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Formazione preposti : Aggiornamento entro il 21 Dicembre 2023

Il Preposto alla sicurezza è quella figura, individuata dal Datore di lavoro, che ha il compito di  sorvegliare le attività lavorative dei dipendenti verificando che vengano applicate tutte le norme relative alla sicurezza.

Con la Legge n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021 sono state apportate importanti modifiche al D.Lgs. 81/08, tra queste alcune riguardano la figura del Preposto e la sua Formazione, introducendo l’obbligo di aggiornamento biennale anzichè quinquennale.

Il mancato aggiornamento con cadenza biennale potrebbe diventare sanzionabile solamente a partire dal 21/12/2023 (salvo nuove disposizioni in materia).

All’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 viene introdotto il nuovo comma 7-ter: Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Ne consegue che non possono trascorrere più di 2 anni tra un corso e quello successivo.

In attesa del nuovo accordo Stato Regioni sulla formazione quando si deve svolgere l’aggiornamento del preposto?

  • Corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 con scadenza quinquennale prevista entro il 21/12/2023 -> rispetta la scadenza già prevista
  • Corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 con scadenza quinquennale prevista oltre il 21/12/2023 -> completare l’aggiornamento entro il 21/12/2023
  • Corso preposto o aggiornamento svolto in data 21/12/2021 o successivamente -> scadenza biennale come da Legge n. 215/2021

Perché la data del 21/12/2023?

È il riferimento temporale di 2 anni dall’entrata in vigore della Legge di Conversione n. 215/2021 che prevede appunto la periodicità biennale per l’aggiornamento dei preposti.

Per maggiori informazioni scrivici a segreteria@crescosrl.net

 

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Il testo unico aggiornato nella versione novembre 2023: le novità

E’ stata pubblicata la nuova edizione, aggiornata a novembre 2023, del testo coordinato del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, con le ultime novità normative:

  • Corretto un refuso ai commi 3 e 4 dell’art. 260 come modificato dall’art. 120 del D.lgs. 106/2009 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
  • Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;
  • Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;
  • Inserito il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 recante “Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca”, pubblicato sulla G.U. n. 201 del 27/08/1999;
  • Inserito il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 recante “Recepimento delle procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese” di cui all’art. 30, comma 5-bis;
  • Inserita la Circolare INAL n. 43 del 12/10/2017 avente ad oggetto: “Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”. Modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento;
  • Inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 06/07/2023, prot. n. 4817 ad oggetto: “Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2020, n. 94, relativo all’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore di cui all’articolo 73-bis, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ambito applicazione Formazione ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Riscontro”;
  • Inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 21/07/2023, prot. n. 5291 ad oggetto: “Richieste di integrazione salariale per eventi meteo – temperature elevate”;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 92 del 01 agosto 2023 con il Decreto Direttoriale n. 123 del 24 ottobre 2023 – Quarantatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (link esterno);
  • Inserita la modifica (proroga per la qualifica dei tecnici manutentori antincendio) all’art. 6 del Decreto Ministeriale 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” operata dal Decreto del Ministero dell’Interno 31 agosto 2023 (G.U. Serie Generale n. 212 del 11/09/2023)
  • Rivalutate, nella misura dell’15,9% e calcolato sugli importi delle sanzioni già aumentati del 10% per effetto della Legge n. 145/2018 (art. 1, comma 445, lettera d), n. 2), le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 111 del 20 settembre 2023 (avviso nella G.U. n. 242 del 16/10/2023), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.); La rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023 (Nota INL del 30 ottobre 2023, prot. n. 724). L’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (Circolare INL del 22 giugno 2018, prot. n. 314).

 

Clicca qui per leggere il testo integrale del documento.

 

Sicurezza sul lavoro: Cos’è la delega di funzioni?

La normativa riguardo la delega di funzioni è contenuta all’interno del Testo Unico sulla sicurezza e indica le modalità per effettuarla, ma anche quegli obblighi che il datore di lavoro non può delegare. Il D.Lgs. 81/08, ha previsto la possibilità di delega di funzioni, per conferire le competenze organizzative e gestionali a un terzo soggetto che sia in azienda o esterno.

La delega viene definita come: “l’atto organizzativo interno all’impresa,  con il quale un soggetto a ciò abilitato, il delegante – in presenza di determinati requisiti  oggettivi e soggettivi, positivi e negativi trasferisce ad un altro soggetto, il delegato, doveri originariamente gravanti su di lui, il cui omesso o negligente impedimento può dare luogo a responsabilità penale”.

La delega è possibile e legittima in base alle dimensioni aziendali, all’effettivo trasferimento dei poteri, alle effettive capacità del soggetto delegato.

Il Datore di lavoro può incaricare, con delega, dirigenti, preposti, responsabili del servizio, tecnici, consulenti ad attuare gli obblighi previsti dalla normativa della sicurezza sul lavoro.

La validità della delega

La delega deve essere specifica, redatta in forma scritta ed accettata. Il soggetto delegato non può trasmettere la delega ad altri soggetti.

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

  1. che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  2. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  3. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  4. che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  5. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Vi sono, tuttavia, delle attività che non possono essere delegate dal Datore di Lavoro, come specificato all’articolo 17. Esse sono:

  • Valutazione dei rischi (con conseguente elaborazione del DVR);
  • Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Sub Delega

Il Dgs. 81/2008 prevede e disciplina la “subdelega”, la quale consente che il soggetto delegato, previa intesa col datore di lavoro possa a sua volta subdelegare i propri compiti parzialmente o integralmente, rispettando però le condizioni di validità ed efficacia della delega, compreso l’obbligo di vigilanza. Quest’ultimo tuttavia non potrà effettuare alcuna ulteriore subdelega.

Per maggiori informazioni scrivi a segreteria@crescosrl.net o contattaci al numero 0776 18151

 

 

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