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Author Archives: Cresco S.r.l.

Patente a crediti: In vigore dal 1° Ottobre 2024

Dal 1° ottobre entra in vigore l’obbligo della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, come definito dall’art 89 comma 1 lettera a del Dlgs 81/08.

La misura introdotta dall’art 27 del D.Lgs.81/2008, così come delineato dal DL 19/2024, costituisce un sistema di qualificazione delle imprese che mira a promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso un meccanismo legato alla gestione dei crediti.

A CHI SI APPLICA LA PATENTE A CREDITI ?

  • Imprese (anche quelle non qualificabili come imprese edili) e lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

Sono escluse:

  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA di classe pari o superiore alla III;
  • coloro che effettuano mere forniture (ad es. gli spedizionieri);
  • coloro che effettuano prestazioni individuali (es. ingegneri, architetti, geometri).

COME SI RICHIEDE?

  • Attraverso il portale dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, accessibile con SPID o CIE;
  • La richiesta può essere presentata dal legale rappresentante anche attraverso un delegato o un intermediario;
  • La patente è rilasciata in formato digitale.

Nel tempo intercorrente tra la domanda ed il rilascio della patente è possibile operare.

AUTOCERTIFICAZIONE INIZIALE

Dal 1° Ottobre al 31 Ottobre si potrà inviare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it che permetterà lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Dal 1° Ottobre la patente entra in vigore e si potrà richiedere tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Dal 1° novembre 2024 non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell’autodichiarazione, essendo indispensabile avere effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Consulta qui il nostro vademecum con le istruzioni da seguire.

Per maggiori informazioni contattaci

Corsi in materia sicurezza sul lavoro disponibili anche per persone sorde

Per una formazione sempre più inclusiva Cresco Srl ha reso accessibile i propri corsi anche a persone sorde, grazie alla collaborazione di interpreti della Lingua dei Segni (LIS).

Nei nostri corsi mettiamo a disposizione,  un interprete Lis, specializzato nel Linguaggio internazionale dei segni, per permettere ai lavoratori con problemi di udito di partecipare ai corsi di formazione o aggiornamento. Durante le attività lavorative queste persone riescono ad interagire senza problemi con gli altri grazie alla lettura delle labbra. Questa tecnica, però può risultare inefficace durante una lezione in cui sono presenti diversi allievi, poichè il docente non può rivolgersi continuamente al singolo, ma deve confrontarsi con tutta la classe, causando problemi di attenzione al partecipante con problemi di udito che potrebbe perdere contenuti importanti.

Noi di Cresco Formazione riconosciamo fondamentale importanza alla formazione in materia sicurezza e sappiamo quanto una corretta comprensione degli argomenti trattati possa aiutare a ridurre gli incidenti e proteggere la salute ed il benessere dei lavoratori. Per tale motivo abbiamo messo a disposizione diversi corsi per persone sorde, sia in aula virtuale sia in presenza.…-> SCOPRI IL NOSTRO CATALOGO CORSI  e Contattaci per maggiori info!

Tutti i corsi sono riconosciuti dal D.Lgs 81/08 e prevedono il rilascio di attestati validi in tutta Italia.

Formazione sicurezza sul lavoro: Pubblicata la bozza definitiva del Nuovo Accordo Stato-Regioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 13 maggio 2024 ha emanato la bozza del nuovo accordo in materia formazione salute e sicurezza sul lavoro, che doveva essere pubblicata nel giugno 2022. La bozza definitiva del testo in materia di formazione sicurezza sul lavoro costituirà oggetto di accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione in GU, molto probabilmente dopo l’estate.

Il regime transitorio sarà di un anno, durante il quale potranno essere erogati i corsi conformi alle norme abrogate.

I principali cambiamenti riguardano in particolar modo la formazione dei datori di lavoro, la formazione di preposti e dirigenti, spazi confinati e l’introduzione di corsi teorico-pratici per nuove attrezzature.

Per quanto riguarda la formazione del datore di lavoro, il corso avrà una durata minima di 16 ore e dovrà essere completato entro due anni dalla pubblicazione in Gazzetta. Viene inserito nella formazione anche un modulo aggiuntivo per cantieri da 6h.

Per i preposti i corsi da seguire dopo formazione generale e specifica sono da 12h (non più 8) e l’aggiornamento sarà biennale (6h). Vi è, inoltre, una indicazione relativa all’obbligo di aggiornamento: “L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.”

