Corso aggiornato al Nuovo Accordo Stato regioni del 17/04/2025 ( pubblicato in GU il 24/05/2025)
Destinatari:
RSPP/ASPP
Riferimenti legislativi:
Il Corso RSPP/ASPP Modulo B 48 ore è disciplinato dall’art. 32 comma 2, del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025.
Obiettivi:
Il “Modulo B” è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Come il Modulo A anche il Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di Rspp/Aspp.
L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore.
Il Modulo B è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione ad eccezione dei 4 per i quali il modulo deve essere integrato dalla frequenza dei moduli specialistici. Per poter frequentare il corso di formazione RSPP 48 ore è necessario aver conseguito il titolo di formazione relativo al corso RSPP Modulo A 28 ore.
Contenuti:
Il modulo B deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità per:
- Individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto, compresi i rischi ergonomici e stress lavoro-correlato.
- Individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i DPI, in riferimento alla specifica natura del rischio e dell’attività lavorativa;
- Contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio.
Modalità:
Aula/ Videoconferenza
Durata:
48 ore
Verifiche e valutazione:
Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di gradimento dell’attività formativa.
Attestato di frequenza:
A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà rilasciato apposito attestato di partecipazione come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (L’attestato potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi di Vigilanza e Controllo).










