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Cassazione Penale, Sez. 3, 16 febbraio 2018, n. 7704 – Omessa informazione e formazione al lavoratore

1.Con sentenza del 15 dicembre 2016 il Tribunale di Firenze ha condannato G.A. alla pena di € 4000 di ammenda per i reati, avvinti da continuazione, di cui agli articoli 35, primo comma, e 55, quinto comma, lettera o), d.lgs. 81/2008 – per avere quale datore di lavoro omesso di provvedere affinché un suo lavoratore ricevesse un’adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività della impresa in generale – e 37, primo comma, e 55, quinto comma, lettera o), d.lgs 81/2008 – per avere, quale datore di lavoro omesso di assicurare che lo stesso lavoratore ricevesse una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione dalla prevenzione, azienda, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

 

2.Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di due motivi, il primo denunciante violazione d legge e il secondo vizio motivazionale. Il primo motivo, ex articolo 606, primo comma, lettera b), c.p.p., lamenta inosservanza/erronea applicazione degli articoli 36, 37 e 55 d.lgs. 81/2008, e insussistenza della qualifica soggettiva richiesta.

Premesso che sono stati contestati all’imputato reati propri, si asserisce che l’imputato sarebbe divenuto amministratore unico di Immobiliare Arancio S.r.l. – la società che era la datrice di lavoro della persona non informata – con atto del 30 luglio 2012, iscritto poi solo il 20 settembre 2012, e quindi dopo il periodo in cui tale persona fu dipendente.

Inoltre, se – come il Tribunale – si ritenesse che egli fosse stato amministratore della società anche prima del luglio 2012, egli comunque non era amministratore unico, e quindi non era il solo gravato dell’obbligo de quo.

Il motivo è manifestamente infondato, poiché presupposto della responsabilità per i reati propri contestati è la qualità di datore di lavoro, che, visto il rapporto organico, nel caso in cui questo sia una S.r.l., è rivestita dall’amministratore. E l’accertamento della qualità di amministratore dell’imputato fin dal 2009 è stato espletato dal giudice di merito, e non può essere contestato in questa sede.

Il fatto poi che l’amministratore della società, non essendo unico, non sia parimenti l’unico su quale grava l’obbligo, ictu oculi nulla incide, poiché la legge non esige che il responsabile sia una sola persona fisica.

 

3.2. Il secondo motivo lamenta, ex articolo 360, primo comma, lettera e), c.p.p., contraddittorietà e illogicità motivazionali in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche nonché motivazione tautologica e apparente.

Il giudice di prime cure non avrebbe fornito una motivazione adeguata quanto al diniego delle attenuanti generiche, non concesse all’imputato.

Anche questa doglianza è manifestamente infondata, giacché il Tribunale ha invece apportato una motivazione, per quanto sintetica, del diniego delle attenuanti generiche, senza incorrere in alcuna contraddittorietà/illogicità, ma semplicemente rilevando che “l’imputato è già gravato da un precedente penale”. La contestazione che il motivo poi opera sulla idoneità dell’esistenza d precedenti condanne a giustificare la mancata concessione delle attenuanti ex articolo 62 bis c.p. viene a cadere, inammissibilmente, sul piano fattuale.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

Fonte : Olympus

Salute e sicurezza dei lavoratori, Ministro Lorenzin firma Protocollo d’intesa con Società Italiana di Medicina del Lavoro

Firmato il 14 febbraio 2018 dal Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin e il presidente della Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML), Francesco Violante un Protocollo d’intesa per programmare, promuovere ed intraprendere attività comuni per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e per la riduzione delle disuguaglianze di salute.

“Con questo protocollo affrontiamo il tema della salute del lavoro – dichiara il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin – che è una questione importantissima nel nostro Paese. Salute del lavoro vuol dire prevenzione di tutti gli incidenti ma anche aiutare i lavoratori a stare in salute attraverso l’adesione alle attività di screening e la promozione di corretti stili di vita”.

“Questo protocollo è importantissimo – ha affermato il presidente della SIML, Francesco Violante – perché permetterà di mettere al servizio delle politiche sanitarie pubbliche un nutrito gruppo di specialisti che si occuperanno, non solo degli obblighi che riguardano la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma soprattutto del tema della promozione della salute declinato in tutte le sue caratteristiche con un’attenzione particolare ai temi di genere”.

 

I principali temi sui quali è incentrata la collaborazione della SIML nel contesto del protocollo d’intesa sono:

– nell’ambito della sorveglianza sanitaria effettuata dai Medici del Lavoro: la prevenzione di malattie croniche non trasmissibili, il supporto alla adesione alle attività di screening, la promozione di corretti stili di vita;

– la valorizzazione dell’approccio scientifico alla tematica della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e proposta di misure, di provata efficacia, per la    riduzione dei fattori di rischio di malattia ed infortunio nei luoghi di lavoro;

– la definizione e la gestione, basata su evidenze scientifiche, delle azioni prioritarie volte al controllo dei rischi lavorativi;

– la definizione di un quadro normativo semplice ed efficace per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro italiani, anche alla luce delle migliori   esperienze presenti negli altri Paesi ad economia avanzata;

– l’analisi delle evidenze scientifiche sui rapporti tra insediamenti produttivi e salute della popolazione.

