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Nuovo Accordo Stato Regioni 17 Aprile 2025: Quando deve essere formato il Neoassunto?

Negli ultimi anni si è spesso discusso su quando debba essere svolta la formazione in materia sicurezza per i nuovi assunti. A generare confusione è stata una disposizione dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, secondo cui il percorso formativo doveva concludersi “entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione”. Tale formulazione è stata frequentemente fraintesa.

È importante precisare che il termine indicato nell’accordo del 2011 non costituiva un’autorizzazione a posticipare la formazione in sicurezza. La normativa, in particolare l’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, ha sempre stabilito che la formazione debba precedere l’inizio delle attività lavorative, soprattutto se queste comportano rischi specifici.

Dunque, i 60 giorni rappresentavano un limite massimo per concludere l’intero percorso formativo, ma non consentivano in alcun modo di impiegare un lavoratore senza prima averlo formato in modo adeguato.

IL NUOVO ACCORDO DEL 17 APRILE 2025 CHIARISCE DEFINITIVAMENTE LA QUESTIONE

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha eliminato ogni ambiguità. Il documento aggiorna le disposizioni precedenti e afferma in modo chiaro che la formazione deve avvenire prima che il lavoratore inizi a operare.

Tale aggiornamento è perfettamente in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e riafferma un principio cardine della prevenzione: nessun lavoratore può essere esposto a rischi professionali senza aver prima ricevuto la formazione necessaria per affrontarli in sicurezza.

Per maggiori informazioni sui corsi inerenti la formazione generale e specifica contattaci!

Cresco Srl celebra la Giornata Mondiale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro

28 aprile — Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro
In questa occasione speciale, Cresco Formazione e Consulenza Srl rinnova il proprio impegno nella diffusione della cultura della sicurezza, un valore che guida ogni nostra attività.

Da sempre lavoriamo al fianco di aziende e lavoratori per costruire ambienti di lavoro più sicuri, sani e consapevoli. Offriamo corsi di formazione, aggiornamenti e consulenze specialistiche in materia di salute e sicurezza, con un approccio innovativo e orientato alle persone. Crediamo che formarsi significhi proteggersi: per questo investiamo ogni giorno nella qualità della didattica, nell’aggiornamento continuo dei contenuti e nell’utilizzo di metodologie attive, che rendano la sicurezza un’esperienza dinamica, concreta e partecipativa.
Per noi, ogni percorso formativo non è solo un adempimento normativo, ma un autentico strumento di tutela della vita.

La sicurezza è una responsabilità condivisa. Solo insieme possiamo costruire un futuro senza incidenti.
La sicurezza è un diritto di tutti. Difendiamolo. Ogni giorno.

 

Formazione in materia Sicurezza sul Lavoro: Approvato il nuovo accordo sulla Formazione nella seduta del 17 aprile 2025

Approvato nella seduta del 17 aprile 2025 della Conferenza Stato Regioni l’Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta ordinaria del 17 aprile 2025 ha approvato l’Accordo finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.

Il report della seduta riporta l’approvazione al punto 9: “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. ACCORDO SANCITO“.

Fonte: Conferenza Stato Regioni

 

 Cosa cambia?

Modifiche ai percorsi formativi

  • Datori di lavoro: Corso obbligatorio di 16 ore, con un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per le imprese operanti in cantieri temporanei e mobili. L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni, con una durata minima di 6 ore.
  • Preposti: La durata del corso aumenta da 8 a 12 ore. La formazione non può essere erogata in modalità e-learning. L’aggiornamento è biennale, con una durata minima di 6 ore. ​
  • Dirigenti: Il corso passa da 16 a 12 ore, con un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili. L’aggiornamento è quinquennale, con una durata minima di 6 ore.
  • Lavoratori: Eliminazione della suddivisione in rischio basso, medio o alto; la formazione avrà una durata minima di 6 ore, adeguata al rischio effettivo e alle mansioni svolte. ​
  • Spazi confinati: Introdotto un corso di 12 ore (8 ore pratiche) per lavoratori, datori di lavoro e autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. ​

 Nuove attrezzature con formazione obbligatoria

  • Macchina agricola raccoglifrutta: 8 ore (4 ore di teoria + 4 ore di pratica).
  • Caricatori per la movimentazione di materiali: 8 ore (4 ore di teoria + 4 ore di pratica).​
  • Carroponte: 4 ore di teoria e 6 ore di pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina; 6 ore di pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando; 7 ore di pratica per entrambe le tipologie di carroponti.

Requisiti dei soggetti formatori

  • Definiti standard precisi per i soggetti erogatori dei corsi, inclusi enti istituzionali (Università, INAIL, INL, Vigili del Fuoco), enti accreditati dalla Regione con almeno 3 anni di esperienza nella sicurezza sul lavoro, organismi paritetici e associazioni sindacali.

Verifica dell’apprendimento e monitoraggio

  • Introduzione di test finali obbligatori con almeno 30 domande per i corsi base (superamento con almeno il 70% di risposte corrette) e almeno 10 domande per i corsi di aggiornamento.​
  • Monitoraggio dell’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa, con verifica dell’applicazione delle competenze acquisite.

Tempi di attuazione e disposizioni transitorie

  • L’Accordo entrerà in vigore con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.​
  • I corsi previsti dagli accordi precedenti potranno essere avviati entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.​
  • I datori di lavoro avranno un periodo massimo di 24 mesi per frequentare i nuovi corsi di formazione obbligatori. ​

Come anticipato, tutto ciò entrerà in vigore a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si attende, dunque, il testo definitivo per una lettura completa e per un confronto puntuale con l’attuale assetto della formazione aziendale. Le imprese dovranno adeguare i propri programmi formativi alle nuove disposizioni, al fine di assicurare la conformità normativa e garantire elevati standard di sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

 

Certificazione ISO 9001: Un nuovo traguardo per la Qualità nei nostri corsi di formazione

Siamo lieti di annunciare che Cresco Formazione e Consulenza Srl ha ottenuto la Certificazione ISO 9001, un riconoscimento che attesta il nostro impegno per la qualità e il miglioramento continuo nella progettazione ed erogazione dei corsi di formazione.

In oltre quindici anni di attività, l’azienda ha sempre cercato di lavorare con la massima efficienza per garantire l’aderenza ai più alti standard internazionali e favorire l’evoluzione continua dei nostri processi.

Grazie a questa certificazione:

  • Garantiamo corsi conformi a standard di qualità elevati;
  • Assicuriamo un monitoraggio costante dei processi di formazione;
  • Miglioriamo continuamente i nostri programmi per rispondere alle esigenze del mercato;
  • Offriamo maggiore affidabilità e trasparenza nei servizi.

 

L’ottenimento della certificazione ISO 9001 non è solo un traguardo, ma un punto di partenza per il miglioramento continuo. Ci impegniamo a fornire ai nostri discenti un’esperienza formativa sempre più efficace e innovativa.

Continueremo a mettere passione e impegno per garantire ai nostri clienti una formazione di altissimo livello.

Consulta il nostro catalogo corsi

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