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Primo Soccorso: Quali corsi fare e quali scadenze sono da rispettare?

Il corso di primo soccorso aziendale, normato dal D.Lgs 81/08, art. 37, comma 9 e art. 45, comma 2 e dal Decreto Ministeriale 388/03, art. 3, ha lo scopo di fornire al lavoratore incaricato,  le conoscenze necessarie per la gestione di un’emergenza sanitaria in azienda, consentendogli di acquisire le adeguate capacità al fine di intervenire in caso di necessità e assistere l’infortunato prima dell’arrivo dei soccorsi.

Come si diventa addetto al primo soccorso?

Per ottenere l’attestato di primo soccorso, bisogna seguire un corso di formazione specifico di durata variabile in funzione della classificazione dell’azienda così come previsto dal D.M. 388/03:

  • per aziende del gruppo A: durata del corso pari a 16 ore,
  • per aziende del gruppo B e del gruppo C: durata del corso pari a 12 ore.

La formazione degli addetti al primo soccorso si suddivide in tre parti, due teoriche e una pratica e viene svolto da personale medico. La durata di ciascuna di esse varia dal tipo di classificazione dell’azienda.

Quali aziende appartengono al GRUPPO A?

  • le aziende od unità produttive con obbligo di notifica di cui all’art.2 del D.L.vo 334/99 (aziende a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose): centrali termoelettriche e laboratori nucleari di cui al D.L.vo 230/95; aziende estrattive e altre attività minerarie di cui al D.L.vo 624/96, lavori in sotterraneo (D.P.R. 320/56) e le aziende che fabbricano esplosivi, polveri e munizioni;
  • le aziende od unità produttive con oltre 5 lavoratori indicate nelle statistiche INAIL del triennio precedente aggiornate al 31 dicembre con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 (allegato 1: l’elenco dei gruppi di tariffa INAIL dell’ultimo triennio con indice > 4 così come da comunicato del Ministero del Lavoro pubblicato sulla G.U. del 17/8/2004). Per le aziende od unità produttive con lavoratori iscritti con più voci di tariffa appartenenti a diversi gruppi si deve calcolare la somma di lavoratori iscritti a voci riconducibili a gruppi di tariffa con un indice superiore a 4. Lo stesso criterio si applica per l’azienda od unità produttiva che assume lavoratori stagionali o “atipici” anche per brevi periodi.
  • le aziende del comparto dell’agricoltura con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato.

Quali aziende appartengono al GRUPPO B?

Le aziende o unità produttive con almeno 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A. Rientrano nel gruppo B anche le Aziende od unità produttive di 3-5 lavoratori il cui gruppo di tariffa presenta un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4.

Quali aziende appartengono al GRUPPO C?

Le aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A. Un discorso a parte andrà fatto per le aziende con un lavoratore per quanto riguarda l’obbligo dei corsi di formazione.

Chi rilascia l’attestato di primo soccorso?

Superato il test finale, al partecipante viene rilasciato l’attestato di primo soccorso. Tale attestato è nominativo e rimane valido per tutte le aziende in cui l’addetto si troverà ad operare solo se appartenenti allo stesso gruppo o gruppo inferiore. L’attestato di primo soccorso viene rilasciato dall’ente organizzatore del corso e firmato dal soggetto formatore ed ha validità a livello nazionale.

Quando fare l’aggiornamento di primo soccorso?

Il D.M. 388/03 prevede l’obbligo di aggiornamento ogni 3 anni con una durata pari a 6 ore per le aziende del Gruppo A e 4 ore per le aziende del Gruppo B o C, con prove pratiche di pronto soccorso.

Avere del personale adeguatamente formato all’interno della struttura aziendale rappresenta una misura di prevenzione da attuare per la protezione dei lavoratori. E’ buona norma infatti che il datore di lavoro, formi un buon numero di dipendenti a svolgere il ruolo di addetto al primo soccorso, così da garantire sicurezza all’intero personale aziendale.

Per maggiori informazioni contattaci al numero 0776 18151 oppure scrivi un’email a segreteria@crescosrl.net

Corsi Sicurezza: Come funziona il riconoscimento dei crediti formativi nella formazione dei lavoratori

Cosa succede quando su un lavoratore si sovrappongono due o più ruoli a cui corrispondono corsi diversi? Cosa dice la normativa vigente a riguardo?

L’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016, definisce quali sono gli esoneri previsti per la formazione obbligatoria sulla sicurezza. L’allegato III contiene,infatti, le tabelle dei crediti formativi dei corsi sicurezza relative sia alla formazione base sia agli aggiornamenti.

Le tabelle indicano gli esoneri per i soggetti formati ai sensi del D.Lgs 81/08 che devono frequentare i corsi pervisti per altre figure, quali:

RSPP/ASPP (Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione);

CSP/CSE (Coordinatori per la sicurezza);

DL SPP (Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione) ;

RLS (Responsabili dei lavoratori per la sicurezza);

LAVORATORI;

DIRIGENTI;

PREPOSTI.

