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Il Ministero del lavoro ha pubblicato l’interpello n. 5 dell’11 luglio 2019

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 5 dell’11 luglio 2019, con il quale risponde ad un quesito dell’UNISIN (Unità Sindacale FALCRI-SILCEA-SINFUB), in merito alla procedura di esodo incentivato con riscatto diretto a carico del datore di lavoro dei periodi contributivi aggiunti idonei al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, ai sensi dell’art. 1, commi 234 e 237, della legge n. 232/2016.

 

La risposta del Ministero del Lavoro

“In termini generali occorre considerare che il riscatto ai fini pensionistici è un istituto attivabile a discrezione del diretto interessato, con onere a proprio carico, per valorizzare ai fini pensionistici determinati periodi espressamente previsti dalla legge e scoperti da contribuzione.

Il riscatto, in quanto tale, ha dunque natura di vero e proprio negozio bilaterale, i cui effetti giuridici discendono dalla volontà di entrambe le parti (ente previdenziale e assicurato).

Tale operazione è attivata previa presentazione di apposita domanda del lavoratore interessato, da cui prende avvio il procedimento amministrativo rivolto all’accertamento dei requisiti di legge e che si conclude con una proposta di riscatto da parte dell’Istituto previdenziale. La successiva accettazione dell’interessato è rimessa alla preventiva valutazione da parte di quest’ultimo in ordine alla convenienza dell’operazione, anche in ragione dell’entità dell’onere quantificato….

….Dagli elementi innanzi esposti si evince che la disciplina oggetto del presente interpello ha inteso riconoscere al datore di lavoro la facoltà di attivare la relativa procedura, la cui concreta attuazione trova tuttavia nell’accordo (collettivo) di esodo lo strumento con cui individuare, sulla base di appositi criteri, i lavoratori interessati.

Sussiste invece l’obbligo per il datore di lavoro, una volta completata tale procedura, di eseguire il pagamento dei relativi oneri ai fini del riconoscimento dell’assegno straordinario in concomitanza con la risoluzione del rapporto di lavoro”.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

Interpello 5/2019

 

 

 

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