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INAIL: Sicurezza 4.0, un e-book per i cantieri in cui si utilizzano macchinari di sollevamento

L’INAIL ha reso disponibile online l’e-book “Sicurezza 4.0” destinato ai cantieri in cui si utilizzano macchinari di sollevamento. Si tratta di uno strumento di supporto interattivo e digitale, utilizzabile nei luoghi di lavoro, per i datori di lavoro nell’assolvimento degli obblighi di controllo dei macchinari.

 

L’e-book integra le tre Schede per la definizione di piani per i controlli di:

  • “Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile e relativi accessori di sollevamento”;
  • “Apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso e relativi accessori di sollevamento” ;
  • “Apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile e relativi accessori di sollevamento”.

Le schede illustrano i più importanti interventi da condurre sulle attrezzature, individuando chi sia all’interno del cantiere ad avere più competenza per effettuarli, ma non solo.

Sono utili anche nell’evidenziare quali siano le modalità con cui realizzare gli interventi e quindi rappresentano uno strumento pratico di indirizzo per tutti coloro che sono coinvolti nelle diverse attività di controllo.

Lo scopo del documento è quello di presentare un supporto ai datori di lavoro nell’assolvimento degli obblighi di controllo delle attrezzature di sollevamento materiali che il legislatore gli assegna.

Lo strumento interattivo e digitale è stato pensato per i cantieri ma è utilizzabile anche per altri luoghi di lavoro.

La nuova veste (e-book) consente al documento di essere un mezzo di supporto prevenzionistico reale per il lavoratore. Le informazioni e le schede sono consultabili al bisogno rapidamente con diversi dispositivi digitali e non sono più fisicamente distanti dal lavoratore-fruitore.

 

Scarica l’ebook

Fonte: Inail

 

Carrelli industriali semoventi: due nuove norme UNI

Due nuove norme uni tecniche regolano Requisiti generali dei carrelli semoventi e dei carrelli semoventi contrappesati: in vigore dal 17 gennaio la UNI EN 16842-1:2019 e la UNI EN 16842-2:2019.

La UNI EN 16842-1:2019 si definiscono i requisiti comuni per i metodi di prova sulla visibilità di prova per carrelli industriali semoventi ed è destinata a essere utilizzata insieme alle parti dalla 2 alla 17 della norma EN 16842.

I requisiti specifici sui carrelli all’interno delle parti dalla 2 alla 17 della EN 16842 integrano o modificano i corrispondenti paragrafi della presente parte EN 16842-1 e forniscono i requisiti pertinenti al carrello specifico. I requisiti della prova di visibilità della parte applicabile della EN 16842 per ogni tipo di carrello vengono utilizzati per soddisfare i requisiti di visibilità della serie EN 16307.

Quanto alla UNI EN 16842-2:2019, la norma specifica i requisiti e le procedure di prova per la visibilità a 360° dei carrelli semoventi contrappesati con guidatore seduto e carrelli fuoristrada con montante (di seguito carrelli) con capacità minore o uguale a 10000 kg in accordo con la ISO 5053-1 e deve essere utilizzata con la EN 16842-1.

Dove i requisiti specifici nella presente parte sono modificati (diversi) rispetto ai requisiti generali della EN 16842-1, i requisiti della presente parte sono specifici ai carrelli e devono essere utilizzati per carrelli contrappesati con guidatore seduto e carrelli fuoristrada con montante con capacità minore o uguale a 10000 kg.

Questa parte della norma EN 16842 riguarda tutti i rischi significativi, le situazioni pericolose o gli eventi pericolosi elencati nell’Appendice ZA, prospetto ZA.1, relativi alla visibilità dell’operatore per le macchine applicabili quando vengono utilizzate come previsto e nel caso di utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile dal fabbricante.

 

Fonte UNI

 

“La nuova emergenza per la privacy mondiale si chiama app economy” – Intervento di Antonello Soro

I limiti e i rischi di un sistema commerciale in cui le condizioni generali di contratto, unilateralmente stabilite dalle aziende del digitale, finiscono con il definire il perimetro dei diritti e delle libertà
Intervento di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali
(“Il Foglio”, 12 gennaio 2019)

 