 

La sottoscrizione del predetto Protocollo d’intesa non comporterà oneri economici per il Ministero della Salute né per il Servizio Sanitario Nazionale.

 

Fonte: Ministero della Salute

 

 

 

Regione Toscana, dd 26 settembre 2017, n. 13754 : Approvazione schede descrittive dei percorsi di formazione obbligatoria per RSPP e ASPP

Un decreto della Regione Toscana ha approvato le schede descrittive dei percorsi di formazione obbligatoria per Responsabili e Addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP-ASPP in Attuazione dell’Accordo Stato/Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, con Decreto n. 13754 del 26 settembre 2017 sono state approvate le nuove schede descrittive dei percorsi di “Formazione obbligatoria per Responsabili e Addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP/ASPP)”, che sostituiscono le schede approvate con Decreto n. 5584/2006, ed è stato aggiornato il Repertorio Regionale dei Profili Professionali.

Il DD 13754 del 26/09/2017 – Repertorio Regionale dei Profili Professionali: approvazione schede descrittive dei percorsi di formazione obbligatoria per “Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP)”- (D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni; Accordo Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 128 del 7 luglio 2016 e DGR n. del 838 del 31/07/2017) approva le schede descrittive dei seguenti percorsi formativi:

 

– All A: Formazione obbligatoria per responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e Addetto dei servizi di prevenzione e protezione (ASPP) – Modulo A (base);

– All B: Formazione obbligatoria per responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e Addetto dei servizi di prevenzione e protezione (ASPP) – Modulo B (comune);

– All C: Formazione obbligatoria per responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e Addetto dei servizi di prevenzione e protezione (ASPP) – Modulo B-SP1 (specializzazione): Agricoltura – Pesca;

– All D: Formazione obbligatoria per Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) e  Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP) – Modulo B-SP2 (specializzazione): Attività Estrattive-Costruzioni;

– All E:  Formazione obbligatoria per Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP) – Modulo B-SP3 (specializzazione): Sanità residenziale

– All F:  Formazione obbligatoria per Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP) – Modulo B-SP4 (specializzazione): Chimico- Petrolchimico

– All G: Formazione obbligatoria per Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) – Modulo C

 

Di seguito durata e contenuti delle U.F. per la progettazione e realizzazione dei corsi – Moduli B

 

– MODULO B comune: corso di 48 ore comune a tutti i macrosettori, approfondisce la tematica della sicurezza e dei rischi presenti sul luogo di lavoro.

– MODULI B di specializzazione (SP1, SP2, SP3, SP4): corsi di specializzazione, nei quali si approfondisce la tematica della sicurezza con riferimento a particolari settori ATECO 2007, in particolare:

 

SP1: modulo di specializzazione di 12 ore per il settore ATECO 2007 “A – Agricoltura, silvicoltura e pesca”

SP2: modulo di specializzazione di 16 ore per il settore ATECO 2007 “B –Estrazione di minerali da cave e miniere” e “F – Costruzioni”

SP3: modulo di specializzazione di 12 ore per il settore ATECO 2007 “Q, 86.1 e 87 – Sanità e assistenza sociale”

SP4: modulo di specializzazione di 16 ore per il settore ATECO 2007 “C, 19 e 20 – Attività manifatturiere”

 

Prevenzione delle malattie correlate al lavoro: EU-OSHA lancia una nuova sezione del suo sito

Stime recenti hanno evidenziato che le malattie correlate al lavoro causano circa 200.000 decessi l’anno in Europa. Le malattie e gli infortuni legati al lavoro rappresentano un costo per l’Unione europea pari a circa 476 miliardi di EUR, che potrebbero essere risparmiati attraverso le giuste strategie, politiche e pratiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro (SSL). La sensibilizzazione nei confronti di queste malattie, compresi i tumori professionali, è una priorità per l’EU-OSHA.

La ricerca condotta dall’EU-OSHA mira a fornire una base comprovata di conoscenze per l’elaborazione delle politiche e contribuire a condividere buone pratiche in materia di prevenzione e riabilitazione. Nella sua attività di ricerca recente, l’EU-OSHA si è concentrata sui sistemi di allarme e sentinella in materia di sicurezza e salute sul lavoro, sulle malattie sul lavoro causate da agenti biologici, nonché sulla riabilitazione e sul rientro al lavoro dei lavoratori dopo una terapia oncologica.

 

Fonte: EU-OSHA

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