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Legge PMI 34/2026: Cosa cambia per la sicurezza sul lavoro dal 7 aprile 2026

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 11 marzo 2026, n. 34 (GU n. 68 del 23 marzo 2026), è entrato ufficialmente in vigore dal 7 aprile 2026 il nuovo intervento normativo dedicato alle piccole e medie imprese.

Il provvedimento introduce importanti aggiornamenti che impattano in modo diretto sulla gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di rendere più snelli gli adempimenti per le PMI e, al tempo stesso, rafforzare le tutele dei lavoratori.

Le principali aree di intervento riguardano:
• la semplificazione dei modelli organizzativi;
• la formazione e l’addestramento;
• la regolamentazione del lavoro agile;
• le verifiche periodiche delle attrezzature.

 Modelli organizzativi: verso soluzioni semplificate per le PMI

Una delle novità riguarda i modelli di organizzazione e gestione previsti dall’articolo 30 del D.lgs. 81/08. La norma chiarisce che gli obblighi devono essere modulati in funzione delle dimensioni e dell’organizzazione aziendale, evitando che microimprese e PMI si trovino ad applicare schemi pensati per realtà più strutturate.

È previsto che l’INAIL, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della norma, elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza, corredati da indicazioni operative per facilitarne l’adozione.

L’obiettivo non è ridurre gli obblighi, ma renderli più concreti e applicabili, soprattutto per le realtà più piccole, promuovendo un sistema di prevenzione più efficace.

Formazione e addestramento: più pratica e tracciabilità

Sul tema della formazione, viene rafforzato il collegamento tra formazione e attività lavorativa reale, dando più spazio all’addestramento pratico. Questo permette ai lavoratori di acquisire competenze davvero utili per prevenire i rischi.

Un elemento centrale è la continuità della formazione: le attività formative e di addestramento possono essere svolte anche nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, come nel caso della cassa integrazione. Questo consente di evitare interruzioni nella preparazione dei lavoratori e di mantenere costante il livello di competenze.

Allo stesso tempo, l’addestramento assume un carattere più concreto e strutturato, rafforzando il legame tra formazione e attività operativa.

Nel complesso, la formazione diventa meno teorica, più pratica e maggiormente gestibile per le imprese.

In particolare, dovrà:

  • essere svolta da personale qualificato;
  • avvenire sul luogo di lavoro;
  • prevedere prove pratiche su attrezzature, DPI e procedure operative;
  • includere simulazioni, reali o virtuali;
  • essere registrata in un apposito sistema, anche digitale.

Si rafforza quindi l’approccio operativo e documentato alla formazione in materia di sicurezza.

Smart working: obblighi più chiari

Un altro intervento rilevante riguarda lo smart working.

La normativa introduce un obbligo specifico per il datore di lavoro nei casi in cui l’attività venga svolta al di fuori dei locali aziendali: dovrà fornire almeno una volta l’anno un’informativa scritta sui rischi generali e specifici legati a questa modalità lavorativa, condivisa anche con il RLS. Se l’informativa non viene fornita, sono previste sanzioni.

Attrezzature di lavoro: nuove scadenze di verifica

La legge interviene anche sull’allegato VII del D.Lgs. 81/2008, introducendo un aggiornamento sulle verifiche periodiche.

Viene infatti prevista una verifica con cadenza triennale per:

  • piattaforme di lavoro mobili elevabili;
  • attrezzature utilizzate in ambito agricolo, in particolare nelle operazioni in frutteto.

Per le imprese interessate, questo comporta l’aggiornamento degli scadenziari e dei sistemi di controllo delle attrezzature.

La Legge PMI 2026 non introduce stravolgimenti nel sistema esistente, ma ne migliora l’applicabilità nella pratica.

Le imprese possono contare su regole più comprensibili e strumenti più accessibili, mentre il livello di tutela per i lavoratori resta elevato. Il vero elemento distintivo è proprio questo bilanciamento: ridurre gli adempimenti superflui senza indebolire la sicurezza.

 

Fonte:  Gazzetta Ufficiale  

Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: Cosa cambia dal 24 Maggio 2026?

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Accordo Stato-Regioni, entrato in vigore il 24 maggio 2025, è stato concesso alle aziende,  un periodo transitorio di 12 mesi per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dal 24 maggio 2026 tutte le aziende dovranno essere pienamente conformi alle nuove disposizioni.

