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Abilitazioni attrezzature da lavoro: Obbligo di aggiornamento entro il 12 marzo 2018

Scade il 12 marzo 2018 il termine ultimo per l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento per alcuni dei soggetti abilitati alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro di cui all’art. 73 comma 5 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e le cui modalità sono state definite dall’Accordo raggiunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22/2/2012.

Con tale Accordo, entrato in vigore il 12/3/2013, sono state individuate e riportate nella sezione A) dell’Allegato A le attrezzature per la conduzione delle quali è necessario possedere una specifica abilitazione. Esse sono le:

 

– le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

– le gru a torre

– le gru mobile

– le gru per autocarro

– i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)

– i trattori agricoli o forestali

– le macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)

– le pompe per calcestruzzo.

 

Gli attestati di abilitazione hanno una validità di 5 anni a partire dal 12 marzo 2013: iI punto 9.2 dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 è stato poi sostituito dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, stabilendo che “Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera e).”

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