Una recente sentenza di Cassazione “Ordinanza 07 gennaio 2019, n. 138” ne ha ribadito la possibilità per il datore di lavoro, andando quindi a ribadire quanto già affermato dalla Sentenza n. 3898 del 27 gennaio 2017.
In particolare, il dipendente in questione risultava assente ingiustificato ai corsi di formazione in oggetto anche in occasione di altri due episodi avvenuti nei due anni antecedenti, a seguito dei quali erano state previste due sospensioni dal lavoro;
per tale motivo la Corte ha ritenuto:
“La sussistenza di una grave violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza e di fedeltà ovvero le regole di correttezza e di buona fede come previsto agli artt. 1175 e 1375 cc tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario e di rendere proporzionata la sanzione irrogata”.
Il Licenziamento è dunque un atto legittimo, secondo la Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso del dipendente condannandolo anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Oltre a ciò ricordiamo che tali violazioni comporteranno per il malcapitato sanzioni anche penali.

