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Formazione sulla Parità di Genere: perché è fondamentale per le aziende certificate UNI/PdR 125:2022

Sempre più aziende stanno intraprendendo il percorso per ottenere o mantenere la Certificazione della Parità di Genere UNI/PdR 125:2022, uno strumento che valorizza le organizzazioni impegnate nella promozione dell’uguaglianza, dell’inclusione e delle pari opportunità nei luoghi di lavoro.

Tra i requisiti previsti dalla Prassi di Riferimento riveste un ruolo centrale la formazione del personale, che deve coinvolgere tutti i livelli aziendali, dal management ai lavoratori, con percorsi dedicati ai temi della parità di genere, del contrasto ai pregiudizi e della prevenzione delle molestie.

Investire nella formazione non significa soltanto soddisfare un requisito della certificazione, ma contribuire concretamente alla diffusione di una cultura aziendale fondata sul rispetto delle persone, sulla valorizzazione delle competenze e sulla prevenzione di comportamenti discriminatori.

La formazione prevista dalla UNI/PdR 125:2022

La UNI/PdR 125:2022 richiede alle organizzazioni di definire un piano strategico che includa attività formative finalizzate a:

  • promuovere la cultura della parità di genere;
  • contrastare stereotipi e pregiudizi;
  • diffondere comportamenti inclusivi;
  • prevenire molestie e discriminazioni;
  • sensibilizzare tutto il personale sui principi della diversità, equità e inclusione.

La formazione deve essere rivolta a tutte le persone presenti in azienda, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

I corsi disponibili

Per supportare le organizzazioni nel percorso verso la certificazione, Cresco Formazione & Consulenza propone due corsi in modalità e-learning, fruibili online.

-> Corso Parità di Genere – Generale e Specifica

Il corso fornisce una panoramica completa sui principi della parità di genere e sugli strumenti necessari per promuovere ambienti di lavoro inclusivi.

Durante il percorso vengono approfonditi:

  • il contesto normativo nazionale ed europeo;
  • gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e del PNRR;
  • il gender gap in Italia e nel mondo;
  • la UNI/PdR 125:2022;
  • stereotipi e pregiudizi di genere;
  • comportamenti e linguaggio inclusivo;
  • valorizzazione delle diversità nei contesti lavorativi.

Caratteristiche del corso

  • Modalità: E-learning
  • Durata: 1,5 ore
  • Test finale di verifica
  • Attestato di frequenza

-> Corso Parità di Genere – Tolleranza Zero Molestie

Il secondo percorso è dedicato alla prevenzione delle molestie e della violenza nei luoghi di lavoro, in linea con la Convenzione ILO n. 190, la normativa nazionale e i principi della UNI/PdR 125:2022.

Il corso affronta:

  • definizione di molestia e discriminazione;
  • diritti e tutele previste dalla normativa;
  • responsabilità di lavoratori, testimoni e organizzazione;
  • prevenzione e gestione dei comportamenti inappropriati;
  • esempi pratici e casi concreti.

L’obiettivo è promuovere una cultura della tolleranza zero verso qualsiasi forma di molestia o violenza, contribuendo alla realizzazione di ambienti di lavoro sicuri, rispettosi e inclusivi.

Caratteristiche del corso

  • Modalità: E-learning
  • Durata: 1 ora
  • Test finale di verifica
  • Attestato di frequenza

Perché scegliere una formazione specifica sulla parità di genere

Una formazione efficace consente alle aziende di:

  • supportare il percorso di certificazione UNI/PdR 125:2022;
  • diffondere una cultura aziendale inclusiva;
  • aumentare la consapevolezza sui temi della parità di genere;
  • prevenire discriminazioni e molestie;
  • migliorare il clima organizzativo e il benessere delle persone;
  • valorizzare il capitale umano.

La formazione rappresenta infatti uno degli strumenti più efficaci per trasformare gli obiettivi della parità di genere in comportamenti concreti e quotidiani.

Richiedi maggiori informazioni

Se la tua organizzazione sta avviando o mantenendo il percorso di Certificazione della Parità di Genere UNI/PdR 125:2022, i nostri corsi e-learning rappresentano un valido supporto per soddisfare i requisiti formativi previsti dalla Prassi.

Contattaci per ricevere il programma completo dei corsi e individuare la soluzione più adatta alle esigenze della tua azienda.

Obbligo del “FIT TEST” per i lavoratori che utilizzano DPI – Vie Respiratorie

Negli ambienti di lavoro in cui sono presenti polveri, fumi, aerosol o sostanze contaminanti aerodisperse, indossare una maschera filtrante non basta: è fondamentale che il dispositivo aderisca perfettamente al volto del lavoratore.

