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INAIL : Documento sulla Valutazione della temperatura corporea con termometri ir durante la pandemia da nuovo coronavirus sars-cov2

L‘Inail attraverso un documento intende fornire utili indicazioni sulle corrette procedure di utilizzo dei termometri infrarossi senza contatto, che vengono utilizzati per il controllo della temperatura corporea nella fase di accesso a luoghi pubblici e privati.

La gestione dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha reso indispensabile l’adozione di misure di carattere sia generale sia specifico per fronteggiare la diffusione epidemica.

Per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio, con uno specifico Protocollo dedicato agli ambienti di lavoro, è stata prevista tra le misure di prevenzione la possibilità di controllare la temperatura corporea per il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro. Misura che punta a garantire anche la salubrità dell’ambiente di lavoro.

Il documento fornisce indicazioni operative per la misurazione della temperatura corporea, il corretto metodo di utilizzo dello strumento e le possibili fonti di errore.

CLICCA QUI PER CONSULTARE IL DOCUMENTO
FONTE INAIL

SENTENZA 28 SETTEMBRE 2020 N. 26813 : Attestato di formazione datato 2008 e mancanza aggiornamento formativo

La formazione inerente la sicurezza sul lavoro è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza di tutti i dipendenti nell’ambiente di lavoro.
La sicurezza sul lavoro è, infatti, un obbligo di legge e non basta solamente seguire il corso e prendere il relativo attestato, ma la legge prevede che vengano seguiti dei corsi di aggiornamento, necessari ad integrare le conoscenze acquisite durante il corso.

Vi riportiamo di seguito una sentenza datata settembre 2020, dove il datore di lavoro è stato sanzionato, in quanto ritenuto colpevole della mancata formazione di una sua dipendente.

Durante l’ispezione, era emerso che la dipendente, assunta come addetto al magazzino e carrellista e il cui attestato risaliva al 2008,  non avrebbe ricevuto un’adeguata formazione sui compiti da svolgere.
L’obbligo del aggiornamento formativo era stato dunque violato e il fatto che il datore di lavoro avesse assegnato dei compiti diversi alla dipendente, non ne escludeva le responsabilità.
Riscontrata la violazione degli obblighi formativi, è stato imposto al datore di lavoro un periodo di 10 giorni per poter garantire alla dipendente una formazione adeguata in rapporto ai compiti da svolgere, chiarendo che la cancellazione delle violazioni accertate sarebbe stato presupposto per l’ammissione di una sanzione amministrativa che avrebbe poi condotto alla cancellazione della contravvenzione.
Il datore di lavoro, però, avrebbe adempiuto all’obbligo in ritardo rispetto alle tempistiche concesse. Ne è derivato l’avvio di un’azione penale.

Clicca qui per consultare la sentenza
Fonte: Olympus ( Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza sul lavoro)

DPCM 3 NOVEMBRE 2020: La formazione in materia di salute e sicurezza rimane tra le attività consentite

IL DPCM del 3 Novembre 2020 ha sospeso le attività formative in presenza dal 5 novembre al 3 dicembre 2020, ad eccezione dei corsi di salute e sicurezza sul lavoro. 

Ai sensi dell’ art. 1 lettera s) si specifica quanto segue:
“..Sono altresi’ consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonche’ i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL…”

Clicca qui per consultare il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione

Clicca qui per consultare le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, relative alla formazione professionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020

Tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza presso la ns sede continueranno ad essere svolti nel pieno rispetto delle norme anticovid (distanziamento e igienizzazione dei locali sempre garantiti).

Cosa si intende per contatto stretto?

In piena emergenza Covid una delle parole più ricorrenti è Contatto Stretto. Facciamo così un po’ di chiarezza, facendo riferimento a fonti ufficiali.

Il Ministero della Salute all’interno della sezione FAQ del proprio sito web specifica che:

Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio.

Fonte : Ministero della Salute 

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