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Author Archives: Cresco S.r.l.

NORMA UNI: Prevenzione e contrasto del bullismo

Il bullismo è un malessere sociale fortemente diffuso che si manifesta soprattutto a scuola tra gli adolescenti ed i giovani. E’ un problema sociale di cui oggi si sente spesso parlare ed è proprio per questo che sono state create dall’UNI delle linee guida per il sistema di gestione per la scuola e per le organizzazioni rivolte ad utenti minorenni.

La norma, in vigore del 1 Agosto 2018 è scaricabile gratuitamente sul sito UNI.

 

La presente prassi di riferimento individua i criteri per prevenire e contrastare il bullismo. Il documento si applica a tutti gli istituti scolastici e formativi, di ogni ordine e grado, statali e non statali, paritari e non paritari.
La prassi di riferimento si applica anche alle attività assimilabili alla scuola (ad esempio, centri di formazione professionale, centri diurni, convitti, centri sportivi-ricreativi, centri giovanili e così via) o altre strutture rivolte a utenti minorenni.

Fonte: UNI

Sanzione per mancata formazione in materia di sicurezza sul lavoro: “no” al rimborso da parte dell’Ente

Nella Delibera n. 282 del 23 ottobre 2018 della Corte dei conti Lombardia, viene chiesto un parere riguardante la possibilità per l’Ente di rimborsare l’ammenda comminata al “datore di lavoro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” a causa della violazione degli obblighi correlati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (mancata formazione). La Sezione rileva che la responsabilità per le violazioni della normativa concernente la sicurezza nei luoghi di lavoro, assistita da sanzioni penali, ha carattere del tutto personale.

 

Fonte e approfondimenti per la consultazione della delibera ENTI LOCALI ON LINE

Interpello n. 7/ 2018: Soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e – learning.

Il Ministero del Lavoro ha risposto all’Interpello 7/2018 relativo ai soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e-learning il quale quesito si fonda in modo particolare sui contenuti di un allegato dell’Accordo Stato-Regioni del 2011 che sarebbe stato sostituito nella revisione dell’Accordo del 2016.

In particolare l’istante rappresenta che «l’art.37 del D.Lgs 81/08 e smi e il successivo accordo stato regioni del 21 dicembre 2011 (repertorio atti n. 221/CSR) indicano chiaramente che la formazione per i lavoratori costituisce un obbligo per il datore di lavoro che può essere esso stesso soggetto organizzatore dei corsi sia in modalità frontale sia in modalità E-learning secondo i criteri e le condizioni stabilite nell’Allegato I. L’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (repertorio atti, 128/CSR), relativo alla durata e ai contenuti minimi dei percorsi formativi per Rspp e Aspp ai sensi dell’art. 32 del DLgs 81/08 e smi, amplia le possibilità di formazione in modalità E-learning al modulo A, all’aggiornamento per Rspp e Aspp e alla formazione specifica per lavoratori delle aziende inserite nel rischio basso, secondo i criteri previsti nell’allegato II dello stesso accordo. Il citato Allegato II nel punto A relativo ai “Requisiti e specifiche di carattere organizzativo” recita: “Il soggetto formatore del corso dovrà essere soggetto previsto dal punto 2 (Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) dell’allegato A…..”. Poiché l’allegato II del 7 luglio 2016 sostituisce l’allegato I del 21 dicembre 2011 la frase citata sembra dover comprendere anche la formazione per i lavoratori contraddicendo il principio per cui quest’ultima può essere erogata direttamente dal datore di lavoro…». L’interpellante, dunque, chiede di conoscere il parere di questa Commissione in ordine all’applicazione delle disposizioni dell’Allegato II dell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio del 2016 “esclusivamente ai soggetti formatori per Rspp e Aspp (ex art. 32 del D.Lgs 81/08), non estendendo tale obbligo anche ai datori di lavoro che organizzano corsi in modalità E – learning per i propri lavoratori secondo le modalità e i criteri previsti dall’accordo…”.

Sulla base di quanto stabilito nel citato Accordo del 7 luglio del 2016, la Commissione ritiene che i soggetti formatori siano solo quelli individuati al punto 2 dell’allegato A (individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano erogare la formazione in modalità e – learning, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Allegato II.

 

Fonte Ministero Lavoro e Politiche sociali

Agenti chimici pericolosi : Guida Inail per i lavoratori

Il presente opuscolo, di carattere divulgativo e generale, è indirizzato ai lavoratori e ai RLs (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) e si propone di illustrare i rischi derivanti dall’utilizzo di agenti chimici pericolosi, anche alla luce delle recenti emanazioni normative nazionali ed europee.

Esso contiene una semplice sintesi dei regolamenti REACH, CLP, UE n. 830/215 e fa riferimento al Titolo IX, Capo I del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. Questo lavoro si prefigge di costituire materiale informativo da utilizzare per l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei RLs sul tema del rischio chimico, delle schede dati di sicurezza e della classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose in base al regolamento CLP.

 

Fonte : INAIL

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