Per questo motivo, con le modifiche introdotte dalla Legge 215/2021 al D.Lgs. 81/08, il controllo della corretta tenuta degli APVR (Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie) è diventato un aspetto centrale nella gestione della sicurezza aziendale.

Cos’è il Fit Test e perché è importante

Il Fit Test è la procedura che verifica l’effettiva aderenza della maschera o del facciale filtrante al viso dell’utilizzatore.
Anche un DPI certificato e di alta qualità, infatti, può risultare inefficace se non aderisce correttamente.

Una minima perdita lungo il bordo della maschera può ridurre drasticamente il livello di protezione ed esporre il lavoratore a sostanze nocive, con conseguenze sia per la salute sia per la responsabilità dell’azienda.

Effettuare il Fit Test significa quindi garantire che il dispositivo scelto sia realmente idoneo alla persona che lo utilizza.

Cosa prevede la normativa

La norma UNI 11719:2025 definisce criteri, modalità operative e periodicità delle verifiche.

Le aziende che impiegano APVR a tenuta facciale devono:

  • effettuare il Fit Test sui lavoratori esposti;
  • ripetere la verifica periodicamente, con raccomandazione non superiore a 12 mesi;
  • eseguire un nuovo test in caso di cambio del modello di maschera;
  • ripetere la verifica in presenza di variazioni fisiche del lavoratore che possano influire sulla tenuta del DPI;
  • formare il personale sul corretto utilizzo degli APVR e sul Seal Check quotidiano;
  • conservare la documentazione delle verifiche effettuate.

I rischi di una gestione non conforme

La mancata esecuzione del Fit Test può comportare criticità importanti per l’azienda.

Durante controlli e ispezioni potrebbero emergere contestazioni relative alla gestione dei DPI, con possibili sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08.
Inoltre, in caso di infortunio o malattia professionale correlata all’esposizione a contaminanti, l’assenza delle verifiche potrebbe rappresentare un elemento di responsabilità per il datore di lavoro.

Un investimento concreto nella sicurezza

Il Fit Test non è solo un adempimento normativo, ma uno strumento concreto di prevenzione.
Garantire che ogni lavoratore utilizzi un dispositivo realmente efficace significa aumentare il livello di sicurezza operativa e ridurre i rischi legati all’esposizione professionale.

Supportiamo le aziende nell’organizzazione e nell’esecuzione del Fit Test, nella formazione del personale e nella gestione completa degli adempimenti collegati agli APVR.

Vuoi organizzare il Fit Test nella tua azienda?

Contattaci per ricevere maggiori informazioni e pianificare il Fit Test nella tua azienda, garantendo conformità normativa, sicurezza operativa e tutela dei lavoratori.

Legge PMI 34/2026: Cosa cambia per la sicurezza sul lavoro dal 7 aprile 2026

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 11 marzo 2026, n. 34 (GU n. 68 del 23 marzo 2026), è entrato ufficialmente in vigore dal 7 aprile 2026 il nuovo intervento normativo dedicato alle piccole e medie imprese.

Il provvedimento introduce importanti aggiornamenti che impattano in modo diretto sulla gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di rendere più snelli gli adempimenti per le PMI e, al tempo stesso, rafforzare le tutele dei lavoratori.

Le principali aree di intervento riguardano:
• la semplificazione dei modelli organizzativi;
• la formazione e l’addestramento;
• la regolamentazione del lavoro agile;
• le verifiche periodiche delle attrezzature.

 Modelli organizzativi: verso soluzioni semplificate per le PMI

Una delle novità riguarda i modelli di organizzazione e gestione previsti dall’articolo 30 del D.lgs. 81/08. La norma chiarisce che gli obblighi devono essere modulati in funzione delle dimensioni e dell’organizzazione aziendale, evitando che microimprese e PMI si trovino ad applicare schemi pensati per realtà più strutturate.

È previsto che l’INAIL, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della norma, elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza, corredati da indicazioni operative per facilitarne l’adozione.

L’obiettivo non è ridurre gli obblighi, ma renderli più concreti e applicabili, soprattutto per le realtà più piccole, promuovendo un sistema di prevenzione più efficace.

Formazione e addestramento: più pratica e tracciabilità

Sul tema della formazione, viene rafforzato il collegamento tra formazione e attività lavorativa reale, dando più spazio all’addestramento pratico. Questo permette ai lavoratori di acquisire competenze davvero utili per prevenire i rischi.

