Online il primo interpello del 2019 in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare sui corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezzae riguarda la possibilità o meno di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri aveva richiesto un parere sui seguenti punti:
– Se “sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011”;
– Se “sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall’altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio”.
La commissione sicurezza ha risposto negativamente , specificando che sulla base di quanto stabilito dall’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016,
– Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP non si ritiene valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008.
– Quindi il medesimo evento non puo  essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto nel citato punto 9 dell’ Allegato A dell’Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 che ne differenzia le modalitĂ di attuazione.

