È stato ufficialmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 , che introduce importanti novità per la formazione in ambito salute e sicurezza sul lavoro.
Il provvedimento definisce i criteri relativi a durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei percorsi formativi destinati a tutte le figure coinvolte nella sicurezza: lavoratori, dirigenti, preposti, datori di lavoro, RSPP, coordinatori, operatori su attrezzature e lavoratori che operano in ambienti confinati, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.
Il nuovo Accordo sostituisce e supera i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016, integrando le disposizioni in un unico quadro normativo.
Come già anticipato nei precedenti articoli riassumiamo di seguito le principali novità introdotte:
- Criteri più stringenti per l’accreditamento degli enti formatori;
- Requisiti obbligatori per i docenti dei corsi;
- Obbligo di verifica finale dell’apprendimento e valutazione dell’efficacia durante la prestazione lavorativa;
- Norme specifiche per l’uso della formazione a distanza (FAD) e videoconferenza sincrona (non è più ammessa la combinazione aula/videoconferenza);
- Nuovi obblighi per le imprese affidatarie nei cantieri (art. 97 del D.Lgs. 81/2008);
- Obbligo di formazione specifica come previsto dal D.P.R. 177/2011.
Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo, la formazione generica e standardizzata non è più consentita. I percorsi formativi devono essere progettati in base al contesto operativo e al settore di appartenenza. La progettazione formativa diventa un elemento strategico del sistema di prevenzione aziendale: ogni corso dovrà essere documentato, tracciabile e coerente con i rischi specifici delle mansioni effettivamente svolte.
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