Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 13 maggio 2024 ha emanato la bozza del nuovo accordo in materia formazione salute e sicurezza sul lavoro, che doveva essere pubblicata nel giugno 2022. La bozza definitiva del testo in materia di formazione sicurezza sul lavoro costituirà oggetto di accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione in GU, molto probabilmente dopo l’estate.
Il regime transitorio sarà di un anno, durante il quale potranno essere erogati i corsi conformi alle norme abrogate.
I principali cambiamenti riguardano in particolar modo la formazione dei datori di lavoro, la formazione di preposti e dirigenti, spazi confinati e l’introduzione di corsi teorico-pratici per nuove attrezzature.
Per quanto riguarda la formazione del datore di lavoro, il corso avrà una durata minima di 16 ore e dovrà essere completato entro due anni dalla pubblicazione in Gazzetta. Viene inserito nella formazione anche un modulo aggiuntivo per cantieri da 6h.
Per i preposti i corsi da seguire dopo formazione generale e specifica sono da 12h (non più 8) e l’aggiornamento sarà biennale (6h). Vi è, inoltre, una indicazione relativa all’obbligo di aggiornamento: “L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.”
Per i dirigenti i corsi saranno da 12 h (non più 16), con l’inserimento del modulo aggiuntivo per cantieri:6h e aggiornamento quinquennale di minimo 6h.
Sono state inserite nuove attrezzature, precedentemente non normate, come carroponte, macchine raccogli frutta e caricatori per la movimentazione di materiali, per le quali vi è un anno di tempo per frequentare i corsi conformi al nuovo accordo. L’aggiornamento sarà di durata quinquennale.
Di seguito la durata dei corsi di formazione nel nuovo accordo:
- Corsi formazione spazi confinati 12 ore di cui 4h di teoria e 8h di parte pratica, con aggiornamento di 4h pratiche ogni 5 anni;
- Corsi carroponte: 4 ore teorica, 6 ore di pratica (carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina), 6 ore di pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando), 7 ore di pratica per entrambe le tipologie di carroponti;
- Corsi caricatori per la movimentazione di materiali CMM. 8 ore in totale di cui 4 per la parte teorica e 4 per la parte pratica.
Infine c’è una nuova grande attenzione alla parte di progettazione e soprattutto alle verifiche di apprendimento:
- Numero massimo partecipanti per ogni corso nel limite dei 30 discenti;
- Attenersi alle attività formative con un rapporto 1:6 tra docenti e discenti;
- Frequenza minima del 90% per l’accesso alla verifica finale;
- Archiviazione obbligatoria del “Verbale delle verifiche finali” e del “Fascicolo del corso”.
Sono state elaborate infine, anche le nuove regole per la gestione della didattica in videoconferenza sincrona, in e-learning ed in modalità mista.
In questo periodo sarà conveniente per le aziende organizzare dei corsi conformi al nuovo accordo così da sfruttare il regime transitorio e passare poi all’aggiornamento.
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