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AGGIORNAMENTO RSPP 40 ORE

OBIETTIVI DEL CORSO

Il D. Lgs. 81/08 prescrive agli  RSPP , per mantenere la qualifica, di seguire dei corsi di formazione e aggiornamento continuo, secondo quanto previsto dal nuovo Accordo Stato Regioni approvato il 07 luglio 2016.
Il presente accordo stabilisce i requisiti della formazione per Rspp previsti dall’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n81 e successive modificazioni (di seguito d.lgs n.81/2008).
I responsabili dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento.
In particolare è previsto che gli RSPP   devono seguire corsi di formazione per l’aggiornamento ogni quinquennio accumulando un monte ore pari a: 40 ore.
L’aggiornamento non deve essere di carattere generale ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore.

ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI

RIFERIMENTI LEGISLATIVILe capacità ed i requisiti necessari per lo svolgimento del ruolo di RSPP , sono indicati nel nuovo accordo del 07 luglio 2016 che stabilisce i requisiti della formazione per Rspp previsti dall’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81 e successive modificazioni (di seguito d.lgs n.81/2008).

METODOLOGIATutti gli argomenti del corso sono affrontati attraverso una metodologia didattica che affianca l’analisi dei singoli argomenti a case - history o esercitazioni.

DOCENTITutti i docenti hanno una formazione e competenze pluriennali in relazione alle tematiche trattate nel modulo specifico.

VERIFICHE E VALUTAZIONEIl corso si conclude con un test di verifica + colloquio e un questionario di gradimento dell'attività formativa

CONTENUTI

L’aggiornamento verterà sulle seguenti tematiche:
Aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi.
Sistemi di gestione e processi organizzativi.
Fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Tecniche di comunicazione, volte all’ informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

DURATA DEL CORSO

La durata del corso sarà di 40 ore

ATTESTATO

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato valido ai fini dell'aggiornamento obbligatorio per RSPP

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Nuovo Accordo STATO-REGIONI 2016

Il 7 luglio è stato approvato il nuovo accordo stato Regioni 2016 riguardo la formazione di RSPP e ASPP che:

In attesa di una analisi più approfondita, le prime novità si rilevano in questi argomenti:

  • Titoli di studio ed esoneri:

È stata aumentata la lista delle lauree che si considerano titolo di studio esonerante per la frequentazione dei corsi (vedi Allegato A art. 1)

  • E-learning:

Introdotta la formazione a distanza per la formazione specifica basso rischio (vedi allegato IV)

  • Aggiornamento di RSPP e ASPP:

Indipendentemente dal settore l’aggiornamento sarà di 40 ore per RSPP e 20 ore per ASPP, ma fino al 50% potranno essere svolte tramite partecipazione a convegni

  • Moduli:

Introdotto il modulo B comune a cui aggiungere la formazione specialistica per 4 settori (chimico, agricoltura, cave, sanità)

Inoltre una parte rilevante è dedicata alle indicazioni metodologiche per la progettazione dei corsi.

Cosa accade all’RSPP che non si aggiorna nei tempi previsti?

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sull’aggiornamento dell’RSPP in relazione al riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi.

Se non rispetta quanto richiesto dalla normativa perde la sua operatività? Fino a quando?

Per gli operatori delle attrezzature di lavoro come deve essere documentato il corso di formazione pregressa?

L’Accordo riconosce il valore della formazione effettuata anteriormente al 12 marzo 2013 solo a condizione che sia integrata da apposito corso di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo.
Quindi in caso di mancato aggiornamento entro il 12 marzo 2015, gli operatori delle indicate attrezzature dovranno essere sospesi dalla mansione ed effettuare per intero il corso abilitante previsto dall’ Accordo.
Per i lavoratori già formati e addestrati la norma prevede il riconoscimento della formazione pregressa, una formazione eventualmente integrata da un modulo di aggiornamento e/o dalla verifica di apprendimento a seconda che la formazione sia stata effettuata o meno nelle stesse modalità previste dall’ Accordo.
Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell’entrata in vigore dell’accordo, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante:

  • elenco dei partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell’esercitazione pratica. La documentazione deve esser e conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso. Il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione (punto 9.3);

In seguito la Circolare MLPS n. 21 del 10/06/2013 ha chiarito al punto 6. che la documentazione indicata nel punto 9.3 dell’Accordo ha natura esemplificativa e non tassativa.
Ciò significa che non è obbligatorio disporre della documentazione attestante la formazione pregressa, anche se ovviamente consigliabile.

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