Per i dirigenti i corsi saranno da 12 h (non più 16), con l’inserimento del modulo aggiuntivo per cantieri:6h e aggiornamento quinquennale di minimo 6h.

Sono state inserite nuove attrezzature, precedentemente non normate, come carroponte, macchine raccogli frutta e caricatori per la movimentazione di materiali, per le quali vi è un anno di tempo per frequentare i corsi conformi al nuovo accordo. L’aggiornamento sarà di durata quinquennale.

Di seguito la durata dei corsi di formazione nel nuovo accordo:

  • Corsi formazione spazi confinati 12 ore di cui 4h di teoria e 8h di parte pratica, con aggiornamento di 4h pratiche ogni 5 anni;
  • Corsi carroponte: 4 ore teorica, 6 ore di pratica (carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina), 6 ore di pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando), 7 ore di pratica per entrambe le tipologie di carroponti;
  • Corsi caricatori per la movimentazione di materiali CMM. 8 ore in totale di cui 4 per la parte teorica e 4 per la parte pratica.

Infine c’è una nuova grande attenzione alla parte di progettazione e soprattutto alle verifiche di apprendimento:

  • Numero massimo partecipanti per ogni corso nel limite dei 30 discenti;
  • Attenersi alle attività formative con un rapporto 1:6 tra docenti e discenti;
  • Frequenza minima del 90% per l’accesso alla verifica finale;
  • Archiviazione obbligatoria del “Verbale delle verifiche finali” e del “Fascicolo del corso”.

Sono state elaborate infine, anche le nuove regole per la gestione della didattica in videoconferenza sincrona, in e-learning ed in modalità mista.

In questo periodo sarà conveniente per le aziende organizzare dei corsi conformi al nuovo accordo così da sfruttare il regime transitorio e passare poi all’aggiornamento.

Scarica qui la bozza

Falsi attestati di formazione sicurezza sul lavoro: Un nuovo caso a Ravenna

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna nell’ambito di specifici controlli, ha rilevato falsi attestati e omessa formazione in materia salute e sicurezza sul lavoro, in un cantiere edile dove lavoravano diversi operai. Dai controlli avvenuti anche presso l’ente di formazione, è stato accertato che gli attestati risultavano essere tutti non validi, con la mancanza anche degli appositi registri su cui dovevano essere annotate le ore di formazione, riscontrando diversi inadempimenti in materia di Salute e Sicurezza con la conseguente denuncia del datore di lavoro all’Autorità Giudiziaria. Leggi qui l’articolo completo.

La problematica dei falsi attestati di sicurezza è un fenomeno che desta forti preoccupazioni nel contesto della formazione professionale obbligatoria. Alcune aziende non offrono alcuna formazione ai propri lavoratori, considerando la formazione come un costo e un grosso ostacolo allo svolgimento delle attività lavorative.

Il Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro prevede che ogni lavoratore partecipi a specifici corsi di formazione in base al livello di rischio della propria mansione. Le ore di formazione fanno parte dell’orario di lavoro.  Nel mondo del lavoro, la formazione dei dipendenti è fondamentale per garantire la sicurezza e sviluppare competenze adeguate.  Non essere in grado di reagire ad una situazione di emergenza, non essere formati sui rischi e pericoli inerenti le attività svolte e non adottare le giuste misure di prevenzione, può causare danni irreparabili ai lavoratori.

Le violazioni dell’Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sempre più spesso finiscono in Procura a causa di falsi certificati, operai in cantiere senza un’adeguata formazione.

Promuovere e rafforzare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro è un impegno e un compito che va portato quotidianamente avanti, per garantire ambienti di lavoro sicuri e conformi alle normative vigenti.

 

COME RICONOSCERE UN FALSO ATTESTATO?

Per potersi definire valido alle disposizioni di legge, un attestato deve riportare i seguenti elementi:

  • la denominazione del soggetto formatore;
  • nome, cognome del partecipante al corso;
  • data e luogo di nascita (o codice fiscale) del partecipante al corso;
  • normativa di riferimento;
  • specifica della tipologia di corso seguito e indicazione della durata;
  • periodo di svolgimento del corso;
  • firma del responsabile del progetto formativo;
  • numero (con seriale progressivo) dell’ attestato.

 

In generale, la presenza degli elementi sopra citati permette di effettuare una prima verifica, ai fini d’identificare un attestato di sicurezza falso.

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