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Cassazione Penale, sentenza n. 15206 del 05 aprile 2018: Raddoppio dei termini di prescrizione per i reati in materia di infortuni sul lavoro

Cassazione Penale, sentenza n. 15206 del 05 aprile 2018 – Raddoppio dei termini di prescrizione per i reati in materia di infortuni sul lavoro. Manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal CSE.

 

…..Alla luce delle esposte argomentazioni e degli insegnamenti offerti dalle richiamate pronunce costituzionali deve allora ritenere manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale dedotta dalla difesa, rispetto all’art. 157, comma 6, cod. pen., in riferimento all’art. 3 Cost., giacché la diversa individuazione dei termini di prescrizione, per l’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro rispetto al reato di morte quale conseguenza di altro delitto di cui all’art. 586 cod. pen. non presenta affatto profili di irrazionalità in considerazione della evidente incomparabilità delle fattispecie poste a confronto. La ratio della previsione del raddoppio dei termini di prescrizione per i reati in materia di infortuni sul lavoro deve infatti individuarsi nell’esigenza sempre maggiore di contrastare eventi lesivi del tutto peculiari e di assoluta gravità per le modalità e per il contesto in cui si verificano, essendo un dato certamente acquisito che quello delle morti bianche rappresenta ormai un fenomeno in costante aumento che nel corso degli anni ha raggiunto una gravità ed una intensità tali da suscitare un notevole allarme sociale e da giustificare plurimi interventi normativi volti a contenerlo. Tale eterogeneità non consente pertanto di sindacare la legittima scelta del legislatore di prevedere un termine di prescrizione più lungo per tali figure criminose. Ne consegue la manifesta infondatezza della denunciata questione di legittimità costituzionale che si traduce di fatto nella richiesta di un inammissibile sindacato sulle scelte del legislatore.”

 

Con sentenza del 29 dicembre 2016, la Corte di appello di Reggio Calabria in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminava in mesi otto di reclusione la pena inflitta a P. S., D. P. G. e B. W. per il reato di omicidio colposo commesso ai danni di P. A., in violazione delle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro.

Veniva contestato agli imputati, nelle rispettive qualità di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, responsabile, e componente del servizio di prevenzione e protezione, di avere cagionato per colpa, omettendo di predisporre tutte le misure precauzionali necessarie, la morte del lavoratore P. A., deceduto per asfissia meccanica a seguito del crollo di un muro in pietrame e malta nell’esecuzione di lavori di realizzazione di una condotta necessaria allo scolo di acque piovane. In particolare, il P. era ritenuto responsabile per non avere predisposto l’adeguamento del piano operativo di sicurezza a seguito della variante progettuale che prevedeva la realizzazione dello scavo in prossimità del muro e che avrebbe imposto di realizzare adeguate opere di protezione; il D. P. ed il B. per non aver in alcun modo segnalato la presenza del rischio di crollo determinata dalla citata variante.

Avverso tale Pronuncia propongono ricorso gli imputati a mezzo dei difensori di fiducia.

P.S. eccepisce, in primo luogo, violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. e carenza assoluta di motivazione sul punto nonostante il danno sia stato integralmente risarcito dall’istituto assicurativo e non vi sia stata alcuna manifestazione da parte dell’imputato della volontà di opporsi alla riparazione. Si rileva, inoltre, vizio di motivazione circa il giudizio di bilanciamento delle circostanze operato nella impugnata sentenza in quanto effettuato senza tenere conto della richiamata attenuante. La Corte, ancora, sarebbe caduta in contraddizione avendo da un lato, riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche “in ragione (anche) delle concrete modalità della condotta”, tanto da attestarsi, quanto alla dosimetria sanzionatoria, in prossimità del minimo della pena; dall’altro lato, negato validità a tale assunto rigettando la richiesta difensiva del riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante, “in considerazione della grave negligenza di cui si sono resi responsabili tutti gli imputati”.

 

Fonte: Olympus

Lavori elettrici in alta tensione: da INAIL indicazioni per la sicurezza

Realizzata da un team di ricercatori del Dit, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, la pubblicazione ha lo scopo di presentare le disposizioni normative che regolano lo svolgimento di queste attività ad alto rischio.

 

Le mansioni più rischiose riservate a operatori di imprese autorizzate. Dalle prescrizioni legislative e normative discendono tutte le azioni da mettere in atto per garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza. La classificazione del lavoro con rischio elettrico, che include anche lavori non elettrici ma svolti in prossimità di impianti e di parti attive accessibili, è rigidamente suddivisa in base alla distanza dalle parti attive stesse. Laddove esiste il rischio maggiore, ossia nei lavori sotto tensione in media e alta tensione, le norme stabiliscono che possano operare solo i lavoratori idonei e abilitati di aziende autorizzate. Tuttavia, qualora il lavoro non sia sotto tensione, può essere svolto da persone non esperte, purché sotto la supervisione o la sorveglianza di persone esperte, cioè di persone dotate delle necessarie conoscenze e capacità. La conoscenza delle regole e delle procedure da seguire e la loro scrupolosa osservanza sono quindi elementi imprescindibili per lo svolgimento di questo tipo di attività.

