La Provincia Autonoma di Trento ha richiesto di conoscere se, “nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile l’articolo 21 del D.Lgs.81/08, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il Decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso.”
La Commissione interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con la risposta n. 4 del 22 giugno 2018, ha chiarito che per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro, si deve fare riferimento alla specifica disciplina contenuta nell’art. 5 del decreto interministeriale n. 195 del 3 novembre 2017, in combinato disposto con le previsioni di cui D.Lgs. n. 81/2008.
Fonte: Scarica l’interpello n.4/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

