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Nuovo Accordo Stato Regioni 17 Aprile 2025: Quando deve essere formato il Neoassunto?

Negli ultimi anni si è spesso discusso su quando debba essere svolta la formazione in materia sicurezza per i nuovi assunti. A generare confusione è stata una disposizione dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, secondo cui il percorso formativo doveva concludersi “entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione”. Tale formulazione è stata frequentemente fraintesa.

È importante precisare che il termine indicato nell’accordo del 2011 non costituiva un’autorizzazione a posticipare la formazione in sicurezza. La normativa, in particolare l’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, ha sempre stabilito che la formazione debba precedere l’inizio delle attività lavorative, soprattutto se queste comportano rischi specifici.

Dunque, i 60 giorni rappresentavano un limite massimo per concludere l’intero percorso formativo, ma non consentivano in alcun modo di impiegare un lavoratore senza prima averlo formato in modo adeguato.

IL NUOVO ACCORDO DEL 17 APRILE 2025 CHIARISCE DEFINITIVAMENTE LA QUESTIONE

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha eliminato ogni ambiguità. Il documento aggiorna le disposizioni precedenti e afferma in modo chiaro che la formazione deve avvenire prima che il lavoratore inizi a operare.

Tale aggiornamento è perfettamente in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e riafferma un principio cardine della prevenzione: nessun lavoratore può essere esposto a rischi professionali senza aver prima ricevuto la formazione necessaria per affrontarli in sicurezza.

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