Al direttore – L'”App economy” è uno dei settori del sistema economico attuale in maggiore espansione, che oggi impiega 1,8 milioni di persone solo in Europa e il cui valore, in termini di fatturato, si stima cresca esponenzialmente nei prossimi anni. Ma possiamo considerare l’espressione “app economy” anche come una delle più appropriate definizioni dell’economia digitale, in cui una parte significativa degli scambi commerciali è veicolata attraverso applicazioni scaricate dai consumatori, per i fini più vari, su smartphone, tablet ecc. Nella maggior parte dei casi, le app forniscono servizi gratuitamente o, meglio, richiedendo un corrispettivo non patrimoniale: i dati. Essi sono utilizzati per costruire profili di consumatori utili a indirizzare efficacemente l’attività di marketing e rappresentano, quindi, tanto un bene rilevante dal punto di vista economico, quanto l’oggetto di un diritto fondamentale. All’interno delle innumerevoli tipologie di applicazioni offerte dal mercato digitale, proliferano recentemente quelle che consentono di ottenere informazioni sull’intestazione dei numeri digitati, attingendo a una banca dati alimentata dagli utenti stessi, che vi inseriscono i contatti della propria rubrica. Si pensi, ad esempio, a Sync.Me. Il funzionamento di queste applicazioni – i fornitori delle quali sono stabiliti spesso in Paesi extraeuropei – suscita riflessioni interessanti, tanto sul caso singolo quanto di sistema. Per quanto riguarda i profili privacy, vorrei segnalare una serie di criticità. Anzitutto, rispetto ai limiti del consenso. Anche ipotizzando che esso sia effettivamente acquisito, ci si deve chiedere se sia realmente informato e dunque se l’utente abbia effettiva consapevolezza dell’uso che dei dati conferiti sarà fatto. In assenza di un’informativa adeguata, infatti, il consenso stesso non potrebbe ritenersi validamente prestato, con le conseguenze che ne derivano in termini sanzionatori e di inutilizzabilità delle informazioni così acquisite. E se tutto questo riguarda i limiti del consenso dell’utente al trattamento dei propri dati, ulteriori criticità solleva il tema della cessione dei contatti della rubrica. Di questi l’utente non può validamente disporre – cedendoli a un fornitore che li utilizzerà in un contesto commerciale – in assenza del consenso del terzo. Questa circostanza evidenzia i limiti e i rischi di un sistema commerciale in cui le condizioni generali di contratto, unilateralmente stabilite dalle aziende del digitale (o dai big tech con innumerevoli “terze parti”), finiscono con il definire il perimetro dei diritti e delle libertà. Ed evidenzia come – spesso inconsapevolmente – gli stessi utenti si rendano vittime e ad un tempo autori di illeciti, lasciando che non soltanto i propri dati, ma anche quelli di terzi, siano utilizzati come merce preziosa (ma a costo zero) da parte delle aziende del digitale.

Gli utenti devono essere consapevoli di come la cessione di informazioni relative ad altre persone, in assenza del loro consenso, costituisca un illecito sanzionato anche gravemente. E, per quanto concerne la cessione dei propri dati, in cambio delle piccole o grandi utilità fornite dalle app, devono essere consapevoli dei rischi (in termini di furti di identità, accessi abusivi, ecc.) propri di un simile sistema commerciale, che si alimenta della monetizzazione di quei preziosi frammenti di libertà che sono le informazioni personali.

Vi è poi da considerare l’impatto geopolitico e sull’assetto e la trasparenza del mercato, proprio di simili sistemi commerciali, con aziende localizzate prevalentemente al di fuori dell’Unione europea e in veri e propri paradisi dei dati, assai più sfuggenti e “sommersi” di quelli fiscali. E, forse, anche più pericolosi, se si considera che nella dimensione digitale si dispiegano oggi le ostilità tra soggetti, tra Stati e tra “blocchi” di nazioni e poteri. Ora, sotto il profilo della privacy, la localizzazione extra-europea non sarebbe ostativa all’applicazione del GDPR, per la quale è sufficiente l’offerta di beni o servizi a persone che si trovino nell’Ue. Questa circostanza non impedirà dunque alle Autorità di protezione dati europee di condurre attività istruttorie e se del caso anche sanzionatorie. Resta tuttavia l’innegabile difficoltà dell’esecutorietà di tali provvedimenti, rispetto a soggetti verso i quali, in caso di inadempimento, risulta alquanto problematico non solo ricorrere alle sanzioni penali previste in caso di inosservanza, ma anche più banalmente realizzare efficacemente attività ispettive. Per superare queste aporie è indispensabile il riconoscimento, a livello internazionale, del diritto alla protezione dei dati personali e delle garanzie necessarie per assicurarne l’effettività. In un contesto globale come quello della rete, fondato sull’interdipendenza e sul superamento di confini e frontiere, la tutela dei diritti non può che essere altrettanto globale e basata su livelli omogenei di garanzia.

 

Antonello Soro

Presidente del Garante per la protezione dei dati personali

 

Fonte: Garante Privacy

 

Che tipo di formazione deve avere il coordinatore di cantiere?

Il D. Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo per tutti coloro che intendono svolgere il ruolo di coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (CSP e CSE) di seguire un percorso di formazione della durata minima di 120 ore al termine del quale è possibile accedere all’esame finale per ottenere l’abilitazione al ruolo. Coloro che già hanno l’abilitazione allo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08, devono svolgere un aggiornamento, per complessive 40 ore ogni quinquennio.

La figura del CSP e CSE è stata individuata dall’UE come indispensabile nella gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili nel rispetto delle normative vigenti.

 

La formazione base per la figura del Coordinatore di Cantiere è costituita da una parte teorica suddivisa in tre moduli:

  • modulo giuridico (legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro e legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
  • modulo tecnico (rischi relativi alle attività di cantiere);
  • modulo metodologico-organizzativo (contenuti minimi del piano di sicurezza, criteri metodologici per l’elaborazione del piano di sicurezza e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza , teorie e tecniche di comunicazione orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione, rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) e da una parte pratica (esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento, esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza, esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento, simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione).

 

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