Gli addetti o i responsabili del servizio di prevenzione e protezione aziendale, per esercitare la propria funzione, devono dimostrare di aver partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto. L’obbligo di aggiornamento è quinquennale. I corsi non devono riguardare temi di carattere generale, ma aspetti e tematiche nuove o applicazioni pratiche collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore di interesse. La mancata frequenza dei corsi di aggiornamento comporta gravi conseguenze per gli addetti o i responsabili del servizio di prevenzione e protezione aziendale.
Il 15 maggio 2018 è scaduto il secondo quinquennio di aggiornamento per chi, avendo usufruito al 15 maggio 2008 dell’esonero formativo previsto dalla legge, eserciti le funzioni di addetto o responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale. L’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 ha disciplinato i contenuti, le modalità e il riconoscimento dei crediti formativi di tale aggiornamento. Cosa comporta il non essere in regola con l’obbligo di aggiornamento?

