Lo smart working o lavoro agile è una nuova forma di lavoro dipendente subordinato senza vincoli di tempo e di luogo dove svolgere il proprio lavoro. Non si tratta di un nuovo tipo di contratto, ma di una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa subordinata in forza della quale il dipendente svolge il proprio lavoro in parte in azienda e in parte all’esterno di essa senza vincoli di orari.
Con la Legge n. 81/2017 c’è per la prima volta un quadro normativo definito.
Per l’adozione dello smart working è necessario un accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente, il quale dovrà essere inviato telematicamente a partire dal 15 novembre 2017.
La Legge n. 81/2017 conferma quindi l’elemento della volontarietà tra le parti e stabilisce i suoi contenuti minimi:
- Durata. L’accordo può essere a tempo indeterminato o determinato.
- Preavviso. Il recesso è possibile con un preavviso di almeno 30 giorni (90 per i lavoratori disabili) per gli accordi a tempo indeterminato o in presenza di un giustificato motivo.
- Come e quando. L’accordo deve contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore.
- Potere di controllo e disciplinare. Nell’ accordo devono essere illustrate le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’ esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Un elemento essenziale della norma è la parità di trattamento degli smart workers rispetto ai loro colleghi. Il trattamento normativo e retributivo deve essere il medesimo, come l’adozione delle adeguate norme di sicurezza. In particolare, per quanto riguardo l’orario di lavoro, di fianco al riconoscimento del diritto alla disconnessione, la norma riconosce come inviolabili i limiti di orario previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.
Fonte: CLICLAVORO

