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Pubblicata la ISO 45001 | Aggiornamenti sulla norma

12 Marzo 2018 – Pubblicata la nuova norma ISO 45001 “Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements with guidance for use”, la prima norma ISO certificabile sui Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

La ISO 45001:2018 è stata definitivamente pubblicata. Il 12 marzo 2018, la norma ha infatti raggiunto lo stadio “60.60 International Standard published” ed è disponibile per l’acquisto in inglese/francese/spagnolo sul portale di ISO.

Si attende il rilascio, nei prossimi giorni, della UNI ISO 45001:2018 in italiano, che sarà disponibile sul sito dell’UNI.

Il Governo approva in esame preliminare il decreto di adeguamento del Codice della Privacy

Nella seduta del 21 Marzo 2018, il Consiglio dei Ministri ha trattato il tema dell’armonizzazione della normativa italiana rispetto alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, chiarendo quale sarà il futuro dell’attuale Codice della Privacy.

Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione dell’art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), introduce disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

A far data dal 25 maggio 2018, data in cui le disposizioni di diritto europeo acquisteranno efficacia, il vigente Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sarà abrogato e la nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del suddetto Regolamento immediatamente applicabili e da quelle recate dallo schema di decreto volte ad armonizzare l’ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell’Unione Europea in tema di tutela della privacy. Il nuovo decreto sostituirà l’attuale Codice della Privacy e che entrerà in vigore al momento dell’abrogazione del D. Lgs. 196/2003.

Fonte Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sentenza n. 9293 del 01 marzo 2018 relativa agli obblighi del CSE in fase di esecuzione relativamente ad un infortunio mortale per carenza di formazione e informazione

A.C. ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Tribunale di Torino, rideterminava la pena in relazione al reato di omicidio colposo ascritto, nella misura di mesi quattro di reclusione.

 

Il ricorrente deduce carenza motivazionale in relazione all’efficienza causale della asserita condotta colposa riconosciuta all’Imputato, atteso che anche una più accurata attività di verifica e di coordinamento del POS della ditta datrice di lavoro del dipendente infortunato, non sarebbe stata in grado di prevenire il tragico evento, stante la carenza di formazione e di informazione, non addebitabili al ricorrente, in cui il lavoratore aveva operato, in ragione del fatto che lo stesso non era stato regolarmente inserito nelle maestranze della suddetta ditta. Con memoria difensiva depositata in data 19.9.2017 la difesa del ricorrente, nel ribadire le proprie difese, chiedeva che la causa fosse chiamata per la discussione in pubblica udienza.

 

Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici e privi di qualsiasi specifico profilo di critica avversa la motivazione del giudice territoriale la quale risulta assolutamente logica e non contraddittoria, nonché puntuale nell’osservanza della legge e dell’insegnamento del S.C. in relazione agli obblighi facenti capo al coordinatore per la sicurezza in sede di esecuzione che attengono, tra l’altro, non solo alla puntuale verifica, in presenza di rischio interferenziale, della adeguatezza del POS, ma altresì al suo adeguamento e alla sua integrazione nel caso di carenza e contraddizioni rispetto al PSC.

 

Il giudice territoriale ha dato conto di una serie di incompletezza e di difformità presenti nel POS del datore di lavoro che, se prontamente riscontrate e corrette, avrebbero determinato lo svolgimento delle operazioni, cui era stato addetto il lavoratore, in condizioni di maggiore sicurezza, in presenza di una squadra di lavoro e di meccanismi di discesa e di sollevamento, la cui efficacia sarebbe risultata preventiva e salvifica a prescindere dal grado di formazione del dipendente, ma per il solo fatto che quanto prescritto nel PSC avesse trovato rispondenza anche nel piano di dettaglio delle singole ditte impegnate nella esecuzione dei lavori e, nel caso in specie nel POS della ditta S.; in particolare il coordinatore per la sicurezza, sulla base degli obblighi previsti dalla legge, avrebbe potuto e dovuto richiamare il datore di lavoro a conformarsi anche al piano di sicurezza e coordinamento e, in caso di inadempimento, ad esercitare le prerogative che pure gli erano proprie di natura inibitoria.

 

Sul punto pertanto il giudice territoriale ha fornito logica e congrua motivazione rappresentando come l’evento mortale fosse riconducibile alla complessiva organizzazione della lavorazione e al mancato rispetto delle regole che l’avrebbero dovuta disciplinare e conseguentemente, nell’ambito dei poteri che gli erano propri, ad un difetto di vigilanza e di coordinamento del soggetto all’uopo preposto

 

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

 

Fonte: Olympus

Partecipazione e formazione e-learning degli studenti in preparazione dell’Alternanza Scuola Lavoro.

La piattaforma dell’Alternanza scuola-lavoro nasce dalla necessità di dare a studentesse e studenti, scuole e strutture ospitanti uno strumento per facilitare la gestione quotidiana dell’Alternanza.

 

Matching. La piattaforma collega i sistemi informativi del Ministero con il Registro Nazionale dell’Alternanza scuola-lavoro, semplificando l’incontro tra domanda e offerta, rendendo tracciabile il processo di contatto, dando l’opportunità alle scuole, ma anche alle strutture ospitanti, di sapere chi è e che cosa fa il partner con cui co-progettare percorsi di Alternanza e di dialogare in modo più facile.

 

Produzione e gestione documentale. Collegando i sistemi MIUR al Registro Nazionale dell’Alternanza scuola-lavoro la piattaforma consente il recupero automatico delle informazioni, presenti nelle reciproche banche dati, necessarie alla stipula degli adempimenti amministrativi previsti (convenzione, patto formativo, etc.). Consente, inoltre, di salvare modelli di convenzioni e progetti formativi per futuri utilizzi in modo che la gestione dei processi sia più semplice.

 

Formazione sulla sicurezza. Grazie ad un protocollo di intesa con INAIL la piattaforma eroga gratuitamente a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che stanno per iniziare percorsi di Alternanza la formazione sulla sicurezza generale nei luoghi di lavoro in formato e-learning. Ogni studentessa o studente potrà accedere con le proprie credenziali, seguire il corso e una volta concluso con successo, superando il test finale, ottenere la certificazione di partecipazione.

 

Valutazione. La Piattaforma permette la valutazione dei percorsi sia da un punto di vista delle esperienze che delle competenze acquisite, sia da parte di studentesse e studenti che di scuole e strutture ospitanti. L’Alternanza è un’innovazione didattica che fa del lavoro uno strumento di insegnamento che consolida le conoscenze acquisite sui banchi, permette di sviluppare competenze coerenti con i propri percorsi di studi, aiuta le studentesse e gli studenti ad acquisire maggiore consapevolezza rispetto alle proprie scelte future: tutte queste dimensioni entrano a far parte della valutazione (la funzione sarà attivata da Aprile).

 

Bottone rosso. Il Bottone Rosso rappresenta uno strumento a disposizione delle studentesse e degli studenti per segnalare i casi di criticità che impediscono la corretta esecuzione e fruizione dei percorsi di Alternanza, attivando gli Uffici Scolastici Regionali e il Ministero centrale a supporto delle scuole. Non è uno strumento di segnalazione di casi di insoddisfazione dell’esperienza effettuata (questa funzione è garantita dalla possibilità di esprimere una valutazione a fine percorso) ma uno strumento da utilizzare in situazioni in cui l’esperienza di Alternanza non è formativa o si discosta significativamente da quanto co-progettato da scuola e struttura ospitante.

 

Fonte : MIUR

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