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Che tipo di formazione deve avere il coordinatore di cantiere?

Il D. Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo per tutti coloro che intendono svolgere il ruolo di coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (CSP e CSE) di seguire un percorso di formazione della durata minima di 120 ore al termine del quale è possibile accedere all’esame finale per ottenere l’abilitazione al ruolo. Coloro che già hanno l’abilitazione allo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08, devono svolgere un aggiornamento, per complessive 40 ore ogni quinquennio.

 

La figura del CSP e CSE è stata individuata dall’UE come indispensabile nella gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili nel rispetto delle normative vigenti.

 

La formazione base per la figura del Coordinatore di Cantiere è costituita da una parte teorica suddivisa in tre moduli:

 

– modulo giuridico (legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro e legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);

 

– modulo tecnico (rischi relativi alle attività di cantiere);

 

– modulo metodologico-organizzativo (contenuti minimi del piano di sicurezza, criteri metodologici per l’elaborazione del piano di sicurezza e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza , teorie e tecniche di comunicazione orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione, rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) e da una parte pratica (esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento, esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza, esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento, simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione).

Formazione: Come gestire emergenze e soccorso in presenza di persone disabili

In questi ultimi anni l’argomento della sicurezza aziendale ha espresso innumerevoli sfumature dedicate al soccorso delle persone con disabilità o persone che, di fatto, in caso di necessità particolari legate all’emergenza, presentano delle specifiche esigenze per le quali bisogna prestare massima attenzione affinché le stesse siano adeguatamente assistite o protette.

 

In “Vigili del Fuoco e soccorso: ‘la disabilità in soccorso dei Vigili del Fuoco’. Approccio alla sicurezza, in ambito aziendale e non solo, delle persone con esigenze specifiche”, a cura di Lorenzo Pecorella (Geometra, Responsabile Gruppo di Lavoro “soccorso alle persone con disabilità”, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste) si affronta tale argomento e nello specifico si evidenzia che la strategia del soccorso alle persone con esigenze specifiche non è di facile pianificazione e molto spesso i documenti della sicurezza prevedono per tale tipologia di azione il “cosa” fare e molto spesso tralasciano il “come” farlo. 70 Il quadro normativo in merito ai criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro è di fatto molto esplicito in materia, in quanto il D.M. 10 marzo 98 detta specifici obblighi al datore di lavoro che deve necessariamente “individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure del luogo di lavoro”, inoltre lo obbliga a “considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro”. Tale particolare disposizione esprime l’assoluto concetto che le persone con disabilità, presenti a qualsiasi titolo all’interno di una realtà lavorativa, ovviamente devono essere tutelate in situazioni emergenziali.

 

Normalmente il soccorso e la tutela del lavoratore/dipendente con un determinato grado di disabilità, possono essere preventivamente pianificati e studiati nei minimi termini in quanto la persona da soccorrere è sostanzialmente a conoscenza del sistema di sicurezza complessivo dell’azienda, e inoltre, gli stessi colleghi addetti antincendio, appositamente addestrati in merito, conoscono le specifiche tecniche da adottare per il soccorso del proprio collega, in quanto l’azione del soccorso è già stata pre-pianificata in base al grado e alla tipologia di disabilità del collega da soccorrere e, soprattutto, in base agli input dettati dallo stesso. Risulta invece decisamente più complesso, da parte degli addetti antincendio, l’approccio in emergenza delle persone con disabilità che, per qualsiasi motivo, siano presenti all’interno dell’azienda, “altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro”.

 

In sintesi, l’addetto incaricato a gestire in emergenza le persone con esigenze specifiche dovrebbe garantire il seguente grado di risposta: – saper individuare e comprendere le necessità, intese come tipologia di disabilità, della persona da soccorrere; – essere in grado di saper comunicare un primo rassicurante messaggio per garantire l’allontanamento; – saper riconoscere gli eventuali ausili posseduti dalla persona con disabilità; – saper eseguire delle concrete misure di supporto compatibili con le problematiche della persona da soccorrere.

 

E si indica che la capacità e l’affidabilità dei soccorritori “dovrebbe focalizzarsi sia valutando il parametro dettato dall’attuale normativa, ‘fisicamente idoneo’ (art. 8.3.2. D.M. 10.03.98)”, sia con riferimento a tre specifici aspetti (conoscenza, abilità e consapevolezza).

 

–  conoscenza: “per quanto riguarda la ‘conoscenza’, i parametri sono ben delineati”. Un adeguato “corso di formazione, specifico per il soccorso alle persone disabili o con specifiche difficoltà, potrebbe sopperire nei migliori dei modi all’eventuale inesperienza nel ‘non conoscere l’emergenza e la relativa azione da attuare per affrontare adeguatamente l’evento’”;

– abilità e consapevolezza: “più complessa la formazione dell’’abilità’, intesa come atto del saper fare, e della ‘consapevolezza’, intesa come atto dell’essere consci, nei momenti di maggior stress psico-fisico, delle azioni da intraprendere durante l’emergenza”.

