La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sull’aggiornamento dell’RSPP in relazione al riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi.
Se non rispetta quanto richiesto dalla normativa perde la sua operatività? Fino a quando?
La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sull’aggiornamento dell’RSPP in relazione al riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi.
Se non rispetta quanto richiesto dalla normativa perde la sua operatività? Fino a quando?
L’Accordo riconosce il valore della formazione effettuata anteriormente al 12 marzo 2013 solo a condizione che sia integrata da apposito corso di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo.
Quindi in caso di mancato aggiornamento entro il 12 marzo 2015, gli operatori delle indicate attrezzature dovranno essere sospesi dalla mansione ed effettuare per intero il corso abilitante previsto dall’ Accordo.
Per i lavoratori già formati e addestrati la norma prevede il riconoscimento della formazione pregressa, una formazione eventualmente integrata da un modulo di aggiornamento e/o dalla verifica di apprendimento a seconda che la formazione sia stata effettuata o meno nelle stesse modalità previste dall’ Accordo.
Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell’entrata in vigore dell’accordo, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante:
In seguito la Circolare MLPS n. 21 del 10/06/2013 ha chiarito al punto 6. che la documentazione indicata nel punto 9.3 dell’Accordo ha natura esemplificativa e non tassativa.
Ciò significa che non è obbligatorio disporre della documentazione attestante la formazione pregressa, anche se ovviamente consigliabile.