L’Accordo aggiorna in modo significativo la disciplina relativa alle figure aziendali della sicurezza, alla formazione per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro; alle modalità di erogazione dei corsi. L’obiettivo è chiaro: rendere la formazione più concreta, verificabile ed efficace, attraverso casi pratici, aggiornamenti più frequenti e una maggiore attenzione alla reale applicazione delle procedure di sicurezza.

Di seguito i principali cambiamenti dal 24 maggio 2026:

 Preposto

  • Durata del corso base da 8 a 12 ore;
  • L’aggiornamento ogni 2 anni, minimo 6 ore.
  • La formazione può essere svolta solo in presenza o in videoconferenza sincrona (vietato e-learning).

Per le scadenze:

  • Preposti formati tra maggio 2023 e maggio 2025 → aggiornamento entro 24 maggio 2027
  • Preposti formati prima del 23 maggio 2023 → aggiornamento entro 24 maggio 2026

Dirigente 

  • La durata del corso passa da 16 a 12 ore;
  • Aggiornamento ogni 5 anni di 6 ore;
  • Possibilità di e-learning per tutti i moduli;
  • Per i dirigenti che operano nei cantieri, è previsto modulo aggiuntivo cantieri della durata di 6 ore.

Datore di Lavoro

  • Corso base: durata 16 ore
  • Per il settore edile, i datori di lavoro delle imprese affidatarie, dovranno frequentare il modulo aggiuntivo “cantieri” della durata di 6 ore
  • Corso aggiornamento: durata 6 ore
  • Periodicità: ogni 5 anni

Proprio per il fatto che l’obbligo di formazione è stato introdotto con il nuovo accordo, i datori di lavoro che non hanno mai effettuato corsi, avranno tempo 24 mesi per svolgere la formazione, ovvero entro il 24/05/2027.

Datore di Lavoro/RSPP

In questo caso le novità riguardano le durate dei corsi, nello specifico:

  • Corso base: 16 ore come datore di lavoro + 8 ore di modulo comune. Per alcuni settori il corso dovrà essere completato con un modulo integrativo, come di seguito:
    • Modulo integrativo 1: A – Agricoltura, silvicoltura, zootecnia: 16 ore
    • Modulo integrativo 2: A – Pesca: 12 ore
    • Modulo integrativo 3: F – Costruzioni: 16 ore
    • Modulo integrativo 4: C – Chimico, petrolchimico: 16 ore
  • Corso aggiornamento: durata 8 ore
  • Periodicità: ogni 5 anni (dalla data di conclusione del modulo comune)

Tutti i corsi effettuati in vigenza del vecchio accordo sono riconosciuti.

Lavoratore

Non sono state introdotte variazioni né nelle durate né nelle periodicità degli aggiornamenti. La novità più rilevante riguarda invece l’eliminazione della formulazione presente nel precedente accordo che consentiva di completare la formazione dei lavoratori entro 60 giorni dall’assunzione. Tale previsione aveva dato luogo a diverse interpretazioni non corrette; in ogni caso, questa possibilità è stata rimossa e, pertanto, secondo il legislatore, la formazione deve essere svolta prima dell’effettivo inserimento del lavoratore nell’attività lavorativa.

Tutti i corsi svolti con il vecchio accordo restano validi. I lavoratori dovranno effettuare gli aggiornamenti mantenendo la periodicità già prevista, pari a cinque anni.

Addetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

A partire dal 24 maggio 2026 i corsi relativi agli spazi confinati devono essere progettati ed erogati secondo le disposizioni del nuovo accordo:

  • Solo formazione in presenza (data l’elevata pericolosità delle attività e la necessità di acquisire nuove competenze)
  • Corso base: 12 ore (4 teoria + 8 pratica)
  • Aggiornamento: 4 ore ogni 5 anni

Chi non è ancora formato deve completare il corso entro 12 mesi dall’entrata in vigore, quindi entro il 24 maggio 2026.

I corsi già svolti restano validi se conformi ai nuovi contenuti, altrimenti la formazione deve essere ripetuta entro il 24 maggio 2026.

Attrezzature da Lavoro

Da maggio 2026 anche la formazione relativa alle attrezzature di lavoro deve essere conforme al Nuovo Accordo 2025. Formazione in presenza, Durate e aggiornamenti restano invariati, ma vengono introdotte nuove attrezzatture non comprese nei precedenti accordi:

Carro Raccoglifrutta

  • Corso base: 8 ore
  • Corso aggiornamento: 4 ore
  • Periodicità: 5 anni

Caricatori per movimentazione materiali (CMM)

  • Corso base: 8 ore
  • Corso aggiornamento: 4 ore
  • Periodicità: 5 anni

Carroponte

  • Corso base: 10 ore per attrezzature con comando in cabina
  • Corso base: 10 ore per attrezzature con comando pensile/radiocomando
  • Corso base: 11 ore per attrezzature con comando in cabina e/o comando pensile/radiocomando
  • Corso aggiornamento: 4 ore
  • Periodicità: 5 anni

Per chi ha svolto i corsi per queste attrezzature prima di maggio 2025 , i corsi rimangono validi solo se conformi ai contenuti previsti dal nuovo accordo, altrimenti la formazione deve essere ripetuta entro il 24 maggio 2026.

