Scade il 12 marzo 2018 il termine ultimo per l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento per alcuni dei soggetti abilitati alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro di cui all’art. 73 comma 5 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e le cui modalità sono state definite dall’Accordo raggiunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22/2/2012.
Con tale Accordo, entrato in vigore il 12/3/2013, sono state individuate e riportate nella sezione A) dell’Allegato A le attrezzature per la conduzione delle quali è necessario possedere una specifica abilitazione. Esse sono le:
– le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
– le gru a torre
– le gru mobile
– le gru per autocarro
– i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)
– i trattori agricoli o forestali
– le macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
– le pompe per calcestruzzo.
Gli attestati di abilitazione hanno una validità di 5 anni a partire dal 12 marzo 2013: iI punto 9.2 dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 è stato poi sostituito dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, stabilendo che “Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera e).”