La formazione del dipendente aziendale “qualificato”, non deve prevedere esclusivamente i concetti formativi standard dettati dal D.M. 10.03.98 e svolti in base al livello di rischio della propria azienda, ma bensì, deve necessariamente approfondire i dettagli sulle corrette modalità di soccorso specifiche alle persone con determinate difficoltà.

 

I documenti/schede tecniche di cui al precedente punto e), rivestono particolare importanza nel contesto globale della formazione in argomento: si ritiene che la schematizzazione delle tecniche di trasporto/accompagnamento sia un utile ed adeguato strumento per mantenere viva la memoria dei particolari e delle varie tipologie di approccio al soccorso.

 

Fonte e approfondimenti: “ Vigili del Fuoco e soccorso: ‘la disabilità in soccorso dei Vigili del Fuoco’. Approccio alla sicurezza, in ambito aziendale e non solo, delle persone con esigenze specifiche”, a cura di Lorenzo Pecorella (Geometra, Responsabile Gruppo di Lavoro “soccorso alle persone con disabilità”, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste).

Salute e sicurezza sul lavoro: Requisiti per la formazione dei lavoratori

Per la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro bisogna fare riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e richiamare le indicazioni fornite dall’Accordo stesso in merito ai requisiti dei docenti destinati alla formazione dei lavoratori e quelle sul rilascio degli attestati di formazione. Con riferimento ai requisiti che devono possedere i formatori dei lavoratori si richiama quanto l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 ha indicato nel punto 1 secondo il quale:

 

In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente all’azienda, anche in modalità e-Learning, quale definita in Allegato I, ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all’azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.

Formazione Sicurezza sul lavoro: modalità e-learning

Come previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21/12/11, nella formazione svolta in modalità e-learning è necessario che venga garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l’uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata.

La formazione Sicurezza sul lavoro in modalità e-learning può essere svolta presso la sede del soggetto formatore, presso l’azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo.

Il progetto formativo deve prevedere:

 

 

– Titolo e obiettivi formativi

– Struttura, durata e argomenti trattati in unità didattiche;

– Regole di utilizzo del prodotto;

– Verifiche di auto-apprendimento;

– Strumenti di feed-back;-

– Durata della formazione certificata dal sistema di tracciamento della piattaforma e validata dal tutor.

 

Nell’accordo Stato Regioni del 21.12.11 l’utilizzo delle modalità di apprendimento in e-learning è consentito per:

 

– Aggiornamenti e-learning: gestione dell’infortunio sul lavoro e dati INAIL (2 ore)

– Aggiornamenti e-learning: Gli agenti chimici: i regolamenti comunitari reach, clp e 453/2010 (2 ore)

– Aggiornamenti e-learning: dalla Direttiva Macchine all’Accordo Stato regioni del 22/02/12 (4 ore)

– Aggiornamenti e-learning: dispositivi di protezione individuale (2 ore)

– Aggiornamenti e-learning: il rischio elettrico (2 ore)

– Aggiornamenti e-learning: la normativa sull’amianto (2 ore)

– Aggiornamenti e-learning: presentazioni efficaci (2 ore)

– Aggiornamento Alcol e droga RSPP/ASPP in e-learning (1 ora)

– Aggiornamento del Datore di Lavoro RSPP Rischio Alto in e-learning (14 ore)

– Aggiornamento del Datore di Lavoro RSPP Rischio Basso in e-learning (6 ore)

– Aggiornamento del Datore di Lavoro RSPP Rischio Medio in e-learning (10 ore)

– Aggiornamento e-learning: Diversity Management (2 ore)

– Aggiornamento RSPP, pacchetto 40 ore in e-learning (40 ore)

– Corso di aggiornamento “Age management” per RSPP/ASPP in e-learning (1 ora)

– Corso di aggiornamento “Rischi igienico – ambientali” per RSPP/ASPP in e learning (1 ora)

– Corso di aggiornamento per dirigenti in e-learning (6 ore)

– Corso di aggiornamento per lavoratori rischio basso (6 ore)

– Corso di aggiornamento per preposti in modalità e-learning (6 ore)

– Corso di Formazione per Dirigenti (16 ore)

– Formazione aggiuntiva per preposti in modalità e-learning – MODULO A (4 ore)

– Formazione generale lavoratori in modalità e-learning (4 ore)

– Formazione specifica sicurezza lavoratori rischio basso in e-learning (4 ore)

– General WORKER Training in e-learning (4 ore) 

– Pacchetto aggiornamento 20 ore (20 ore)

– Sicurezza sul lavoro: Formazione Generale e specifica dei lavoratori a rischio basso (8 ore)

– Workers’ specific risks – Office and Service in e-learning (4 ore)

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