrebbe diventare sanzionabile solamente a partire dal 21/12/2023 (salvo nuove disposizioni in materia).

All’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 viene introdotto il nuovo comma 7-ter: Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Ne consegue che non possono trascorrere più di 2 anni tra un corso e quello successivo.

In attesa del nuovo accordo Stato Regioni sulla formazione quando si deve svolgere l’aggiornamento del preposto?

  • Corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 con scadenza quinquennale prevista entro il 21/12/2023 -> rispetta la scadenza già prevista
  • Corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 con scadenza quinquennale prevista oltre il 21/12/2023 -> completare l’aggiornamento entro il 21/12/2023
  • Corso preposto o aggiornamento svolto in data 21/12/2021 o successivamente -> scadenza biennale come da Legge n. 215/2021

Perché la data del 21/12/2023?

È il riferimento temporale di 2 anni dall’entrata in vigore della Legge di Conversione n. 215/2021 che prevede appunto la periodicità biennale per l’aggiornamento dei preposti.

Per maggiori informazioni scrivici a segreteria@crescosrl.net

 

 

 

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