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NUOVO DPCM, 13 OTTOBRE 2020: Indicazioni su formazione, attività lavorative e protocolli.

E’ stato firmato ieri, Martedì 13 Ottobre, il nuovo DPCM 13 Ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19 .

Il  DPCM del 13 ottobre è in vigore su tutto il territorio nazionale da oggi, 14 ottobre 2020  e sarà valido fino al 13 novembre 2020.

All’articolo 1 si parla di formazione (anche in materia di salute e sicurezza) dove al punto r si specifica : “ferma restando la ripresa delle attivita’ dei servizi educativi e dell’attivita’ didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonche’ al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2, elaborate dall’Istituto superiore di sanita’ di cui all’allegato 21. (…) Sono altresì parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori (…) nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.

Nell’articolo 2 (Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali) , si fa riferimento ai protocolli condivisi, già presenti nei precedenti decreti e si richiede che “sull’intero territorio nazionale tutte le attivita’ produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, rispettino i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonche’, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.”

 

Clicca qui per consultare la versione integrale del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale

L’obbligo di aggiornamento periodico della formazione del RLS vige anche per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti? : Chiarimenti Cresco Srl

Il quesito proposto, relativo all’obbligo dell’aggiornamento del RLS, trova fondamento normativo nella previsione di cui al comma 6 dell’art. 37, secondo cui la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Ai sensi della norma citata, che costituisce diretta emanazione del generale principio in materia di adeguatezza e di efficacia della formazione in relazione ai rischi specifici connessi ad ogni attività produttiva e singola posizione lavorativa, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro, tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, sono tenute a ripetere la formazione suddetta al verificarsi dei presupposti sopra riportati.

Il Ruolo del Datore di Lavoro come RSPP : Approfondimento Cresco Srl

L’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è un ruolo fondamentale all’interno di un’azienda.

Questo ruolo, spesso,  può essere affidato anche ad un consulente esterno, in possesso dei requisiti indicati dal D.Lgs. 81/08, che può affiancare il Datore di Lavoro.

Altre volte invece il RSPP può essere svolto direttamente dal Datore di Lavoro e, anche in questo caso, deve essere obbligatoriamente formato secondo le normative vigenti.

Chi nomina l’RSPP? 

In entrambi i casi, il Datore di Lavoro, decide in totale autonomia se nominare un RSPP esterno oppure autonominarsi come responsabile della sicurezza.

Quali sono gli obblighi dell’RSPP?

Gli obblighi dell’RSPP vengono indicati nel D.Lgs. 81/08, in particolare nell’art. 33:

  • Individuazione dei fattori di rischio;
  • Valutazione dei rischi;
  • Individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro;
  • Elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate;
  • Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • Proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori;
  • Partecipazione alle riunione periodiche di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La formazione del Datore di Lavoro come RSPP

Il Datore di lavoro, in base  a quelli che sono i rischi legati alle attività svolte all’interno dell’ azienda (identificati tramite la classificazione di rischio legata al codice ATECO), dovrà svolgere un corso di formazione di diverse ore definito in base al rischio (Basso 16 ore, Medio 32 ore, Alto 48 ore).

Secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 i RSPP devono frequentare poi, un corso di aggiornamento quinquennale della durata minima di 40 ore.

L’aggiornamento dovrà essere effettuato sulle seguenti tematiche:

  • aspetti giuridici-normativi e tecnico-organizzativi;
  • sistemi di gestione e processi organizzativi;
  • fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
  • tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

BANDO POR FESR LAZIO 2014-2020: “Fondo rotativo per il piccolo credito” – Sezione V “Emergenza COVID-19″

Progetto: Fondo Rotativo per il Piccolo Credito Sezione V “EMERGENZA COVID-19” – Finanziamenti per la liquidità delle MPMI , pubblicato sul BURL del 09/04/2020 emanato in attuazione del POR FESR Lazio 2014-2020 – Asse 3 Competività Azione 3.6.1

Finalità: Copertura delle esigenze di liquidità connesse all’emergenza Covid-19 e rientrante nella Sezione V – Interventi a sostegno dell’emergenza epidemiologica Covid-19 del FRPC.

 

IMPORTO FINANZIATO: 10.000,00 Euro

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Programma Operativo regionale del Lazio

Programmazione 2014-2020

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