Un elemento centrale è la continuità della formazione: le attività formative e di addestramento possono essere svolte anche nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, come nel caso della cassa integrazione. Questo consente di evitare interruzioni nella preparazione dei lavoratori e di mantenere costante il livello di competenze.

Allo stesso tempo, l’addestramento assume un carattere più concreto e strutturato, rafforzando il legame tra formazione e attività operativa.

Nel complesso, la formazione diventa meno teorica, più pratica e maggiormente gestibile per le imprese.

In particolare, dovrà:

  • essere svolta da personale qualificato;
  • avvenire sul luogo di lavoro;
  • prevedere prove pratiche su attrezzature, DPI e procedure operative;
  • includere simulazioni, reali o virtuali;
  • essere registrata in un apposito sistema, anche digitale.

Si rafforza quindi l’approccio operativo e documentato alla formazione in materia di sicurezza.

Smart working: obblighi più chiari

Un altro intervento rilevante riguarda lo smart working.

La normativa introduce un obbligo specifico per il datore di lavoro nei casi in cui l’attività venga svolta al di fuori dei locali aziendali: dovrà fornire almeno una volta l’anno un’informativa scritta sui rischi generali e specifici legati a questa modalità lavorativa, condivisa anche con il RLS. Se l’informativa non viene fornita, sono previste sanzioni.

Attrezzature di lavoro: nuove scadenze di verifica

La legge interviene anche sull’allegato VII del D.Lgs. 81/2008, introducendo un aggiornamento sulle verifiche periodiche.

Viene infatti prevista una verifica con cadenza triennale per:

  • piattaforme di lavoro mobili elevabili;
  • attrezzature utilizzate in ambito agricolo, in particolare nelle operazioni in frutteto.

Per le imprese interessate, questo comporta l’aggiornamento degli scadenziari e dei sistemi di controllo delle attrezzature.

La Legge PMI 2026 non introduce stravolgimenti nel sistema esistente, ma ne migliora l’applicabilità nella pratica.

Le imprese possono contare su regole più comprensibili e strumenti più accessibili, mentre il livello di tutela per i lavoratori resta elevato. Il vero elemento distintivo è proprio questo bilanciamento: ridurre gli adempimenti superflui senza indebolire la sicurezza.

 

Fonte:  Gazzetta Ufficiale  

Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: Cosa cambia dal 24 Maggio 2026?

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Accordo Stato-Regioni, entrato in vigore il 24 maggio 2025, è stato concesso alle aziende,  un periodo transitorio di 12 mesi per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dal 24 maggio 2026 tutte le aziende dovranno essere pienamente conformi alle nuove disposizioni.

L’Accordo aggiorna in modo significativo la disciplina relativa alle figure aziendali della sicurezza, alla formazione per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro; alle modalità di erogazione dei corsi. L’obiettivo è chiaro: rendere la formazione più concreta, verificabile ed efficace, attraverso casi pratici, aggiornamenti più frequenti e una maggiore attenzione alla reale applicazione delle procedure di sicurezza.

Di seguito i principali cambiamenti dal 24 maggio 2026:

 Preposto

  • Durata del corso base da 8 a 12 ore;
  • L’aggiornamento ogni 2 anni, minimo 6 ore.
  • La formazione può essere svolta solo in presenza o in videoconferenza sincrona (vietato e-learning).

Per le scadenze:

  • Preposti formati tra maggio 2023 e maggio 2025 → aggiornamento entro 24 maggio 2027
  • Preposti formati prima del 23 maggio 2023 → aggiornamento entro 24 maggio 2026

Dirigente 

  • La durata del corso passa da 16 a 12 ore;
  • Aggiornamento ogni 5 anni di 6 ore;
  • Possibilità di e-learning per tutti i moduli;
  • Per i dirigenti che operano nei cantieri, è previsto modulo aggiuntivo cantieri della durata di 6 ore.

Datore di Lavoro

  • Corso base: durata 16 ore
  • Per il settore edile, i datori di lavoro delle imprese affidatarie, dovranno frequentare il modulo aggiuntivo “cantieri” della durata di 6 ore
  • Corso aggiornamento: durata 6 ore
  • Periodicità: ogni 5 anni

Proprio per il fatto che l’obbligo di formazione è stato introdotto con il nuovo accordo, i datori di lavoro che non hanno mai effettuato corsi, avranno tempo 24 mesi per svolgere la formazione, ovvero entro il 24/05/2027.

