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BIM: Dal 2019 diventa obbligatorio

In attuazione dell’articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il decreto n. 560 del 1 dicembre 2017 che definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.

Il decreto è entrato in vigore il 28 Gennaio 2018.

 

 L’obbligatorietà del BIM seguirà queste tempistiche:

  • per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
  • per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di a decorrere dal 1° gennaio 2020;
  • per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021;
  • per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici (soglie comunitarie), a decorrere dal 1° gennaio 2022;
  • per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
  • per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il BIM rappresenta una metodologia innovativa e conveniente aldilà di qualsiasi obbligo.

L’utilizzo del BIM consente una maggiore efficienza e produttività, meno errori, meno costi, un controllo più puntuale del progetto. Inoltre un progetto BIM dà la possibilità alla committenza di avere un’elaborazione virtuale del ciclo di vita dell’edificio, anche dopo la fase di progettazione; in questo modo è più semplice monitorare la vetustà dei materiali e programmare meglio la manutenzione.

 

Fonte e approfondimenti per la consultazione del decreto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

D.Lgs 81/08: Come assicurare che datore di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa affidataria siano adeguatamente formati?

Il D.Lgs.81/08 obbliga  a chi gestisce un’impresa affidataria di verificare l’adempimento degli obblighi in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro da parte delle imprese alle quali ha affidato dei lavori in appalto o in subappalto.

L’art. 97 comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede che i Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti, per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo stesso (coordinamento imprese, controlli documenti subappaltatori, ecc.) siano in possesso di adeguata formazione.

La violazione di quest’obbligo è punito con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2000  euro a carico di datore di lavoro e dirigente.

 

Ecco quali sono gli Obblighi del Datore di Lavoro dell’impresa affidataria secondo l’art.97

1.Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2.Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’allegato XVII.

3.Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria,        i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

 

Secondo quali modalità il committente o il responsabile dei lavori “può assicurare che il datore di lavoro dell’impresa affidataria abbia provveduto a formare adeguatamente il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 81/2008”?

 

Al riguardo l’art. 100, co 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97 comma 3-bis e 3-ter.

Si ritiene, dunque, che il committente o il responsabile dei lavori, acquisendo attraverso la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese (allegato XVII D.Lgs. n. 81/2008) “il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”, dovrà verificarne l’avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria.

Abilitazioni attrezzature da lavoro: Obbligo di aggiornamento entro il 12 marzo 2018

Scade il 12 marzo 2018 il termine ultimo per l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento per alcuni dei soggetti abilitati alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro di cui all’art. 73 comma 5 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e le cui modalità sono state definite dall’Accordo raggiunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22/2/2012.

Con tale Accordo, entrato in vigore il 12/3/2013, sono state individuate e riportate nella sezione A) dell’Allegato A le attrezzature per la conduzione delle quali è necessario possedere una specifica abilitazione. Esse sono le:

 

– le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

– le gru a torre

– le gru mobile

– le gru per autocarro

– i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)

– i trattori agricoli o forestali

– le macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)

– le pompe per calcestruzzo.

 

Gli attestati di abilitazione hanno una validità di 5 anni a partire dal 12 marzo 2013: iI punto 9.2 dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 è stato poi sostituito dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, stabilendo che “Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera e).”

Interpello 13 dicembre 2017, n. 2 : Risposta al quesito inerente la necessità che l’informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal RSPP

Oggetto: Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito inerente la necessità che l’informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

L’Unione Generale del Lavoro (UGL) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione del “combinato disposto degli artt. 31 e 36” del d.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento alla necessità che l’informazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia impartita in “forma prioritaria ed esclusiva” dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Al riguardo :

  1. l’articolo 2, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 81/2008, definisce l’informazione come il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”;
  2. l’articolo 18, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 81/2008, pone a carico del datore di lavoro e del dirigente l’obbligo di “adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37″;
  3. l’articolo 36 del d.lgs. n. 81/2008 precisa i singoli casi in cui sia obbligatorio provvedere ad una “adeguata informazione” e specifica che sia il datore di lavoro a dovervi provvedere – pur se non come obbligo indelegabile, in considerazione di quanto previsto dall’art. 17 del citato decreto legislativo;
  4. l’articolo 33, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 81/2008, elencando i “compiti” dell’intero Servizio di prevenzione e protezione dai rischi – e non quindi solamente quelli del suo Responsabile – specifica che vi sia anche quello di “fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36”.

Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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