Per la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro bisogna fare riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e richiamare le indicazioni fornite dall’Accordo stesso in merito ai requisiti dei docenti destinati alla formazione dei lavoratori e quelle sul rilascio degli attestati di formazione. Con riferimento ai requisiti che devono possedere i formatori dei lavoratori si richiama quanto l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 ha indicato nel punto 1 secondo il quale:
“In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente all’azienda, anche in modalità e-Learning, quale definita in Allegato I, ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all’azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.

