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Monthly Archives: Maggio 2021

La formazione è legata all’ATECO?

Quando è uscito l’accordo Stato Regioni del 2011 che stabiliva gli obblighi formativi e le durate in funzione del settore Ateco di appartenenza ci siamo subito accorti dell’errore.

L’ATECO è una suddivisione delle attività economiche per fini statistici, non per “tipologie” di rischio.

L’accordo Stato Regioni del 2011 riporta un allegato con un elenco di codici Ateco, cui corrispondono dei diversi livelli di rischio dell’attività.

Ci sono 3 livelli di rischio (basso, medio ed elevato) cui corrisponde una diversa lunghezza della formazione sui rischi specifici (4, 8 e 12 ore minime rispettivamente).

Quindi in pratica la quantità di formazione sui rischi specifici necessaria, dipende dal codice Ateco.

Dopo alcuni mesi di discussioni è emerso che una organizzazione, può appartenere a un codice Ateco ad alto rischio (ad esempio le aziende manifatturiere), ma al loro interno ci sono mansioni a basso rischio, come per esempio gli impiegati. Che senso ha costringere gli impiegati ad fare un corso da 12 ore?

E’ anche emerso che alcuni settori apparentemente a basso rischio (come per esempio attività commerciali) proprio a basso rischio non sono, come per esempio la commercializzazione di prodotti chimici o cancerogeni per alcuni settori, o addirittura aziende che rientrano nelle aziende a rischio di incidente rilevante di cui alla direttiva Seveso.

Il 25 Luglio del 2012 è uscito un accordo Stato Regioni “interpretativo” che di fatto ha modificato quelli precedenti del 2011 che ha sancito un principio che bisogna tenere bene a mente:

La formazione sui rischi specifici non va fatta basandosi sul codice Ateco, ma sui rischi realmente presenti: le mansioni a basso rischio possono fare solo 4 ore; le mansioni con rischi elevati e variegati devono fare una formazione che dipende dall’esito della valutazione dei rischi.

Sempre per tale motivo è opportuno che l’attestato della formazione riporti gli argomenti della formazione effettuata.

Acustica – Determinazione dell’immissione sonora con tecnica del manichino

Lo scorso 6 maggio è entrata in vigore la nuova normativa UNI EN ISO 11904-2:2021 dal titolo “Acustica – Determinazione dell’immissione sonora dovuta a sorgenti sonore poste in prossimità dell’orecchio – Parte 2: Tecnica con manichino”.

La normativa va a specificare il quadro di base delle metodologie di misurazione atte alla valutazione dell’immissione del suono da sorgenti sonore vicine all’apparato uditivo dell’utilizzatore.

Il campo di applicazione di tale normativa è relativo a tutte le attività ove si verifichi l’esposizione a sorgenti rumorose molto vicine, come ad esempio durante le prove dell’attrezzatura sul posto di lavoro relativamente al suono da auricolari o protezioni acustiche con dispositivi di comunicazione audio.

La tecnologia utilizzata è quella definita “Con Manichino”, nella quale è appunto utilizzato un manichino dotato di simulatori auricolari comprensivi di microfoni. I valori misurati sono poi convertiti nei corrispettivi livelli di campo libero o di campo diffuso. Tali livelli vengono forniti nella UNI EN ISO 11904-2:2021 come livelli di pressione sonora continui equivalenti ponderati.

Il documento di questa normativa uni è applicabile a tutta la gamma di frequenze udibili dai 20 Hz fino ai 10kHz, per frequenze maggiori a tale soglia è possibile fare riferimento alla prima parte della normativa, pubblicata nel 2006 la quale tiene conto di ulteriori 6 kHz.

 

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