Datore di Lavoro/RSPP

In questo caso le novità riguardano le durate dei corsi, nello specifico:

  • Corso base: 16 ore come datore di lavoro + 8 ore di modulo comune. Per alcuni settori il corso dovrà essere completato con un modulo integrativo, come di seguito:
    • Modulo integrativo 1: A – Agricoltura, silvicoltura, zootecnia: 16 ore
    • Modulo integrativo 2: A – Pesca: 12 ore
    • Modulo integrativo 3: F – Costruzioni: 16 ore
    • Modulo integrativo 4: C – Chimico, petrolchimico: 16 ore
  • Corso aggiornamento: durata 8 ore
  • Periodicità: ogni 5 anni (dalla data di conclusione del modulo comune)

Tutti i corsi effettuati in vigenza del vecchio accordo sono riconosciuti.

Lavoratore

Non sono state introdotte variazioni né nelle durate né nelle periodicità degli aggiornamenti. La novità più rilevante riguarda invece l’eliminazione della formulazione presente nel precedente accordo che consentiva di completare la formazione dei lavoratori entro 60 giorni dall’assunzione. Tale previsione aveva dato luogo a diverse interpretazioni non corrette; in ogni caso, questa possibilità è stata rimossa e, pertanto, secondo il legislatore, la formazione deve essere svolta prima dell’effettivo inserimento del lavoratore nell’attività lavorativa.

Tutti i corsi svolti con il vecchio accordo restano validi. I lavoratori dovranno effettuare gli aggiornamenti mantenendo la periodicità già prevista, pari a cinque anni.

Addetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

A partire dal 24 maggio 2026 i corsi relativi agli spazi confinati devono essere progettati ed erogati secondo le disposizioni del nuovo accordo:

  • Solo formazione in presenza (data l’elevata pericolosità delle attività e la necessità di acquisire nuove competenze)
  • Corso base: 12 ore (4 teoria + 8 pratica)
  • Aggiornamento: 4 ore ogni 5 anni

Chi non è ancora formato deve completare il corso entro 12 mesi dall’entrata in vigore, quindi entro il 24 maggio 2026.

I corsi già svolti restano validi se conformi ai nuovi contenuti, altrimenti la formazione deve essere ripetuta entro il 24 maggio 2026.

Attrezzature da Lavoro

Da maggio 2026 anche la formazione relativa alle attrezzature di lavoro deve essere conforme al Nuovo Accordo 2025. Formazione in presenza, Durate e aggiornamenti restano invariati, ma vengono introdotte nuove attrezzatture non comprese nei precedenti accordi:

Carro Raccoglifrutta

  • Corso base: 8 ore
  • Corso aggiornamento: 4 ore
  • Periodicità: 5 anni

Caricatori per movimentazione materiali (CMM)

  • Corso base: 8 ore
  • Corso aggiornamento: 4 ore
  • Periodicità: 5 anni

Carroponte

  • Corso base: 10 ore per attrezzature con comando in cabina
  • Corso base: 10 ore per attrezzature con comando pensile/radiocomando
  • Corso base: 11 ore per attrezzature con comando in cabina e/o comando pensile/radiocomando
  • Corso aggiornamento: 4 ore
  • Periodicità: 5 anni

Per chi ha svolto i corsi per queste attrezzature prima di maggio 2025 , i corsi rimangono validi solo se conformi ai contenuti previsti dal nuovo accordo, altrimenti la formazione deve essere ripetuta entro il 24 maggio 2026.

Chi può organizzare i corsi di formazione dal 24 maggio 2026?

  • Soggetti formatori istituzionali;
  • Soggetti formatori accreditati presso le Regini o Province autonome;
  • Altri soggetti formatori, quali i fondi interprofessionali, Organismi Paritetici e associazioni sindacali;
  • Datore di lavoro per la formazione interna dei propri lavoratori, preposti, dirigenti, nel rispetto dei requisiti previsti.

Per ciascun corso, il numero massimo di partecipanti è di 30 discenti, eccetto i corsi in modalità e-learning; Nei corsi in videoconferenza sincrona ogni discente deve essere collegato tramite pc o tablet. Non è più consentito l’utilizzo degli smartphone.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni segna un’evoluzione significativa nel campo della formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Le imprese saranno chiamate a uno sforzo organizzativo più rilevante, in particolare per ruoli come preposti e datori di lavoro, ma con un vantaggio tangibile: rafforzare la sicurezza effettiva negli ambienti lavorativi e contenere il rischio di infortuni.

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