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Monthly Archives: Febbraio 2019

Interpello sicurezza sul lavoro n.2/2019: Amianto – Obblighi per gli enti ispettivi per esposizioni deboli e sporadiche

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 2 del 15 febbraio 2019, ha fornito, alla Regione Toscana, un parere in merito all’applicazione, per l’attività degli Enti ispettivi, della Circolare “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”.

In particolare, l’istante chiede se il punto d), dell’allegato 1 alla Circolare Esedi, trova applicazione per gli Enti ispettivi.

Nello specifico il richiedente rappresenta che al punto d),dell’allegato 1 alla lettera circolare richiamata, per la “Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale si citano attività di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogoper accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati“.

 

La risposta del Ministero del Lavoro:

Al riguardo premesso che:

– l’articolo 246 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, delimita il campo di applicazione del capo III – “protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto” – alle “attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate”;

– l’articolo 249 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, rubricato “valutazione del rischio”, al comma 2 lettera d), stabilisce l’esclusione dell’applicazione degli articoli 250, 251 comma 1, 259 e 260, comma 1, nei casi di esposizione sporadiche e di debole intensità tra i quali rientra l’attività di “sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale“;

– la circolare del 25.01.2011, titolata “lettera circolare in ordine alla approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 commi 2 e 4 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106”, al punto d), dell’allegato 1, elenca tra le attività “ESEDI” relative alla “sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale” (di cui all’articolo 249, comma 2, lettera d),del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) il campionamento e l’analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati;

– l’articolo 233 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, delimita il campo di applicazione del capo II – “protezione da agenti cancerogeni e mutageni“- a tutte le “attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa”;

– l’articolo 236 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1, prevede che il datore di lavoro effettua una “valutazione dell’esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all’art. 17“.

Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che il punto d),dell’allegato 1 alla circolare del 25.01.2011 trovi applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell’ambito di previsione di cui all’articolo 246 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008e successive modificazioni e integrazioni.

Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione dei rischi, anche in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 236 del citato decreto legislativo e di adottare tutte le misure necessarie così come previsto dal titolo IX, Capo II – protezione da agenti cancerogeni e mutageni – del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Fonte: Min. Lavoro – Interpello n. 2/2019

 

 

Formazione, corsi unici abilitanti più professioni: interpello n.1/2019

Online il primo interpello del 2019 in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare sui corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezzae riguarda la possibilità o meno di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali.

Il  Consiglio Nazionale degli Ingegneri aveva richiesto  un parere  sui seguenti punti:

– Se “sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011”;

– Se “sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e,  contemporaneamente, dall’altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio”.

La commissione sicurezza ha risposto negativamente , specificando che  sulla base di quanto stabilito dall’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie  Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016,

– Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP non si ritiene  valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad  eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per  coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008.

– Quindi il medesimo evento non puo  essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto  nel citato punto 9 dell’ Allegato A dell’Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 che ne differenzia le modalità di attuazione.

 

Fonte: Min. Lavoro – Interpello n. 1/2019

La defibrillazione precoce nei luoghi di lavoro

Ogni anno in Italia si stimano circa 60.000 decessi dovuti a morte cardiaca improvvisa, molti dei quali accadono nei luoghi di lavoro, anche in seguito ad asfissia, elettrocuzione, sforzo eccessivo, trauma toracico.

Per tanti infortuni di lavoro, l’esito dell’arresto cardiaco dipende anche dalla prontezza e dall’efficacia dei primi soccorsi che possono fare la differenza tra la vita e la morte.

A ricordacelo è un factsheet prodotto dal Dipartimento di Medicina del Lavoro dell’INAIL, uno strumento di facile consultazione ideato per sensibilizzare su specifiche tematiche emergenti in tema di tutela della salute e benessere dei lavoratori.

 

Consulta il factsheet: LA DEFIBRILLAZIONE PRECOCE NEI LUOGHI DI LAVORO

Apprendistato e formazione in distacco, chiarimenti Ministero Lavoro

Pubblicata sul portale ministeriale Cliclavoro una nota del 17 gennaio 2019, n.1118, avente per oggetto una richiesta di parere sul Contratto di apprendistato e formazione in distacco ex articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

Così la nota: “Occorre in primo luogo considerare che in tale ipotesi resta ferma la necessità della previsione
del distacco nel piano formativo dell’apprendista”. Quindi deve rimanere prevalente l’aspetto formativo, garantita la presenza del tutor verificando l’esercizio effettivo dei compiti previsti dalla contrattazione collettiva.

Ogni aspetto deve risultare dal piano formativo, che può annoverare anche il distacco del tutor o di un referente che si relazioni con lo stesso tutor nella sede scelta per il distacco. Ancora, “qualora il distacco riguardi l’apprendistato di primo o di terzo livello è necessario tenere conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 12 ottobre 2015 che, agli articoli 5 e 7″.

Il distacco dovrà avere in ogni caso durata limitata e contenuta rispetto al periodo totale di apprendistato.

 

Info: Cliclavoro, nota n.1118 del 17 gennaio 2019

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