Chi può organizzare i corsi di formazione dal 24 maggio 2026?

  • Soggetti formatori istituzionali;
  • Soggetti formatori accreditati presso le Regini o Province autonome;
  • Altri soggetti formatori, quali i fondi interprofessionali, Organismi Paritetici e associazioni sindacali;
  • Datore di lavoro per la formazione interna dei propri lavoratori, preposti, dirigenti, nel rispetto dei requisiti previsti.

Per ciascun corso, il numero massimo di partecipanti è di 30 discenti, eccetto i corsi in modalità e-learning; Nei corsi in videoconferenza sincrona ogni discente deve essere collegato tramite pc o tablet. Non è più consentito l’utilizzo degli smartphone.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni segna un’evoluzione significativa nel campo della formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Le imprese saranno chiamate a uno sforzo organizzativo più rilevante, in particolare per ruoli come preposti e datori di lavoro, ma con un vantaggio tangibile: rafforzare la sicurezza effettiva negli ambienti lavorativi e contenere il rischio di infortuni.

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Corsi E-learning sicurezza sul lavoro: la formazione Cresco si rinnova

La formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro si rinnova. Cresco Formazione presenta i nuovi corsi e-learning multimediali, progettati per rendere l’apprendimento più chiaro, coinvolgente ed efficace per tutti i lavoratori.

Grazie all’utilizzo di video animati, contenuti interattivi e una struttura didattica moderna, i nuovi corsi superano i limiti della formazione tradizionale, favorendo una comprensione immediata dei concetti chiave e una maggiore attenzione durante tutto il percorso formativo.

Formazione accessibile e multilingua

Per garantire una reale efficacia della formazione sulla sicurezza, i corsi sono disponibili sia in italiano sia in inglese. Comprendere correttamente procedure, rischi e comportamenti sicuri è un elemento fondamentale per la tutela della salute dei lavoratori e per la prevenzione degli infortuni. Offrire contenuti formativi nella lingua più comprensibile ai partecipanti consente alle aziende con team internazionali di assicurare  maggiore consapevolezza e piena conformità normativa, contribuendo concretamente a creare ambienti di lavoro più sicuri.

Conformità normativa

La piattaforma e-Cresco è progettata nel pieno rispetto dei requisiti del Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 e assicura una formazione strutturata, monitorata, tracciabile, valida ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Qualità della formazione

I corsi sono realizzati da docenti esperti nel settore della salute e sicurezza sul lavoro e includono:

  • materiali didattici scaricabili
  • test di verifica intermedi e finali
  • contenuti aggiornati e facilmente comprensibili

L’obiettivo è garantire una formazione completa, efficace e realmente utile nella pratica lavorativa quotidiana.

Controllo e tracciabilità del percorso formativo

La piattaforma e-learning di Cresco Formazione integra sistemi avanzati di monitoraggio, che permettono di:

  • controllare la partecipazione dei corsisti
  • verificare i tempi di fruizione
  • tracciare l’avanzamento dei corsi

Un supporto fondamentale per aziende e responsabili della formazione.

Supporto dedicato e attestati riconosciuti

Durante tutto il percorso formativo, gli utenti possono contare su tutor esperti sempre disponibili e assistenza tecnica dedicata. Al termine del corso vengono rilasciati attestati di frequenza riconosciuti a livello nazionale, scaricabili direttamente dalla piattaforma.

Formazione flessibile: e-learning, aula e videoconferenza

Grazie alla collaborazione con docenti qualificati, Cresco Formazione offre corsi non solo in e-learning, ma anche in aula e in videoconferenza, garantendo la massima flessibilità organizzativa e didattica per ogni realtà aziendale.

I nuovi corsi multimediali di Cresco mettono al centro la sicurezza sul lavoro come strumento di prevenzione e tutela, rendendo la formazione più comprensibile, accessibile ed efficace per tutti.

