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Author Archives: Cresco S.r.l.

Nuovo Fondo per il piccolo credito Sezione ordinaria – POR FESR LAZIO 2021- 2027

BANDO: Nuovo Fondo per il piccolo credito Sezione ordinaria  – POR FESR LAZIO 2021- 2027

Intesità agevolativa: 666,69

Finanziamento a tasso zero di € 10.000

Soggetto Gestore: RTI ARTIGIANCASSA SPA E MEDIO CREDITO CENTRALE SPA

 

L’obiettivo del progetto è quello di potenziare e migliorare l’offerta aziendale dei servizi al fine di restare sul mercato attraverso acquisto di attrezzature, arredamento, dispositivi e applicativi digitali.

Il testo unico aggiornato nella versione novembre 2023: le novità

E’ stata pubblicata la nuova edizione, aggiornata a novembre 2023, del testo coordinato del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, con le ultime novità normative:

  • Corretto un refuso ai commi 3 e 4 dell’art. 260 come modificato dall’art. 120 del D.lgs. 106/2009 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
  • Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;
  • Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;
  • Inserito il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 recante “Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca”, pubblicato sulla G.U. n. 201 del 27/08/1999;
  • Inserito il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 recante “Recepimento delle procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese” di cui all’art. 30, comma 5-bis;
  • Inserita la Circolare INAL n. 43 del 12/10/2017 avente ad oggetto: “Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”. Modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento;
  • Inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 06/07/2023, prot. n. 4817 ad oggetto: “Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2020, n. 94, relativo all’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore di cui all’articolo 73-bis, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ambito applicazione Formazione ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Riscontro”;
  • Inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 21/07/2023, prot. n. 5291 ad oggetto: “Richieste di integrazione salariale per eventi meteo – temperature elevate”;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 92 del 01 agosto 2023 con il Decreto Direttoriale n. 123 del 24 ottobre 2023 – Quarantatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (link esterno);
  • Inserita la modifica (proroga per la qualifica dei tecnici manutentori antincendio) all’art. 6 del Decreto Ministeriale 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” operata dal Decreto del Ministero dell’Interno 31 agosto 2023 (G.U. Serie Generale n. 212 del 11/09/2023)
  • Rivalutate, nella misura dell’15,9% e calcolato sugli importi delle sanzioni già aumentati del 10% per effetto della Legge n. 145/2018 (art. 1, comma 445, lettera d), n. 2), le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 111 del 20 settembre 2023 (avviso nella G.U. n. 242 del 16/10/2023), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.); La rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023 (Nota INL del 30 ottobre 2023, prot. n. 724). L’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (Circolare INL del 22 giugno 2018, prot. n. 314).

 

Clicca qui per leggere il testo integrale del documento.

 

Sicurezza sul lavoro: Cos’è la delega di funzioni?

La normativa riguardo la delega di funzioni è contenuta all’interno del Testo Unico sulla sicurezza e indica le modalità per effettuarla, ma anche quegli obblighi che il datore di lavoro non può delegare. Il D.Lgs. 81/08, ha previsto la possibilità di delega di funzioni, per conferire le competenze organizzative e gestionali a un terzo soggetto che sia in azienda o esterno.

La delega viene definita come: “l’atto organizzativo interno all’impresa,  con il quale un soggetto a ciò abilitato, il delegante – in presenza di determinati requisiti  oggettivi e soggettivi, positivi e negativi trasferisce ad un altro soggetto, il delegato, doveri originariamente gravanti su di lui, il cui omesso o negligente impedimento può dare luogo a responsabilità penale”.

La delega è possibile e legittima in base alle dimensioni aziendali, all’effettivo trasferimento dei poteri, alle effettive capacità del soggetto delegato.

Il Datore di lavoro può incaricare, con delega, dirigenti, preposti, responsabili del servizio, tecnici, consulenti ad attuare gli obblighi previsti dalla normativa della sicurezza sul lavoro.

La validità della delega

La delega deve essere specifica, redatta in forma scritta ed accettata. Il soggetto delegato non può trasmettere la delega ad altri soggetti.

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

  1. che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  2. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  3. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  4. che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  5. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Vi sono, tuttavia, delle attività che non possono essere delegate dal Datore di Lavoro, come specificato all’articolo 17. Esse sono:

  • Valutazione dei rischi (con conseguente elaborazione del DVR);
  • Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Sub Delega

Il Dgs. 81/2008 prevede e disciplina la “subdelega”, la quale consente che il soggetto delegato, previa intesa col datore di lavoro possa a sua volta subdelegare i propri compiti parzialmente o integralmente, rispettando però le condizioni di validità ed efficacia della delega, compreso l’obbligo di vigilanza. Quest’ultimo tuttavia non potrà effettuare alcuna ulteriore subdelega.

Per maggiori informazioni scrivi a segreteria@crescosrl.net o contattaci al numero 0776 18151

 

 

Formazione Sicurezza: Bozza Nuovo Accordo Stato-Regioni

E’ stata pubblicata la bozza del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione, in attesa di approvazione.

La bozza introduce alcune novità e modifiche rispetto all’Accordo vigente, che saranno oggetto di discussione e confronto nei prossimi giorni. Di seguito, le principali novità e criticità che EFEI Organismo intende sottoporre:

NOVITA’

  • Associazioni datoriali e sindacali autorizzate a fare formazione: solo quelle che compongono Organismi Paritetici (OP) inseriti nel repertorio di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/08.

  • Corso lavoratori: scompare la classificazione basso/medio/alto. La formazione specifica ha una durata minima di 6 ore per tutti e deve essere commisurata ai rischi effettivi e mansione.

  • Corso preposti: durata minima di 12 ore e non più di 8.

  • Corso dirigenti: durata minima di 12 ore e non più di 16, con un modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore.

  • Corso datori di lavoro: durata minima di 16 ore, con un modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore, anche se non svolgono direttamente i compiti di RSPP.

  • Corso RSPP per datori di lavoro: scompare la classificazione basso/medio/alto. La formazione si articola su vari moduli di cui uno comune e 4 integrativi in base alle Macrotipologie Ateco, analogamente a quanto già in vigore per RSPP/ASPP.

  • Ambienti confinati: vengono regolamentati corso (durata minima di 12 ore) e requisiti docenti.

  • Attrezzature di lavoro: vengono inserite nuove attrezzature relativi corsi (Carri raccoglifrutta 8 ore, Caricatori per la movimentazione materiali, Carriponte durata variabile in base alla conformazione).

CRITICITA’

  • La limitazione delle associazioni datoriali e sindacali autorizzate a fare formazione: potrebbe limitare la scelta dei soggetti formatori con il rischio di aumento dei costi per le imprese.

  • La riduzione della durata del corso per i preposti: potrebbe non essere sufficiente per garantire una formazione adeguata.

  • La durata del corso per i datori di lavoro non RSPP: potrebbe essere eccessiva per le piccole imprese.

EFEI Organismo ritiene che le novità introdotte dalla bozza siano positive, in particolare la regolamentazione del corso per i preposti e la nuova struttura del corso RSPP per datori di lavoro. Inoltre, si ritiene che la limitazione delle associazioni datoriali e sindacali autorizzate a fare formazione avrà senz’altro un impatto importante sulla scelta dei soggetti formatori e sui costi per le imprese.

Cliccando qui  è possibile visionare in anteprima la bozza in revisione del Nuovo Accordo Stato Regioni.

 

Fonte EFEI – ente paritetico bilaterale nazionale per la formazione

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