 

Procedure e responsabilità decisionali. Le procedure di lavoro nei lavori elettrici hanno aspetti comuni (come la verifica di fattibilità, la redazione del piano di lavoro e dei piani di intervento, le comunicazioni tra le diverse figure coinvolte) e aspetti che variano in base al lavoro da svolgere (come la valutazione delle condizioni di lavoro e le metodologie di lavoro da adottare, tra cui il lavoro a distanza, il lavoro a contatto, il lavoro a potenziale e il lavoro con operatore a potenziale indefinito). I compiti sono suddivisi e rigidamente assegnati. Ognuna delle figure coinvolte condivide una parte delle diverse responsabilità: decisionale, organizzativa o realizzativa. C’è una persona (o unità) responsabile dell’impianto elettrico, una persona designata alla sua conduzione, una persona (o unità) responsabile della realizzazione del lavoro e una persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa. La persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico è responsabile, durante le attività di lavoro, della sicurezza dell’impianto.

 

I dispositivi di protezione individuale. Guanti, manicotti, e calzature isolanti, elmetti, tappeti e coperte: sono alcuni dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) il cui utilizzo è obbligatorio quando i rischi, durante i lavori in alta tensione, non possono essere gestiti, evitati o ridotti sufficientemente in altro modo. A stabilirlo è l’articolo 75 del Testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro, che ai successivi articoli 77 e 79 detta anche le regole a cui il datore di lavoro deve attenersi per la scelta dei dispositivi, che devono avere caratteristiche adeguate ai rischi, tenendo conto che i Dpi stessi possono rappresentare ulteriori fonti di rischio.

 

I requisiti per ottenere l’abilitazione al lavoro. Come chiarisce il decreto ministeriale del 4 febbraio 2011, quando si è in presenza di lavori sotto tensione in alta tensione (sopra i 1000 V) nessun lavoro può essere eseguito da persone prive di formazione adeguata (idoneità) e dell’incarico da parte del datore di lavoro di un’azienda autorizzata, certificati tramite l’abilitazione. I lavoratori abilitati devono possedere qualità personali e competenze specifiche, queste ultime acquisite attraverso corsi che rispondano a determinati standard qualitativi. Più nel dettaglio, chi sceglie di dedicarsi a questo tipo di attività, oltre a possedere equilibrio psicofisico, attenzione e precisione, deve conoscere gli impianti elettrici, i fenomeni fisici che possono presentarsi durante l’attività lavorativa e avere un’esperienza che gli consenta di riconoscere rischi e pericoli nelle varie situazioni.

 

Fonte: Inail

Sentenza Cassazione Penale: La presenza di un preposto in cantiere non esonera da responsabilità il datore di lavoro

Sentenza n. 14127 del 27 marzo 2018 sulle responsabilità del Datore di lavoro e del preposto.

 

  1. Con sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Ascoli Piceno ha condannato L.C. alla pena di € 1.200,00 di ammenda per i reati di cui agli art. 190, comma 1, 202, comma 1, e 37, comma 1, d. lgs. 81/2008; accertati il 3 gennaio 2014.
    2. Propone ricorso in appello – trasmesso a questa Corte di Cassazione ex art. 568 cod. proc. pen. – l’imputato, tramite il difensore, con unico motivo di ricorso: mancata assoluzione dell’imputato per mancanza o insufficienza delle prove della commissione del reato; presenza, in azienda, di un responsabile della sicurezza che esclude la responsabilità del ricorrente.
    3. Il ricorso risulta inammissibile perché il motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico, trattandosi di appello, come tale, è solo in fatto, senza censure di legittimità. Il ricorso, infatti, richiede una nuova valutazione di merito delle prove testimoniali, incompatibile con il giudizio di legittimità.
    Inoltre, per completezza, si deve osservare che: «In tema di infortuni sul lavoro, l’esistenza sul cantiere di un preposto – salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza – non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico (peraltro, neppure in maniera esclusiva quando l’impresa sia di dimensioni molto modeste) soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri» (Sez. 4, n. 24055 del 01/04/2004 – dep. 26/05/2004, Cecchini, Rv. 22858701).
    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue favore della Cassa delle ammende della somma di €3000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Fonte Olympus

La formazione dei lavoratori può essere effettuata direttamente dal datore di lavoro?

Il 6 marzo 2013 è stato emanato il Decreto Interministeriale con i criteri di qualificazione dei formatori, il quale stabilisce limitatamente all’accordo del 21 dicembre 2011 e fino a 24 mesi dall’entrata in vigore del D.I, che  i datori di lavoro che svolgono direttamente il compito di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione possono svolgere la formazione al proprio personale. Al termine di tale periodo i datori di lavoro che intendono continuare a svolgere l’attività formativa devono dimostrare di possedere i requisiti previsti.

 

“I datori di lavoro abilitati ad eseguire la formazione ai propri lavoratori, sono obbligati ad applicare quanto stabilito dall’art. 37, comma 12 del D.lgs.81/08 s.m.i., devono chiedere la collaborazione ad organismi paritetici, ove presenti e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, con largo anticipo all’erogazione della formazione”.

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