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Nuovo Decreto Sicurezza sul Lavoro: le novità introdotte dal DL 159/2025

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025 (n. 301), è entrata in vigore dal 31 dicembre 2025 la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, che converte il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159.
Il provvedimento, noto come Decreto Sicurezza, introduce un ampio pacchetto di interventi per rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e migliorare la prevenzione degli infortuni in tutti i settori produttivi.

Di seguito una sintesi delle principali novità:

Incentivi e nuove aliquote INAIL (dal 1° gennaio 2026)

Il sistema contributivo INAIL viene rivisto con l’obiettivo di premiare le aziende più virtuose. Sono previste riduzioni dei premi per le imprese che dimostrano buoni risultati in materia di sicurezza, mentre restano esclusi dai benefici coloro che hanno riportato violazioni negli ultimi tre anni.

Patente a crediti per i cantieri

Viene rafforzato il meccanismo della “patente a punti” nei cantieri, con la decurtazione dei crediti in caso di infrazioni e la sospensione dell’attività al di sotto della soglia dei 15 punti. Sono previste sanzioni raddoppiate per chi opera senza patente o con un punteggio insufficiente, mentre vengono potenziati i controlli e gli organici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’INAIL e dell’Arma dei Carabinieri.

Formazione obbligatoria per gli RLS

La formazione degli RLS viene ulteriormente rafforzata, rendendo obbligatorio l’aggiornamento periodico anche per le aziende con meno di 15 dipendenti. Con il nuovo Accordo Stato-Regioni vengono definiti criteri più rigorosi per l’accreditamento degli enti formatori oltre ad essere innalzati gli standard qualitativi dei corsi, con l’obiettivo di garantire una preparazione più omogenea ed efficace su tutto il territorio nazionale.

Vigilanza rafforzata su appalti e subappalti

Sul fronte della vigilanza in materia di appalti e subappalti, il decreto introduce strumenti per aumentare la trasparenza e la tracciabilità nei cantieri, come il badge digitale. La notifica preliminare dovrà indicare tutte le imprese coinvolte e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro concentrerà i controlli in modo mirato sui datori di lavoro operanti in regime di subappalto.

Sorveglianza sanitaria potenziata

La sorveglianza sanitaria viene potenziata valorizzando il ruolo del medico competente. Sono previste visite mediche straordinarie nei settori ad alto rischio, la possibilità di effettuare verifiche sull’uso di alcol e il riconoscimento delle visite di sorveglianza come orario di lavoro a tutti gli effetti, rafforzando così la tutela della salute dei lavoratori.

Tutela di studenti e tirocinanti

Maggiore attenzione viene riservata anche a studenti e tirocinanti, con l’estensione della copertura INAIL agli infortuni in itinere e un rafforzamento delle tutele nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. È prevista inoltre l’istituzione di borse di studio INAIL per i superstiti delle vittime di infortuni sul lavoro.

Prevenzione di molestie e violenze sul lavoro

Il decreto introduce misure specifiche per la prevenzione di molestie e violenze nei luoghi di lavoro, con l’inserimento della nuova lettera z-bis all’articolo 15 del D.Lgs. 81/08. Le aziende sono ora tenute a programmare interventi mirati contro comportamenti violenti, in linea con gli standard europei sulla sicurezza psicologica.

Tracciamento Near miss

Viene promossa una cultura della prevenzione più proattiva attraverso l’adozione di linee guida per l’analisi dei cosiddetti “near miss”, ovvero i mancati infortuni. Sono previsti incentivi economici per le aziende con più di 15 dipendenti che adottano sistemi di monitoraggio avanzati e modelli organizzativi evoluti.

Norme UNI

Sul piano dei sistemi di gestione, il decreto sancisce il superamento della OHSAS 18001:2007 a favore della nuova UNI EN ISO 45001:2023 + A1:2024. Le norme UNI diventano inoltre consultabili gratuitamente, favorendo un accesso più semplice e inclusivo alla cultura della sicurezza.

Protezione Civile

Le disposizioni in materia di tutela vengono estese anche al mondo della Protezione Civile e del volontariato. Sono previsti obblighi di formazione, informazione e utilizzo dei DPI per i volontari, con l’innalzamento degli standard di sicurezza durante la gestione delle emergenze.

La conversione del DL 159/2025 segna un passo importante verso un sistema di sicurezza sul lavoro più efficace. Le nuove misure puntano a ridurre gli infortuni e a rafforzare prevenzione, controlli e formazione. Un cambiamento che coinvolge imprese, lavoratori e professionisti della sicurezza, chiamati ad adeguarsi a un quadro normativo in evoluzione.

Consulta qui il testo integrale della Gazzetta Ufficiale

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