Per ciascun corso di formazione/aggiornamento viene indicata una delle seguenti voci:

Esonero Totale in caso di corsi perfettamente sovrapponibili per numero di ore e contenuti che non necessitano integrazioni.
Esonero Parziale in caso di corsi in parte corrispondenti per cui è richiesta l’integrazione per le ore o i contenuti mancanti.
Frequenza quando tra i due corsi non c’è corrispondenza ed è necessaria la frequenza totale.

 

Clicca qui e consulta le tabelle per verificare il riconoscimento dei crediti formativi.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti telefonando al numero 0776 18151 oppure scrivendo un’e-mail a segreteria@crescosrl.net

Diisocianati:formazione obbligatoria entro il 24 Agosto 2023

Entro l’estate deve essere effettuata la formazione obbligatoria per i lavoratori che utilizzano prodotti contenenti diisocianati, sia in ambito professionale che industriale.

Tali soggetti, infatti, sono obbligati a frequentare un corso formativo specifico  entro il 24 agosto 2023, secondo quanto stabilito dalla Restrizione 74 del Regolamento europeo REACH relativa all’utilizzo dei diisocianati.

La restrizione prevede che non sarà possibile utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:

  • la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
  • il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Cosa sono i diisocianati?

diisocianati sono un gruppo di composti chimici che possono creare problemi di salute a coloro che li utilizzano. Si tratta di sostanze classificate come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e della pelle di categoria 1. Sono molti i prodotti che possono contenere diisocianati, sono presenti come componenti chimici di base, per esempio nelle schiume poliuretaniche, nei sigillanti, nei rivestimenti,nei prodotti compositi e nelle vernici.

Chi deve frequentare il corso per i diisocianati?

Il corso è rivolto a tutti coloro che utilizzano miscele contenenti diisocianati in concentrazione superiore allo 0,1%, quindi:

  • utilizzatori autonomi e dipendenti, posatori;
  • titolari di aziende con dipendenti che maneggiano materiali poliuretanici/poliureici;
  • produttori di sigillanti, schiume, adesivi, vernici, rivestimenti;
  • rivenditori e distributori di prodotti contenenti diisocianati.

Cosa offre il corso?

Il Corso offre le istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro. È disciplinato direttamente dal Regolamento Europeo e deve essere svolto obbligatoriamente entro il 24 agosto 2023.

Si sviluppa in 3 livelli: generale, intermedio, avanzato, in base all’attività lavorativa svolta dal personale.

Formazione di base: per utilizzo industriale e professionale;
Formazione intermedia: ad es. quando si utilizzano applicazioni a spruzzo in cabina ventilata, applicazioni con rullo, applicazioni con pennello;
Formazione avanzata: ad es. spruzzo di sostanze chimiche a ventilazione limitate, manipolazione di sostanze calde (> 45 °C), applicazioni a spruzzo ad alta pressione.

La formazione può essere svolta sia online, in modalità aula virtuale, sia in presenza, da parte di un docente esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ogni tipologia di corso prevede un programma dettagliato e dovrà essere aggiornato almeno ogni 5 anni.

Per maggiori dettagli e per organizzare il percorso formativo in base alle tue esigenze contattaci allo 0776 18151 o scrivi a segreteria@crescosrl.net

 

Decreto Lavoro 2023 : le novità in materia salute e sicurezza sul lavoro

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), che interviene in materia di  salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di rafforzare ulteriormente le regole di sicurezza sui luoghi di lavoro, di tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi già presenti nel TU Sicurezza.

In sintesi le modifiche del D.Lgs 81/08:

    • Obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi;
    • I componenti di un’impresa familiare e i lavoratori autonomi devono utilizzare attrezzature di lavoro conformi a quanto previsto dal titolo III e opere provvisionali come da titolo IV del D. Lgs 81/08;
    • Integrati gli obblighi del medico competente: formula il giudizio di idoneità sulla base della cartella rilasciata dal precedente datore di lavoro; in caso di suoi impedimenti gravi e motivate ragioni comunica al Datore di lavoro il nominativo di un suo sostituto;
    • Controllo delle attività formative sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa;
    • Estesa anche ai soggetti privati la qualifica di pubblico servizio nella funzione di vigilanza e controllo delle attrezzature nei luoghi di lavoro;
    • Necessaria auto-certificazione per chi noleggia attrezzature da lavoro, a garanzia dell’avvenuta formazione e addestramento specifico per i soggetti utilizzatore delle attrezzature stesse;
    • Obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature per lo svolgimento delle attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

Inoltre è stato istituito il Fondo per l’indennizzo dei familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e durante i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e vengono introdotte infine disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza nella Regione Sicilia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Clicca qui per consultare il testo integrale del provvedimento.

Fonte: www.governo.it

 

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