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Falsi attestati di formazione sicurezza sul lavoro: Un nuovo caso a Ravenna

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna nell’ambito di specifici controlli, ha rilevato falsi attestati e omessa formazione in materia salute e sicurezza sul lavoro, in un cantiere edile dove lavoravano diversi operai. Dai controlli avvenuti anche presso l’ente di formazione, è stato accertato che gli attestati risultavano essere tutti non validi, con la mancanza anche degli appositi registri su cui dovevano essere annotate le ore di formazione, riscontrando diversi inadempimenti in materia di Salute e Sicurezza con la conseguente denuncia del datore di lavoro all’Autorità Giudiziaria. Leggi qui l’articolo completo.

La problematica dei falsi attestati di sicurezza è un fenomeno che desta forti preoccupazioni nel contesto della formazione professionale obbligatoria. Alcune aziende non offrono alcuna formazione ai propri lavoratori, considerando la formazione come un costo e un grosso ostacolo allo svolgimento delle attività lavorative.

Il Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro prevede che ogni lavoratore partecipi a specifici corsi di formazione in base al livello di rischio della propria mansione. Le ore di formazione fanno parte dell’orario di lavoro.  Nel mondo del lavoro, la formazione dei dipendenti è fondamentale per garantire la sicurezza e sviluppare competenze adeguate.  Non essere in grado di reagire ad una situazione di emergenza, non essere formati sui rischi e pericoli inerenti le attività svolte e non adottare le giuste misure di prevenzione, può causare danni irreparabili ai lavoratori.

Le violazioni dell’Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sempre più spesso finiscono in Procura a causa di falsi certificati, operai in cantiere senza un’adeguata formazione.

Promuovere e rafforzare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro è un impegno e un compito che va portato quotidianamente avanti, per garantire ambienti di lavoro sicuri e conformi alle normative vigenti.

 

COME RICONOSCERE UN FALSO ATTESTATO?

Per potersi definire valido alle disposizioni di legge, un attestato deve riportare i seguenti elementi:

  • la denominazione del soggetto formatore;
  • nome, cognome del partecipante al corso;
  • data e luogo di nascita (o codice fiscale) del partecipante al corso;
  • normativa di riferimento;
  • specifica della tipologia di corso seguito e indicazione della durata;
  • periodo di svolgimento del corso;
  • firma del responsabile del progetto formativo;
  • numero (con seriale progressivo) dell’ attestato.

 

In generale, la presenza degli elementi sopra citati permette di effettuare una prima verifica, ai fini d’identificare un attestato di sicurezza falso.

Sicurezza sul lavoro : Dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un manuale per la prevenzione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha rilasciato di recente, un Manuale informativo per la prevenzione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questa guida, utile a tutti i lavoratori, contiene le basi principali della normativa in materia salute e sicurezza ed è un passo fondamentale verso lo sviluppo di una cultura della sicurezza, per promuovere azioni preventive e ridurre gli infortuni sul lavoro.

Il documento si compone di 5 parti:

  • Sicurezza sul lavoro: un investimento
  • Il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
  • Le figure della salute e sicurezza sul lavoro
  • Le informazioni “chiave”
  • La salute e la sicurezza nell’ambito dell’istruzione e della formazione

Vengono forniti focus sui principali argomenti in materia salute e sicurezza, spunti di riflessione e all’interno è presente anche un breve glossario con i termini principali utilizzati in materia sui luoghi di lavoro ed è diretto a tutti i lavoratori, nonchè a tutte le figure che operano nella salute e sicurezza, per permettere di conoscere gli elementi base della materia e migliorare così le condizioni di lavoro.

L’obiettivo è quello di realizzare una “cultura” della sicurezza e far sì che la prevenzione diventi parte del bagaglio culturale e professionale di ciascun soggetto per mitigare il più possibile le situazioni di rischio.

Per consultare il pdf del manuale clicca QUI

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

Incontro Scuola e Impresa : insieme per accrescere la conoscenza

La società STI Sviluppo Tecnologie Industriali Srl, attiva nel settore delle tarature, controlli e misure, in collaborazione con Cresco Formazione e Consulenza Srl ha dato la possibilità a 24 studenti della classe prima, sez. C, del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Sora (FR) di approfondire le conoscenze apprese dai libri nell’ambito delle misure, attraverso l’applicazione pratica.

Studenti e insegnanti hanno potuto conoscere da vicino l’azienda, approfondire i servizi offerti e visitare i laboratori interni alla struttura, dimostrando grande interesse e coinvolgimento.

Questi momenti sono fondamentali per promuovere la conoscenza e stimolare la curiosità degli studenti e siamo orgogliosi di aver contribuito in questo modo alla loro formazione.

Alcune foto dell’evento:

TCA : Prorogata la scadenza per l’aggiornamento professionale

Novità importante per i tecnici competenti in acustica: i termini per l’aggiornamento professionale (30 ore di formazione, da distribuire su almeno 3 anni) sono stati prorogati  di 3 anni, a causa della situazione emergenziale pandemica che ha contraddistinto il quinquennio 2018-23.

Il D.L. “Milleproroghe” n. 215/2023 (30 dicembre 2023), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 in data 28/02/2024, ha modificato il D.Lgs. n. 42/2017 estendendo il termine per l’aggiornamento professionale da parte di tecnici competenti in acustica iscritti nell’elenco, da cinque ad otto anni.

Pertanto, l’Allegato 1 del D.Lgs. 42/2017, al punto 2 riporta:

“Ai fini dell’aggiornamento professionale, gli iscritti nell’elenco di cui all’art. 21 devono partecipare, nell’arco di 8 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.”

Tale modifica permette, anche a coloro che alla data di scadenza del loro primo quinquennio non abbiano ancora iniziato o completato i corsi di aggiornamento, di svolgere correttamente l’intero ciclo di aggiornamento obbligatorio nei tre anni addizionali concessi dal ministero.

Si evidenzia, inoltre, che il D.Lgs 42/2017 riporta da sempre che, sia nel primo ciclo [ora di 8 anni] che nei successivi [ogni 5 anni], gli aggiornamenti debbano essere distribuiti su almeno tre anni e che pertanto non è possibile svolgere le 30 ore di formazione esclusivamente in uno o due anni. Si invitano, pertanto, tutti i TCA a verificare tale requisito anche qualora abbiano completato le 30 ore formative. Nel caso in cui il proprio percorso formativo non è in linea con tale requisito, il TCA, deve effettuare ore di aggiornamento addizionali al fine di rispettare l’obbligo formativo spalmato su almeno tre anni.

 

Decreto-Milleproroghe-convertito-nella-Legge-18_2024

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